Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11972/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME cittadino del Bangladesh, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Prefettura di Ancona , in persona del Prefetto pro tempore , e Questura di Ancona , in persona del Questore pro tempore ;
intimati
avverso il decreto del Giudice di pace di Ancona, pubblicato il 17/05/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, a seguito della richiesta della Questura di Ancona di convalida dell’accompagnamento alla frontiera di Milon Fazlul Haque, ha proceduto alla convalida «per i motivi addotti dal rappresentante della Questura di
Ancona che si condividono e ai quali per brevità espositiva si rinvia integralmente.» .
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a due motivi di impugnazione.
Dopo aver depositato il ricorso, il ricorrente ha rinnovato la notificazione dello stesso alla Questura presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione dell’art. 122, comma 3 c.p.c., per omesso giuramento da parte dell’interprete di lingua albanese, nonché la violazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha rilevato che il Giudice di pace aveva ammesso alle funzioni di coadiutore in udienza per la traduzione delle dichiarazioni del cittadino straniero una interprete di lingua albanese, ma NOME COGNOME COGNOME era un cittadino del Bangladesh, la cui lingua madre era il bengalese, con la conseguenza che la traduzione effettuata dalla mediatrice culturale, e interprete di lingua albanese, non aveva offerto garanzie di correttezza della traduzione effettuata oralmente in udienza, dato che la lingua albanese è una lingua indoeuropea di derivazione illirica, mentre la lingua bengalese è una lingua indoiraniana di derivazione dal sanscrito, e pertanto differisce nettamente dalla lingua albanese, non risultando dagli atti la conoscenza della lingua bengalese da parte della interprete intervenuta in udienza.
Inoltre, il ricorrente ha rilevato che, come si evinceva dal verbale di udienza, detta interprete, prima di esercitare le sue funzioni, non aveva prestato il giuramento di rito davanti al giudice ex art. 122, comma 3 c.p.c., dal che ne consegue la nullità dell’atto processuale generato dall’espletamento di dette funzioni.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’o messo esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel fatto che
il ricorrente aveva dichiarato di avere manifestato formalmente, per iscritto, alla Questura di Ancona la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, in data antecedente alla notifica del decreto di espulsione , tant’è che in data 21/05/20 24 aveva un appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda.
Secondo il ricorrente, la totale carenza di motivazione del decreto di convalida sulla questione sopra descritta relativa alla volontà del ricorrente di chiedere protezione internazionale, manifestata alla Questura prima della notifica del decreto di espulsione, ha inficiato in modo rilevante il procedimento decisionale del giudice di pace, tanto da produrre un vulnus ad un diritto fondamentale della persona quale è quello di presentare domanda di protezione internazionale e di riceverne adeguata valutazion e da parte dell’Autorità competente era stato convocato.
Occorre prima di tutto rilevare che oggetto del ricorso per cassazione è il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, adottato dal Giudice di pace, su richiesta della Questura di Ancona , adottato ai sensi dell’art. 13, comm a 5 bis , d.lgs. n. 26 del 1998.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
3.1. Questa Corte ha già affermato che la mancata prestazione del giuramento da parte di chi sia stato nominato interprete, per sentire persona non di lingua italiana (art 122 c.p.c.), implica una nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d’ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all’atto medesimo , ai sensi dell’ art. 157 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980; v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014).
3.2. Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di udienza non risulta che l’interprete abbia prestato giuramento, così determinando la nullità dell ‘attività d’udienza cui il cittadino è tenuto a partecipare, con la
conseguente nullità derivata, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., del decreto di convalida adottato all’esito dell’udienza stessa.
L’eccezione è stata tempestivamente formulata, tenuto conto che il primo atto difensivo successivo all’udienza di convalida è stat o proprio il ricorso per cassazione, con il quale la parte ha fatto valere detto vizio.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassato senza rinvio il decreto di convalida dell’ accompagnamento immediato alla frontiera adottato dal Giudice di pace di Ancona il 17/05/2024, tenuto conto che è ormai trascorso il termine per procedere alla convalida fissato dall’art. 13, comma 5 bis , d.lgs. n. 286 del 1998.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza è di Amministrazioni statali.
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa senza rinvio il decreto di convalida dell’accompagnamento alla frontiera adottato dal Giudice di pace di Ancona il 17/05/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile