Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4810 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4810 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18716/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDI DI COGNOME NOME, COGNOME NOME E DAL PORTO POLA NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME DONATO E BANDINELLI NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 868/2023 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, pubblicata il giorno 24 aprile 2023.
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1131/2013 del 9 aprile 2013, la Corte di appello di Firenze, accogliendo istanza possessoria relativa ad immobili ubicati in Comune di Capannori, ordinò la reintegrazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME « nel passaggio per cui è causa, ovvero nel passo carrabile e pedonale sulla particella 502 di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel tratto che confina con le particelle 32 e 36 di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME », ordinò a « COGNOME NOME e COGNOME NOME di cessare da ogni turbativa del possesso stesso » e li condannò « a rimuovere a loro integrale cura e spese la recinzione posta al terreno rappresentato dal mappale 502 nel tratto in cui, confinando con le aree rappresentate dalle particelle 32 e 36, ostacola detto passaggio ».
In forza di detta sentenza, nel frattempo passata in giudicato, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME – quali eredi di NOME COGNOME – nonché NOME COGNOME chiesero al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lucca di determinare ex art. 612 cod. proc. civ. le modalità di esecuzione dell’obbligo di fare.
Avverso la procedura così intentata NOME COGNOME e NOME COGNOME dispiegarono opposizione all’esecuzione, adducendo, in sintesi, di avere spontaneamente ottemperato al comando impartito con la sentenza azionata, rimuovendo il dovuto tratto di recinzione.
Nell’attiva resistenza dei procedenti, l’opposizione venne accolta dal Tribunale di Lucca, con sentenza poi confermata, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha altresì irrogato a carico dei procedenti – appellanti condanna alla refusione delle spese del grado nonché al pagamento della somma di euro 4.000 a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, in proprio e quali eredi
di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Resistono, con unitario controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Richiamati i princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633, parte ricorrente imputa alla Corte territoriale un’erronea interpretazione del precetto sostanziale consistente nel dispositivo (e nelle correlate parti della motivazione) della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1131/2013, in executivis azionata.
Premesso che « reintegrare un soggetto nel possesso di un passo di cui è stato spogliato significa condannare l’autore della lesione possessoria a rimettere i luoghi in condizioni tali che il possesso possa essere esercitato così come lo era come prima della lesione stessa » gli impugnanti assumono che « un’area di passo ampia arbitrariamente ristretta non può considerarsi reintegrata se non restituita alla sua pregressa interezza », rilevando che « nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1131/2013 della Corte d’appello di Firenze risultò che il passaggio veniva esercitato sull’area rappresentata dal mappale n. 502 di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME senza alcun ostacolo o limitazione ».
Sostengono, in specie, che « quello che fu considerato dalla Corte d’appello di Firenze nell’emettere la sentenza n. 1131/2013, dunque, era uno spazio senza alcun ‘ostacolo al passaggio’ e ‘in assenza di ostacoli fisici’, certamente più ampio di quello – appena sufficiente,
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anche salendo sul marciapiede e rischiando a ogni passaggio di ‘strusciare’ nello spigolo della casa – lasciato libero dopo il minimale intervento di rimozione strumentalmente attuato dalla controparte ».
Per infine così concludere: « la corretta interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato fa sì che debba ritenersi certo che, quando la Corte d’appello di Firenze ordinò la reintegrazione degli attuali ricorrenti nel possesso del passo per cui è causa – cioè la ricostituzione di un possesso corrispondente alla servitù di passaggio così come in precedenza esercitato -, condannò COGNOME NOME e COGNOME NOME a rimuovere a loro integrale cura gli ostacoli (recinzione) frapposti a tale possesso ed ebbe, dunque, di mira non l’esecuzione dell’irrilevante arretramento astutamente posto in essere dalla controparte, ma la ricostituzione di una situazione in cui il terreno rappresentato dal mappale 502 fosse libero e liberamente percorribile o, comunque, tale da lasciare libero uno spazio abbastanza ampio da non rendere necessaria alcuna manovra ‘di emergenza’ anche in caso di scambio veicolare ».
Il motivo non può trovare accoglimento.
2.1. Ne è corretta la formulazione, conforme ai canoni con cui, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., va sottoposta al sindacato del giudice di legittimità la violazione, da parte del giudice di un’opposizione esecutiva, dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento ad un titolo giudiziale passato in giudicato.
