SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 234 2025 – N. R.G. 00000147 2024 DEPOSITO MINUTA 04 12 2025 PUBBLICAZIONE 15 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d’Appello di Trento
Sezione I Civile
La Corte d’Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta a ruolo in data 18.7. 2024 al n. 147NUMERO_DOCUMENTO promossa con ricorso depositato il 18.7.2024
DA
, C.F.: rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: ) e NOME COGNOME (C.F.: ) e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in TrentoINDIRIZZO – fax C.F.
0461/917442, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO (c.f. ) con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dello stesso, unitamente all’AVV_NOTAIO, (cf. , giusta procura telematica in atti C.F. C.F. C.F.
APPELLATI
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via principale:
accertare che con testamento olografo di data 20 ottobre 2015 la defunta ha assegnato
in legato all’attore gli immobili siti in Mezzocorona , tavolarmente individuati come: * in P.T. 333/II C.C. MEZZOROCONA: p.m. 1 della p.ed. 227/1
in P.T. 2630/II C.C. MEZZOCORONA: p.m. 53 della p.ed. 1016
ferma la condanna di a pagare a la somma di € 1.710,53 già statuita dal Tribunale, integrare il dispositivo della sentenza impugnata, prevedendo, come già stabilito in motivazione, l’accertamento e la dichiarazione che eredi per legge in morte di sono con 1/4 indiviso , , e ; c) condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari, comprese quelle relative all’avvio della mediazione -oltre al 15% di spese generali, CNPA e IVA come per legge- anche del primo grado
di giudizio, con conseguente ulteriore condanna di alla restituzione al signor
delle spese legali di primo grado pagate dall’appellante con bonifico di data 4 luglio 2024 nella misura di € 4.477,78 (all. 4) -oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo- nonché a pagargli € 1.710,53 come disposto dal Tribunale
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non accogliesse la domanda sub a) proposta in via principale e fermo, comunque, l’accoglimento della domanda sub b), accertare la nullità della disposizione contenuta nel testamento olografo di data 20 ottobre 2015 con la quale la defunta ha assegnato gli immobili siti in Mezzocorona, tavolarmente individuati come p.m. 53 della p.ed. 1016 C.C. MEZZOCORONA e p.m. 1 della p.ed. 227/1 C.C. MEZZOCORONA, per indeterminatezza del legatario e, per l’effetto, accertare e dichiarare la devoluzione per legge dei predetti beni immobili agli eredi legittimi di , ossia , , e
con la quota di 1/4 indiviso ciascuno;
b) condannare comunque controparte al pagamento delle spese e degli onorari, comprese quelle relative all’avvio della mediazione -oltre al 15% di spese generali, CNPA e IV A come per legge- anche del primo grado di giudizio, con conseguente ulteriore condanna di alla restituzione al signor delle spese legali di primo grado pagate dall’appellante con bonifico di data 4 luglio 2024 nella misura di € 4.477,78 (all. 4) -oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo nonché a pagargli € 1.710,53 come disposto dal Tribunale;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, compensare integralmente le spese di primo grado per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna di alla restituzione al signor delle spese legali di primo grado pagate dall’appellante con bonifico di data 4 luglio 2024 nella misura di € 4.477,78 (all. 4) -oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo- nonché a pagargli € 1.710,53 come disposto dal Tribunale
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari, oltre al 15% di spese generali, CNPA e IVA come per legge del presente grado di giudizio in via istruttoria: (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
1. respingere l’appello proposto da contro la sentenza n.626/24 del Tribunale di Trento;
in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n.626/24 Tribunale di Trento, condannare a rifondere a la quota di ¾ delle spese di I^ grado nella misura di € 8.445, più spese generali, Iva e Cnpa;
con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, RAGIONE_SOCIALE e Cnpa del giudizio di appello.
In via istruttoria l’appellata si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte e, nell’ipotesi di loro ammissione, chiede di essere autorizzata a controprova con la testimone
.
*
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione depositato il 18.07.2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 626/2024 pubblicata il 14.06.2024 del Tribunale di Trento, con la quale ha rigettato la domanda volta all’accertamento de l legato, contenuto nel testamento olografo di , datato 20.10.2015, con il quale la defunta ha assegnato a gli immobili siti in INDIRIZZO P.T. 333INDIRIZZO, p.m. 1 della p.ed. 227/1 e P.T. 2630/II p.m. 53 della p.ed. 1016 e ha rigettato la domanda di nullità ex art. 628 cc del testamento.
