Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6149 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23371-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI MILANO E LODI;
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 13/01/2026
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 144/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 1139/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 -13/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 144/2022 della Corte d’appello di Milano che, in un giudizio di opposizione a pignoramento a carico di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato non dovute le somme di cui ai titoli sottostanti, ad eccezione di un avviso di addebito e di una cartella.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura.
Sono rimasti intimati RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Milano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
In esito all’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 394 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte ha violato il giudicato interno formatosi in ordine alla cartella n. NUMERO_CARTA, di cui l’appellante non aveva chiesto l’annullamento, ed ha violato altresì il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il ricorso è autosufficiente, poichè trascrive gli atti su cui era fondato il pignoramento (e specifica quali tra essi erano di competenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), riporta la statuizione del primo giudice nonchè i motivi di appello, in cui risultavano specificatamente
indicati gli atti prodromici oggetto di contestazione, indicati anche in sentenza, ed allega l’atto di appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la memoria di RAGIONE_SOCIALE (sia in primo che in secondo grado).
Tanto premesso, il motivo non è fondato.
Emerge dal ricorso che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva fatto opposizione al pignoramento n. 06884201900030506000 chiedendo l’annullamento di tutti i titoli sottostanti, portanti crediti di competenza di diversi Enti, partitamente elencati nell’atto introduttivo .
Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di cui ad una cartella e a due avvisi di addebito e respinto nel resto il ricorso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva interposto appello, chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui non aveva annullato i debiti di cui a 14 atti elencati nel gravame, precisamente 1) n. P_IVA; 2) n. 068 P_IVA; 3) n. 068 2010 P_IVA; 4) n. 068 2010 P_IVA; 5) n. 068 2010 P_IVA 000; 6) n. 068 2010 P_IVA 000; 7) n. 068 CODICE_FISCALE; 8) n. 068 2011 CODICE_FISCALE; 9) n. 068 CODICE_FISCALE; 10) n. 068 CODICE_FISCALE; 11) n. 068 CODICE_FISCALE P_IVA CODICE_FISCALE; 12) n. 068 CODICE_FISCALE; 13) n. 068 2015 CODICE_FISCALE; 14) n. 068 CODICE_FISCALE. La Corte, con la sentenza gravata, ha così statuito: in ‘riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 384/21, dichiara non dovute le somme di cui ai titoli esecutivi sottostanti all’atto di pignoramento n. 06884201900030506000 per avvenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ad eccezione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e dell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA‘.
La statuizione di cui al dispositivo fa riferimento complessivamente a tutti i titoli sottostanti all’atto di pignoramento ed indica due eccezioni, costituite dalla cartella n. NUMERO_CARTA (indicata nel precedente elenco come n. 13) e dall’avviso di addebito ( su cui verteva l’appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
La cartella di pagamento n.068201100423437421000, cui si riferis ce l’odierno motivo di censura di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rientrava tra gli atti prodromici in relazione ai quali il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso in opposizione e la statuizione ad essa inerente non era stata fatta oggetto di gravame da parte della società, come emerge dalla elencazione dei titoli di cui a pag. 4 della sentenza gravata e dall’atto di appello come prodotto e come trascritto nel ricorso di legittimità.
La Corte non ha statuito anche in ordine a detta cartella (e non è andata, quindi ultra petita ): infatti, la ‘portata’ del dispositivo viene ben compresa attraverso la lettura della parte motiva della sentenza.
A pagina 4, come detto, sono elencati i 14 titoli sottostanti all’atto di pignoramento interessati dal gravame e tra essi non compare la cartella oggetto del presente ricorso.
A pagina 16, la Corte, ritenendo fondato il secondo motivo di appello della società, afferma testualmente e chiaramente che ‘va dichiarata l’avvenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata per le cartelle e gli avvisi oggetto dell’impugnazione’ (tra i quali, come sopra evidenziato, non è compresa la cartella che qui interessa), ‘con la sola eccezione della cartella n. NUMERO_CARTA -indicata in precedenza come sub 13 -e dell’avviso di addebito oggetto dell’appello incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
La decisione cristallizzata nel dispositivo viene chiarita dalla motivazione, alla luce della quale deve essere letta: l ‘accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata viene delimitato e circoscritto expressis verbis alle cartelle ed ai titoli oggetto del gravame e non ad altri, restandone, pertanto, esclusa la cartella di cui si controverte in questa sede.
Come ex multis ricorda Cass. n. 9316/2021, va fatta «applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui la portata precettiva della pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all’esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo».
Ed ancora, più di recente, Cass. n. 21140/2025 ha ribadito che «l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che andava ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass., Sez. 2, n. 24867 del 21 agosto 2023; Cass., Sez. 6-1, n. 24600 del 18 ottobre 2017)».
Pertanto, il ricorso va respinto ma non si fa luogo a condanna alle spese in assenza di attività difensiva delle controparti.
In considerazione del rigetto, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 -13 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME