Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19288/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
ricorrente-
contro
INDIRIZZO , in persona dell ‘ amministratore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 820/2023 depositata il 21/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 489/2019, in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO, riconobbe al di lui assistito una maggior somma e, in ordine alle spese – dopo aver affermato nella parte motiva che: <> – stabilì nel dispositivo: <>.
2. In data 14.11.2019 l’AVV_NOTAIO notificava al RAGIONE_SOCIALE il precetto per il pagamento delle competenze professionali liquidate in suo favore con sentenza n. 489/2019 della Corte d’appello di Napoli, ritualmente notificata e munita di formula esecutiva. Competenze che così quantificava: euro 3.200 per compensi liquidati in sentenza; a detrarre euro 800 per diritti ed onorari già corrisposti in virtù della sentenza di primo grado; euro 27 per richiesta copie sentenza; euro 135 per competenze di precetto; euro 326 per spese di copisteria e di notifica; euro 380,25 per rimborso 15%; euro 116,61 per cpa; euro 667,01 per iva.
Avverso l’atto di precetto proponeva opposizione all’esecuzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l’intimato condominio, sostenendo l’infondatezza della pretesa creditoria, avendo già
adempiuto al pagamento di quanto dovuto in virtù del titolo esecutivo mediante bonifico per euro 1.039,55.
Il Tribunale, quale giudice dell’opposizione, con ordinanza del 08.07.2020 rigettava la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva e, con la successiva ordinanza del 01.02.2021, declinava la propria competenza per essere competente a decidere per valore il Giudice di Pace di Torre Annunziata.
3. Il processo veniva riassunto dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Si costituiva nel processo l’AVV_NOTAIO, il quale reiterava le difese nel merito già proposte dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Deduceva che il la corte di merito con l’inciso ‘liquidate per l’intero’ aveva voluto liquidare le spese negli importi riportati in dispositivo, dopo averle già compensate per metà.
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata – rigettata a sua volta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione – con sentenza n. 10/2022, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava illegittimo l’atto di precetto notificato dal COGNOME al RAGIONE_SOCIALE in data 25.11.2019 per l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, derivante dall’avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 489/2019; condannando il COGNOME al pagamento delle spese processuali. Osservava il giudice di primo grado che, dal tenore letterale del dispositivo, risultava evidente che la corte di merito avesse liquidato la somma di euro 1.200 per il primo grado e la somma di euro 2.000 per il secondo grado, oltre accessori, nella misura della metà, ponendo a carico del condominio il pagamento della residua metà, ragion per cui la somma di euro 1.039,55, corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE, doveva reputarsi satisfattiva di quanto dovuto, detratto quanto già corrisposto in virtù della sentenza di primo grado; e che, pertanto, non
spettassero al COGNOME neppure i diritti dell’atto di precetto, essendo stato notificato quest’ultimo successivamente all’avvenuto pagamento.
Avverso la sentenza del giudice di pace veniva proposto appello dal AVV_NOTAIO.
Si costituiva anche nel giudizio di appello il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’impugnazione avversaria.
Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello dell’opposizione all’esecuzione, rigettava il primo motivo di gravame riguardante l’interpretazione del titolo esecutivo, pur correggendo la motivazione del primo giudice; mentre, in accoglimento del secondo, dichiarava la legittimità del precetto per le seguenti voci: richiesta copia sentenza per € 27,00; spese di notifica della sentenza per € 12,00; competenze di precetto per € 135,00 oltre 15% sul detto importo, iva e cpa; compensava tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: <>, nella parte in cui il giudice d’appello ha interpretato l’inciso ‘per l’intero’ con riferimento alle somme nella loro
totalità e da decurtarsi alla metà. E, così facendo, avrebbe erroneamente interpretato il titolo esecutivo, in difformità dei principi sanciti dalla Legge e dal codice di procedura civile ed in contrasto con gli elementi extratestuali acquisiti al processo, così a lui inibendo di procedere ad esecuzione forzata per la maggior somma indicata nell’atto di precetto.