Ha contestato l’erroneità dell’interpretazione , fornita dal primo Giudice alle disposizioni contenute nel testamento e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni , formulate in via principale e in via subordinata, anche in punto spese di lite, sopra riportate.
Si è tempestivamente costituita a , chiedendo il rigetto dell’appello e, in via incidentale la riforma del capo condannatorio relativo alle spese di lite.
La causa è stata trattata con applicazione dell’art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato per l’udienza del 19.12.2024 le note di trattazione scritta; assegnati i termini di cui all’art. 352 c.p.c, le parti hanno provveduto al deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, nonché rituali note per la trattazione scritta per l’udienza del 19.06.2024 .
All’esito, il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 27.06.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente, verificata la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia di e degli ( , , , e ), che non si sono costituiti.
Con il decesso di , avvenuto il 3.11.2019, si è aperta la successione legittima nei confronti dei tre fratelli , e (quest’ultimo deceduto il 29.7.2021) e della nipote (erede per rappresentazione di NOME, fratello premorto di ). Infatti, il testamento olografo del 2015 redatto dalla de cuius ha disposto solo parte dei suoi beni 1 . Per
1 ‘ Mezzocorona 20-10-2015: Io sottoscritta nata DATA_NASCITA sana di mente lascio la mia quota di appartamente di Cavalese a mio fratello . Il mio appartamento di casa con tutto quello che c’e dentro con mansarda e garas (vigila sul giroscale, che fa da dispensa e fa usocapione) a la vera della nonna che l’ho già data, la catenina d’oro dopo la mia morte che l’ho adosso a i miei filetti doro braccialetti a il mio anello con i tre brilanti e orrechini doro giallo con perla e brilante a l’anello piccolo tondo antico e quello rettangolare piccolo antico e i tenis doro bianco e giallo a l’anello ovale con i brilanti e la collana con le pietre colorate e lanello da miniolo con brilanti e rubino e la collana di avorio con i tre bracciali, e il montone, al AVV_NOTAIO ho gia dato, a l’anello tondo antico con i diamanti e la colana di perle di fiume con i suoi orrechini che sono nella sua confezione. Se dovessi andare al ricovero perché non stò sulle gambe non voglio accanimento terapeutico, e
In seguito alla pubblicazione del testamento, è sorto contrasto fra e in ordine all’interpretazione del suo contenuto, in particolare relativamente all’individuazione del soggetto beneficiario della disposizione attributiva dell’appartamento della testatrice (sito in Mezzocorona, INDIRIZZO, della mansarda e del garage, dei beni mobili ivi contenuti).
Per tale motivo, con atto di citazione di data 12.7.2021 ha convenuto avanti al Tribunale di Trento i fratelli (e con atto di citazione in riassunzione d.d. 25.8.2021 i suoi eredi, essendo intervenuto il decesso) e la nipote ex fratre , chiedendo, in via principale, di accertare che con testamento olografo di data 20.10.2015 la defunta ha assegnato in legato all’attore gli immobili siti in Mezzocorona tavolarmente individuati come:
in P.T. 333/II C.C. MEZZOROCONA: p.m. 1 della p.ed. 227/1
in P.T. 2630/II C.C. MEZZOCORONA: p.m. 53 della p.ed. 1016;
ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che eredi per legge di sono con ¼ indiviso
, , e gli eredi di e, per l’effetto, di condannare a pagare a la somma da quest’ultimo anticipata nell’interesse della comunione ereditaria, pari pro quota ad € 1.732,65 .
In via subordinata, ha chiesto di accertare la nullità della disposizione contenuta nel testamento olografo di data 20.10.2015, con la quale la defunta ha assegnato gli immobili siti in Mezzocorona per indeterminatezza del legatario e, per l’effetto, accertare e dichiarare la devoluzione per legge dei predetti beni immobili agli eredi legittimi, ossia con la quota di 1/4 indiviso ciascuno; inoltre, ha chiesto di condannare comunque a pagare a la somma da quest’ultimo anticipata nell’interesse della comunione ereditaria, pari pro quota ad € 1.732,65 .
Con comparsa di costituzione e risposta di data 25.11.2021 si è costituita la sola convenuta , chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e l’accertamento che, in forza del testamento olografo di , gli immobili p.m. 1 della p.ed. 227/1 in P.T. 333/II e p.m. 53 della p.ed. 1016 in P.T. 2630/II C.C. MEZZOCORONA sono stati a lei legati dalla testatrice.
Nessuno degli altri convenuti si è costituito e alla prima udienza il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza n. 626/2024 d.d. 6.6.2024 il Tribunale di Trento ha accertato che, in forza del testamento olografo di di data 20.10.2015, gli immobili p.m.1 della p.ed.227/1 in P.T.333/II e p.m.53 della p.ed. 1016 in P.T.2630INDIRIZZO in sono stati legati a ; ha poi rigettato la domanda di nullità ex art. 628 c.c. proposta dall’attore e condannato a pagare all’attore la somma di euro 1.710,53; ha, infine, compensato di ¼ le spese di lite e condannato l’attore a rimborsare alla convenuta i restanti ¾, liquidati nella somma complessiva di € 5.034,75.
voglio essere cremata, il loculo cè già… questo punto con la pensione e quello che c’e in banca daverne abbastanza, senza intaccare gli immobi li. Le collane l’orologio piccolo doro da dividere fra di voi , . A questo punto se avanza capitale dividete in parti uguali . A quelli del’ non ho nessun contatto a che sono sua fidaza ho gia proveduto, queste le mie volontà, che per quanto si crede di fare bene c’e sempre il malcontento Mezzocorona 20-10-2015
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e 118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui ‘ Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse ‘: Cass. n. 3126/21.
Con atto di citazione in appello d.d. 16.7.2024, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trento n. 626/2024 proponendo i seguenti motivi d’appello.
Con il primo motivo d’appello , l’appellante lamenta un’illogica e contraddittoria motivazione della sentenza circa l’interpretazione letterale del testamento di e un’ erronea attribuzione degli immobili di Mezzocorona alla sorella ; errata interpretazione del principio di conservazione del testamento e violazione dell’art. 1367 c.c.; impossibilità d’interpretare il testamento sulla base dei soli elementi intrinseci e conseguente necessità di ricorrere ad elementi estrinseci.
Le censure non possono essere condivise.
Come affermato anche recentemente dalla Suprema Corte, ‘… nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. 14.10.2013, n.23278; n. 5487 del 01.03.2024).
Soltanto qualora dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l’interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche (Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2018, n.10075).
È stato, inoltre, precisato che (così Cass. 20204/2005) qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara, in base al contenuto dell’atto, la volontà del testatore, non è consentito – alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità – il ricorso ad elementi tratti ‘ aliunde ‘ ed estranei alla scheda testamentaria …’.
Premessa questa sintetica ricognizione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza, va ora considerato che, dalla lettura del testamento olografo, datato 20.10.2015, nella sua originale versione manoscritta, fedelmente riprodotta in sede di pubblicazione, risulta chiaro che la testatrice ha operato attribuzioni nominative di beni, senza l’istituzione di erede, e che il lascito immobiliare in favore dell’ appellante si conclude con il primo punto fermo: ‘ Io sottoscritta …lascio la mia quota di appartamento a Cavalese a mio fratello . ‘
Dopo questo periodo, inizia con la lettera maiuscola un ‘altra e autonoma frase che riguarda, in primo luogo, il controverso lascito immobiliare in favore di e di seguito l’assegnazione alla sorella e ai nipoti di beni mobili (rispetto ai quali non vi è contestazione).
Ritiene la Corte che il risultato dello sforzo interpretativo, compiuto dal Tribunale e non condiviso dall’appellante, sia coerente con l’ applicazione del criterio che la Cassazione indica per l’ interpretazione dell’atto : la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della stessa, e l’interpretazione deve tendere alla valorizzazione del criterio di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., applicabile anche in materia testamentaria (sez. 2 , Sent. n. 16079 del 28/07/2020).
al momento della redazione del testamento aveva età piuttosto avanzata (84 anni) e un grado d’istruzione modesto, confermato dalla pluralità di banali errori ortografici, dalla sintassi e dall’uso della punteggiatura.
In ogni caso, l ‘impiego di quest’ultima rende riconoscibili, all’interno del testo , diverse aree tematiche, che, sia pure in modo approssimativo, possono così essere ricapitolate: (a) le assegnazioni dei beni mobili e immobili, (b) le disposizioni per la cura, il fine vita e la cremazione, (c) i criteri di riparto di specifici gioielli e del denaro residuo.