La doglianza, come articolata, assolve infatti l’onere della specifica indicazione del precetto sostanziale violato (ravvisato nel dispositivo della sentenza azionata in via esecutiva), della parte del provvedimento corrispondente al diritto sostanziale di cui si denuncia l’ inesatta esegesi (consistente nelle parti della motivazione della sentenza azionata correlate al dispositivo) e de ll’ elemento extratestuale di cui si postula la rilevanza ai fini della interpretazione del giudicato, individuato, tra gli atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, nelle deposizioni
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testimoniali rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME ( nelle parti d’interesse trascritte nel corpo del motivo in disamina).
2.2. L’argomentazione sviluppata da parte ricorrente è tuttavia priva di fondamento, dacché riposa su una non condivisibile lettura delle regulae iuris affermate da Cass., Sez. U, n. 5633 del 2022.
2.3. A quest’ultimo arresto, reso in funzione nomofilattica, si deve dare continuità.
Va pertanto ribadito, in primo luogo, che, attesa la strumentalità dell’esecuzione forzata rispetto alla concreta attuazione del diritto sostanziale, il titolo esecutivo giudiziale definitivo è non soltanto la condizione (necessaria e sufficiente) dell’azione esecutiva ma è anche « il valore giuridico cui la realtà materiale deve essere ricondotta per la realizzazione dell’interesse del creditore ».
Ne segue che nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione « o gniqualvolta che ai fini dell’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, o della legittimità degli atti esecutivi, emerge una questione per la cui decisione deve farsi capo al titolo esecutivo, quest’ultimo somministra i l valore giuridico sulla base del quale il giudice deve risolvere la controversia ».
Se il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento giudiziale passato in cosa giudicata formale, è l’accertamento contenuto in tale provvedimento a disciplinare il rapporto tra le parti ed identificare il diritto sostanziale del caso concreto, coattivamente da soddisfare.
Ma tale accertamento è, come detto, un valore giuridico: sicché, a fronte di una contestazione sul diritto a procedere esecutivamente o sulla regolarità formale degli atti esecutivi, il giudice dell’opposizione esecutiva è chiamato ad individuare la portata precettiva di quel valore giuridico, non già mediante la ricognizione di un dato empirico fattuale, bensì attraverso l’interpretazione del giudicato, condotta in base ai canoni esegetici contemplati dall’art. 12 delle preleggi.
Sono questi, in estrema sintesi, i presupposti che fondano il principio per cui « la peculiare natura del valore giuridico corrispondente al giudicato («legge del caso concreto») fonda così, nell’ipotesi in cui si censuri il provvedimento di merito per la violazione dell’art. 2909 cod. civ., il potere/dovere del giudice di legittimità di interpretare il titolo esecutivo corrispondente al giudicato se quest’ultimo fornisce la regola giuridica al fine dell’accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o della legittimità dell’atto esecutivo ».
Indagine da compiere con cognizione estesa al « diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali » e « funzionale alla comprensione della portata effettiva della res iudicata e dei suoi limiti soggettivi ed oggettivi », ma « senza che sia data possibilità alla Corte di Cassazione di ricercare un diritto diverso da quello indicato sia pure, o perfino, nei limiti del perimetro della sentenza passata in cosa giudicata ».
2.4. Tanto riconfermato in linea generale, la concreta fattispecie qui scrutinata impone a questa Corte alcune opportune puntualizzazioni sul contenuto e sui limiti del potere-dovere del giudice di interpretare il titolo esecutivo onde verificare se il giudicato somministri il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: si tratta, a ben vedere, di meri corollari dell’impostazione sistematic a adottata da Cass. n. 5633 del 2022, rimasti ivi soltanto inespressi.
La premessa da cui occorre muovere è che il potere del giudice della opposizione esecutiva in discorso si sostanzia non nella creazione di un valore giuridico, ma nella ricerca del valore giuridico portato da quel giudicato: un’attività di estrazione della regola del caso concreto già insita nel titolo.
Si versa, dunque, in un’attività propriamente ed esclusivamente ermeneutica, i cui parametri di riferimento sono i criteri dettati dall’art. 12 delle preleggi, finalizzata ad identificare puntualmente il diritto
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sostanziale sancito dal titolo azionato, corrispondente all’accertamento contenuto nel provvedimento costituente cosa giudicata formale.