Premette che il titolo esecutivo, per cui era stato intimato il precetto, era costituito dalla sentenza n. 489/2019 con cui la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 725/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’arch. COGNOME (suo assistito) contro il RAGIONE_SOCIALE.
In sintesi, secondo il ricorrente, partendo dalla lettura della sentenza del Tribunale in primo grado con la condanna del condominio al pagamento di 1/3 delle spese di lite, pari ad € 800,00 (elemento extratestuale), passando per la motivazione contenuta nel titolo esecutivo che aveva aumentato ad ½ la condanna alle spese di lite, si giunge alla corretta interpretazione del dispositivo e del titolo: la somma di € 1.200,00 avrebbe dovuto liquidarsi per intero, perché già decurtata alla metà.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Esso, essendo incentrato su una presunta violazione di legge derivante da un’interpretazione del titolo esecutivo, pone il seguente quesito: la corretta interpretazione del giudicato può richiedere il ricorso agli elementi extratestuali per evitare un esito processuale illegittimo come la reformatio in pejus ?
In argomento, sono ormai decorsi tredici anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11066/2012) hanno affermato che <>.
Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (a partire da Cass. n. 1027/2013 e Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersi dibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione, sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questioni sconosciute alle parti.
Ne è derivata la massima – ormai consolidata (Cass. nn. 1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n. 19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) secondo cui <>.
L’interpretazione che precede realizza un equo contemperamento di una triplice esigenza:
l’esigenza di non avallare la tecnica della ricostruzione ab externo dell’atto giudiziale (tecnica che sovraccarica i protagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essi non compete);
-l’esigenza di consentire l’eterointegrazione del titolo ogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni che hanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto la formazione del titolo, ma che, per qualsiasi ragione, sono letteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione che consente di valorizzare l’attività già posta in essere, evitandone la vanificazione);
l’esigenza di contenere il rischio che si insinui in sede esecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con le dinamiche meramente attuative dell’esecuzione.
Occorre qui ribadire che l’eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile soltanto nel caso in cui si risolva in un’attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo.
Tale consolidato principio non è rimasto scalfito neppure dal recente intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. n. 5633/22, che ha innovato sulla qualificazione del giudicato giudiziale (assimilandolo alla norma, quand’anche del caso concreto); ma non è affatto intervenuto sulla limitata eterointegrabilità e, quindi, sulla preclusione di una rivisitazione del comando stesso. Dunque, resta fermo che, come di recente ribadito (Cass. nn. 14234 e 1942/2023), <>.
Tale principio di diritto è stato correttamente applicato nel caso di specie dal Tribunale di Torre Annunziata, che, quale giudice di appello dell’opposizione all’esecuzione – dopo aver puntualmente ripercorso (pp. 7-8) i criteri giuridici che regolano l’estensione ed i limiti cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione è soggetto nell’interpretazione del titolo esecutivo – ha ritenuto (pp. 8-10) che:
<>;
b) <>;
<>.
L’argomento, pur suggestivo, dell’effetto in apparenza stridente con quanto possa apparire dall’andamento complessivo del giudizio cui la liquidazione delle spese si riferisce, infine, non costituisce valida ragione per discostarsi dalla conclusione della necessità del rispetto rigoroso di quanto letteralmente risulta dal tenore testuale del titolo esecutivo giudiziale definitivo: poiché ad ogni eventuale aporia o incongruenza sarebbe stato indispensabile porre rimedio coi rimedi ordinari avverso il titolo stesso e non in sede di esecuzione di quello e, meno che mai, di opposizione all’esecuzione sulla sua base.
In definitiva, il motivo viene deciso alla base del seguente principio di diritto:
<>.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte – contenute in misura prossima al minimo per la peculiare semplicità della vicenda e con la distrazione chiesta dal difensore del controricorrente condominio – e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente e con attribuzione al suo difensore, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME