Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32806 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32806 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22245/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 44/2019 depositata il 11/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltagirone, pronunciando sulla domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, per ottenere la declaratoria di usucapione di uno stabile di Scordia, respingeva la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile.
A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, con sentenza n. 44 dell’11 gennaio 2019, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame.
Il giudice di secondo grado ha affermato che, sulla base della prova per testi espletata in Tribunale, non sarebbe stato comprovato il possesso per vent’anni da parte dei coniugi COGNOMECOGNOME.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, depositando controricorso.
In prossimità dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2733 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Nella valutazione delle prove, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le risultanze dell’interrogatorio formale, che erano state assertive delle circostanze dedotte e che avrebbero dovuto essere valutate alla stregua di una confessione giudiziale.
Con il secondo mezzo, il COGNOME e la La COGNOME si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e 245 comma 1° c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno delle risultanze probatorie con riferimento alla sussistenza del possesso ad usucapionem .
Mediante la terza doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1141 c.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c. La Corte d’appello avrebbe mancato di applicare il principio di non contestazione ad una serie di circostanze favorevoli ai ricorrenti ed idonee a dimostrare la continuità nel possesso.
Il primo motivo è fondato.
4.a) La Corte d’appello, al fine di negare il rilievo delle prove assunte in primo grado ha affermato ‘ Quanto ai rimanenti articolati di cui all’anzidetta memoria, essi non riescono a fornire la prova del termine iniziale di decorrenza del possesso; in particolare l’articolato n. 24, pur facendo riferimento al ventennio necessario ai fini dell’acquisto a titolo originario, usa l’espressione circa vent’anni or sono, espressione tutt’altro che idonea, in quanto dalla stessa, e, conseguentemente, dalla deposizione dei testi escussi, non riesce a desumersi con certezza il termine iniziale di decorrenza ‘.
4.b) E’ pacifico, giacché la circostanza è riconosciuta anche dai controricorrenti, che avanti il Tribunale, in sede di interrogatorio formale, NOME COGNOME aveva affermato che l’immobile sito in Scordia, INDIRIZZO era abitato da COGNOME NOME (dante causa dei ricorrenti) e che il periodo di occupazione -da parte del COGNOME risaliva a circa due anni dopo l’acquisto (1968). Di conseguenza, il dato processuale oggettivo smentisce la sentenza impugnata, tanto più che, come correttamente affermano i ricorrenti, l’assunto ha valenza confessoria.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, tanto più quando si tratti di una risposta ammissiva in sede di interrogatorio formale, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, n. 41643 del 27 dicembre 2021).
In altri termini, nella valutazione complessiva del quadro probatorio, i giudici catanesi avrebbero quanto meno dovuto menzionare le risultanze dell’interrogatorio formale dei convenuti.
Il secondo ed terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023