Proprio questa ontologica connotazione consente di chiarire definendone, per dir così, in negativo il perimetro di operatività – in cosa consista il potere-dovere in questione.
Esso, in primo luogo, non può mai concretare – e nemmeno in via mediata implicare un’integrazione, tampoco extratestuale, del titolo: e, se ciò è pacificamente e da tempo affermato in relazione al titolo esecutivo giudiziale (cfr., sul tema, Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066 e Cass. 17/01/2013, n. 1027), non diversamente è a dirsi se detto titolo abbia il carattere della definitività formale, dacché la ricerca esegetica della regola giuridica da esso sancita non può svolgersi sulla base di elementi non presi in considerazione nel processo concluso con quel provvedimento titolo esecutivo.
Ancora, l’esercizio del potere -dovere de quo non abilita il giudice della opposizione (né, per ovvio riverbero, il giudice di legittimità che ne controlli l’operato) a compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito: l’identificazione del comando deve far riferimento unicamente al fatto come accertato nel titolo esecutivo giudiziale, sul primo essendosi formato il secondo.
Individuare il valore giuridico somministrato dal giudicato, infine, non permette al giudice dell’opposizione esecutiva una revisione degli apprezzamenti valutativi compiuti dal giudice che ha emesso il titolo, la quale integrerebbe una (gravemente distonica dal punto di vista sistematico) surrettizia impugnazione straordinaria extra ordinem : per quanto la regola del caso concreto assurga, come spiegato da Cass. n. 5633 del 2022, a norma del caso concreto, essa si àncora comunque alle accertate situazioni di fatto presupposte ed alle argomentazioni svolte per inferirne le conclusioni in cui si è trasfuso il comando.
2.5. Le precisazioni illustrate convincono della conformità a diritto della gravata decisione e della infondatezza del motivo in esame.
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Onde individuare il valore giuridico somministrato dalla sentenza azionata (Corte di appello di Firenze n. 1131/2013), è dirimente rilevare come l’ impartito ordine di reintegrazione nel possesso sia dalla stessa sentenza definito e delimitato sotto un duplice profilo:
(i) dal punto di vista spaziale-quantitativo, identificando il tratto di recinzione ostativo all’esercizio del passaggio in quello posto a confine con le aree catastalmente identificate con le particelle 32 e 36 (« condanna i predetti a rimuovere la recinzione posta al terreno rappresentato dal mappale 502 nel tratto in cui, confinando con le aree rappresentate dalle particelle 32 e 36, ostacola detto passaggio »);
(ii) dal punto di vista teleologico-funzionale, descrivendo l’ordinata rimozione nei predetti termini come strumentale al ripristino sic et simpliciter (senza cioè più puntuali specificazioni circa le modalità spaziali) del possesso del passaggio carrabile e pedonale sulla particella 502, oggetto di reintegra (« ordina la reintegrazione nel possesso del passaggio per cui è causa, ovvero nel passo carrabile e pedonale sulla particella 502 nel tratto che confina con le particelle 32 e 36 »).
L’accertamento del dato empirico posto a base della statuizione di reintegra res iudicata riguarda il pregresso esercizio del passaggio, per finalità di attraversamento con veicoli e a piedi, su una porzione della particella 502: di tanto, infatti, si controverteva nel giudizio di merito (per aver contestato gli originari resistenti il passaggio anche su tale particella) e di tanto si occupa la sentenza, dando fede le deposizioni sul punto rese dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quale fosse la precisa estensione della superficie impegnata con detto passaggio risulta argomento non esplicitamente affrontato dal titolo esecutivo: in esso, soltanto la sottolineatura delle circostanze riferite dal teste COGNOME (ovvero che l’occupazione della particella 502 avveniva nella manovra di transito con il furgone « in modo da non rischiare di danneggiare il veicolo » e che il furgone « a seguito della
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installazione della recinzione, passa lo stesso ma con evidente maggiore difficoltà nello stretto passaggio rimasto ») induce a ritenere che il giudice del titolo esecutivo abbia accertato il possesso di un’area ricompresa nella particella 502 di dimensioni circoscritte, nella misura cioè bastevole a rendere più agevole e sicuro il transito veicolare, comunque possibile senza occupare siffatta particella.