Con riferimento all’assegnazione degli immobili, i l punto fermo frapposto tra i due legati immobiliari costituisce ineludibilmente una cesura che esprime la volontà del testatore di distinguere beneficiari e beni, al fine di procedere a una distribuzione dei propri averi in modo all’evidenza corrispondente ai desideri della defunta, implicitamente espressi dall’ultima frase: ‘… queste le mie volontà, che per quanto si crede di fare bene c’e sempre il malcontento’.
Si estrapola dalla scheda testamentaria l’impegno di di menzionare tutte le relazioni più significative, fratelli viventi, cognate e vari nipoti, come manifestato dall’elencazione dell’ attribuzione di beni personali, che risulta comprensibile se riletta tenendo conto della verosimile fatica della testatrice di organizzare il proprio pensiero, a causa delle condizioni personali (l’età e il grado di scolarizzazione) e dell ‘evidente assenza di eterodirezione.
Ritiene, quindi, la Corte che si possa pervenire alle identiche conclusioni del primo Giudice, considerando la finalità della redazione del documento, cioè far pervenire qualcosa dei propri beni a tutti i prossimi congiunti, con la precisazione (qua e là) di ciò che era stato già donato in vita, come si ricava anche dal passo ‘…la vera della nonna che l’ho già data…al AVV_NOTAIO ho già dato…’ . Nel testo manoscritto, il nome del beneficiario (id est donatario) è collocato prima o dopo l’indicazione dei ben i. Analoga riflessione va fatta con riferimento ai lasciti in favore di , che risultano essere ‘ appartamento di casa … etc .’ e ‘la
Il mio vera della nonna che l’ho già data, la catenina d’oro dopo la mia morte che l’ho adosso…’
Le considerazioni svolte portano, quindi, a concludere che non è risolutiva la posizione del nome del beneficiario, cioè non costituisce un criterio assoluto il fatto che l’indicazione sia posta prima o dopo l’assegnazione. Quel che rileva è il risultato complessivo dell’elencazione dei soggetti beneficiati tra i quali sono ripartiti i beni, chiaramente indicati come beneficiari, e i beni ad essi assegnati.
La conclusione è supportata, a fortiori , anche dall ‘orientamento, così massimato, della Suprema Corte (sez. 2 – Sentenza n. 16079 del 28/07/2020 ), per il quale, ‘a i fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentari a’.
Con il secondo motivo di appello , l’appellante lamenta una contraddittoria ed illogica motivazione in merito alle deduzioni attoree circa la volontà della defunta espressa in vita di lasciare il proprio appartamento di Mezzocorona al fratello ; omesso esame delle prove documentali prodotte; erroneo rigetto delle prove orali richieste; errata applicazione e violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 244 c.p.c. e 679 c.c.
L ‘appellante si duole dell’omessa considerazione delle prove documentali e delle istanze istruttorie offerte dall’appellante in primo grado, indispensabili per dimostrare l’effettiva volontà di di lasciare anche l’appartamento di Mezzocorona a l fratello .
La doglianza è infondata, per le seguenti sintetiche ragioni.
Come si è detto, in tema d’interpretazione del testamento, qualora dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l’interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali, ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche.
Nel caso in esame, ritiene la Corte che non vi siano dubbi circa la portata delle clausole contenute nell’atto di disposizione, tenuto conto delle peculiarità proprie della testatrice, di cui si è detto.
Data tale premessa, non vi è ragione di ammettere prove documentali estranee al testamento, salvo che non si tratti di altre manifestazioni di volontà della testatrice, successive e incompatibili con il testamento olografo pubblicato.
Tale non è il doc. 11 allegato dall’appellante in primo grado, datato 13.05.2013, cioè redatto anteriormente all’atto in esame ( datato 20.10.2015), che non può logicamente produrre efficacia modificativa delle clausole testamentarie successive. Né può essere assunto a mezzo di interpretazione di una supposta volontà contraria a quella resa palese dal documento del 20.10.2015, formatosi a distanza di tempo dalla redazione della dichiarazione autografa del 13.05.2013 e contenente un posteriore e più ampio piano di disposizioni mortis causa, che prevale, o comunque integra, la dichiarazione di volontà precedente.
Quanto alle prove orali, va dato atto che i capitoli, dichiarati inammissibili dal Tribunale e qui riproposti, attengono alla conoscenza da parte di vari soggetti dell’allegata volontà di di destinare la propria casa a fratello (capp. 1-4 e 6; dichiarazioni testimoniali scritte prodotte sub docc. 12) : si tratta all’evidenza di prove genericamente formulate , in quanto non vi è alcuna precisa collocazione temporale delle circostanze descritte né del contesto in cui sarebbero state rese dalla testatrice tali dichiarazioni, che non sono idonee a revocare o annullare le clausole del valido testamento olografo.
Inoltre, tali prove orali non sono ammissibili anche in ragione del fatto che, per giurisprudenza, il ricorso a ‘el ementi ‘ ‘ estrinseci ‘ alla scheda testamentaria p uò riguardare solo aspetti relativi alle condizioni del disponente, quali ‘ la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore ‘, utili per interpretare il contenuto del testamento, non circostanze atte a provare dichiarazioni orali di volontà del testatore, diverse o contrarie alla volontà contenuta nella scheda testamentaria (cfr. artt. 679 e ss. C.c.).
Con il terzo motivo di appello , l’appellante lamenta una contraddittoria, illogica e insufficiente motivazione in merito al rigetto della domanda di nullità ex art. 628 c.c. svolta, in via subordinata, dall’attore; omessa e/o errata applicazione dell’art. 628 c.c. .
La doglianza va disattesa in quanto, per le ragioni sopra illustrate, non risulta incerto né indeterminabile il beneficiario dell ‘attribuzione controversa: la Corte ritiene che il legato relativo all’immobile di Mezzolombardo, casa di abitazione della testatrice, sia stato fatto in favore della sorella
Con il quarto motivo di appello l’appellante lamenta il mancato accertamento nel dispositivo della qualità di eredi in capo a , , e , a differenza di quanto disposto in motivazione; necessità di integrare il dispositivo; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Si dà atto che avverso tale istanza non vi è opposizione da parte dell’appellata (cfr. pag. 10 memoria di costituzione), trattandosi di errore materiale, per cui si provvede in conformità.
*
Con il quinto motivo di appello , l’appellante evidenzia l’e rrata disposizione del Tribunale sulle spese di lite e violazione dell’art. 92 c.p.c.; chiede la condanna di controparte al pagamento anche delle spese di primo grado e conseguente restituzione delle stesse all’appellante, oltre al pagamento di quanto disposto dal Tribunale a carico dell’appellata ; in subordine, compensazione integrale delle spese di primo grado e restituzione di quanto già pagato dall’app ellante, oltre al pagamento di quanto disposto dal Tribunale a carico dell’appellata .
Il motivo è infondato, in quanto il criterio della solo parziale compensazione è stato correttamente applicato, tenuto conto dell’esito del giudizio e del rigetto delle domande principali proposte dall’attore.
Con appello incidentale , contesta la liquidazione delle spese in primo grado, in quanto liquidate in modo non coerente con i parametri ministeriali che ha dichiarato di applicare. La censura è infondata.
Esaminati i parametri applicati (D.M.55/2014, aggiornati come da D.M.147 del 13.08.2022), risulta infatti che la liquidazione è stata compiuta tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della ‘complessità bassa’ della stessa, non essendo state affrontate questioni di particolare difficoltà, anche in considerazione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.
Inoltre, per l’attività professionale prestata, sono stati applicati i valori medi per le fasi di studio -introduttivadecisionale (€ 1.701,00+1.204,00+2.905.00) e minimi per la fase della trattazione (€904,00) .
Sul valore complessivo di € 6.713,00 (così risultante dalla somma dei predetti), è stata operata la compensazione di un quarto e i residui tre quarti sono stati posti a carico della parte prevalentemente soccombente.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza dell’appellante, ritiene la Corte di porre le stesse a carico di e a favore di . Tenuto conto della semplicità della trattazione, la liquidazione viene effettuata nella somma complessiva di € 5.200,00 , così determinata in quanto rispettosa dei parametri ministeriali per la presente fase d’appello , considerata la causa di valore indeterminabile e di complessità bassa e nel rispetto dei valori minimi tabellari per tutte le fasi.
Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza 628/2024, pubblicata il 14.06.2024, del Tribunale di Trento, così provvede:
in parziale accoglimento dell’appello proposto,
accerta e dichiara che eredi per legge in morte di sono, con la quota di ¼ ciascuno,
,
,
,
;
rigetta l’ appello incidentale ;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di , liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre 15 % spese generali, IVA e CPNA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
Il Presidente