Nel convincimento espresso dal giudice del titolo, l’entità di tale occupazione (quindi, specularmente l’area da liberare per reintegrare nel possesso gli istanti), ovvero la regola giuridica del caso concreto da attuare in via coattiva, è determinata tramite i due fattori sopra menzionati: la localizzazione del tratto di recinzione in quello posto a confine con le particelle 32 e 36; la strumentale idoneità dell’area a consentire il passaggio pedonale e, più agevolmente, quello veicolare.
Quanto alle modalità attuative della reintegra, univoco è l’ordine di rimozione della recinzione: in quest’ultima, anche in parte motiva, viene ravvisato l’unico ostacolo fisico all’esercizio del possesso, una volta esclusa la prova della sussistenza di cataste di legna.
Orbene, la coordinata valutazione dei descritti elementi risulta compiuta, con trama argomentativa immune da vizi logici e giuridici, nella decisione qui gravata e posta a base dell’accoglimento della opposizione esecutiva: acclarato, in punto di fatto, che gli esecutati hanno eliminato il tratto di recinzione confinante con le particelle 32 e 36 e che lo spazio così determinatosi permette il passaggio attraverso il mappale 502 con veicoli e a piedi, coerentemente è stato ritenuto attuato il diritto sostanziale stabilito dal titolo ed inesistente la pretesa all’azione esecutiva.
2.6. A fronte di ciò, sostenere – come fa parte ricorrente – che la disposta reintegra abbia ad oggetto « uno spazio abbastanza ampio da non rendere necessaria alcuna manovra ‘di emergenza’ anche in caso di scambio veicolare» non soltanto tradisce la portata precettiva della statuizione emessa, ma ne restituisce una formulazione di irrimediabile
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vaghezza ed approssimazione, non suscettibile di condurre ad un corrispondente adeguamento della realtà fattuale.
A ben vedere, la lettura della sentenza azionata così propugnata dai ricorrent i postula un nuovo accertamento sull’andamento fattuale della vicenda oggetto della sentenza stessa, mediato da una differente valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare, della consulenza tecnica di ufficio) e si risolve, in sostanza, in una integrazione del titolo esecutivo, un’attività – per quanto innanzi chiarito sub § 2.4. – non praticabile da parte del giudice dell’opposizione esecutiva.
2.7. Il motivo è, in definitiva, rigettato.
Con il secondo motivo parte ricorrente impugna la condanna inflitta ex art. 96 cod. proc. civ. formulando una duplice censura: per apparenza della motivazione e per insussistenza dell’elemento soggettivo integrante la responsabilità processuale aggravata.
3.1. La doglianza è fondata.
A tacer della scarna motivazione addotta dal giudice territoriale (circoscritta ad un non meglio specificato rilievo di pretestuosità del gravame), è decisivo considerare come l’apprezzamento in ordine alla fondatezza della tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti, pur concluso con esito ad essi sfavorevole, abbia richiesto l’esame di questioni (relative all’estensione del potere di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale definitivo) inedite nella giurisprudenza di legittimità, con la precisazione di princìpi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite.
Tanto basta ad escludere la sussistenza del requisito del dolo o della colpa grave nel contegno processuale serbato dagli odierni ricorrenti.
In accoglimento del motivo, va pertanto disposta la cassazione della sentenza impugnata in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ne va annullato il capo di condanna dei ricorrenti a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Resta ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di appello operata nella gravata sentenza con la condanna della parte appellante:
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l’annullamento del capo concernente la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., avente natura accessoria, non incide infatti sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza (cfr. Cass. 27/09/2025, n. 26286; Cass. 06/06/2022, n. 18036; Cass. 28/02/2020, n. 5466), nella specie da radicarsi interamente in capo alla parte illo tempore appellante, atteso il rigetto nel merito della impugnazione esperita avverso la sentenza di prime cure.
La novità, negli esatti termini, delle questioni esaminate in relazione al motivo principale del ricorso giustifica la compensazione, per intero, delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P. Q. M.
Rigetta il primo motivo di ricorso.
Accoglie il secondo motivo e, decidendo nel merito, cassa la gravata sentenza, limitatamente al capo di condanna al pagamento di somme a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME