Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3361 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3361 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13382/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 726/2023 depositata in data 11/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza del 3.4.2023 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23.6.2020, con la quale era stata dichiarata la persistente efficacia di una transazione intercorsa tra gli appellanti e le appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per porre fine ad alcune controversie tra loro insorte in ordine ad un rapporto di locazione e ad un preliminare di vendita relativo ad immobili siti in Palermo.
Le appellanti avevano lamentato nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado quanto a NOME COGNOME e, nel merito, l’erroneo mancato riconoscimento della esclusiva responsabilità delle due società per l’inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento di regolarizzazione dello stato dei fabbricati posti sugli immobili in Palermo, termini concordati come essenziali per l’efficacia della transazione stipulata.
Le appellate, costituitesi, avevano invece contrastato gli assunti delle appellanti sostenendo la regolarità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. alla COGNOME ed altresì il mancato adempimento da parte delle controparti de gli obblighi preliminari all’esecuzione della transazione.
La Corte d’ appello , ritenuta la correttezza dell’instaurazione del giudizio di primo grado e condivisa nel merito la decisione del Tribunale, rigettava il gravame.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolato in nove motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono difese con controricorso.
Sia le ricorrenti, sia le controricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che:
I primi cinque motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione delle questioni ad essi sottese.
1.1 Il primo motivo, infatti, denuncia violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 345 c.p.c. -ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -essendo stati prodotti in appello nuovi documenti.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo e discusso, riguardante la notifica in tempi diversi di due distinti atti originali della citazione introduttiva, con due diverse procure, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
1.3 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 137 ss. c.p.c. ed in particolare degli artt. 140 e 143 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), denunciando la inesistenza e la nullità delle notifiche degli atti di citazione introduttivi del giudizio.
1.4 In subordine, il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 163-bis e 164 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) perché dalla notifica -nulla – del secondo atto di citazione non sarebbero rimasti rispettati i termini di comparizione.
1.5 Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 183 ss., 345, 137 ss. c.p.c. essendo stati prodotti nuovi documenti in appello, per di più dopo la precisazione delle conclusioni.
I motivi, in effetti, derivano tutti dall’assunta omessa notifica a lla COGNOME dell’atto di citazione di primo grado.
Questo gruppo di motivi, ictu oculi , verte sulla posizione processuale di COGNOME, come si è visto sotto vari profili, non superando però quel che è il nucleo della trattazione del primo motivo d’appello, cioè il rilievo, dirimente, che NOME si è costituita e ciò ha sanato ogni vizio, dovendosi riconoscere -poiché lo scopo è stato inequivocamente raggiunto -l’effetto completo, e quindi non solo riservato al subprocedimento cautelare, della costituzione appunto di NOME nel giudizio di merito (v. sentenza impugnata, pag.4), COGNOME essendo così entrata nel contraddittorio con ogni relativo diritto di esercizio.
Ciò assorbe, evidentemente, pure il sesto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dello art. 102 c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione alla fattispecie del litisconsorzio necessario.
In realtà, a questo punto si perviene al nucleo della controversia, che si incentra su quel che il giudice d’appello ha trattato come secondo motivo e terzo motivo del gravame presentato dagli attuali, cioè come applicare le norme ermeneutiche per evincere il contenuto del negozio di transazione del 24 ottobre 2017, ovvero quel che è oggetto della censura veicolata nel settimo e nell’ottavo motivo del presente ricorso.
5.1 In particolare, il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 ss. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) n ell’attività interpretativa della Corte d’appello in ordine alla clausola n.3 del contratto di transazione.
5.2 Con il successivo ottavo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1456 c.c. (art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c.) ancora n ell’attività interpretativa della Corte d’appello , qui in ordine alla clausola n.13 del contratto di transazione.
6.1 Si rammenta che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede
di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 e segg. c.c. o di motivazione inesistente, apparente o gravemente contraddittoria, e quindi non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Per compiere la censura, ovviamente occorre non solo effettuare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr., p. es., Cass. n.7500/2007; Cass. n.24539/2009; Cass. n. 6125/2014; Cass. n. 28319/2017; Cass. ord. 9461/2021). È necessario, naturalmente, cogliere il discrimine tra l ‘accertamento fattuale in sé e la violazione o la falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali di cui all’art. 1362 e segg. c.c., delle quali è previsto il sindacato di legittimità.
E ancora, ‘ nel caso in cui non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato … , peraltro in presenza d’emergenze semantiche obiettivamente non pienamente corroboranti l’interpretazione proposta ‘ vengono violate appunto tali norme, giacché il giudice di merito viene meno al dovere d’interpretazione secondo i canoni legali, ‘ ove fornisca un’esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale ‘ (così, ex multis , Cass. ord. n.5052/2025; Cass. ord. n.30686/2019).
6.2 Nella specie, premesso che in punto di merito la motivazione della Corte d’ appello si snoda in diversi passaggi che prendono in considerazione le clausole nn. 2, 3 e 13 dell’atto di transazione per pervenire ad affermarne la perdurante efficacia, deve riconoscersi che il giudice del gravame non dà adeguatamente conto delle modalità di ricostruzione della ‘ comune intenzione delle parti ‘.
In particolare, si rileva che il settimo motivo censura l’operato ermeneutico del giudice d’appello in riferimento specifico all’articolo 13 del negozio, riassunto dalla stessa corte territoriale a pagina 10 della sentenza come segue: ‘fermo restando’ il termine di cui all’articolo 2 dell’accordo stesso, tale accordo ‘decadrà nel caso in cui non si verificassero entro il termine di 150 giorni le condizioni cui è subordinata la stipula dell’atto pubblico di compravendita’. E il citato articolo 2 concerne l’accatastamento, che il Tribunale aveva inteso come una conseguenza del rispetto del termine di 150 giorni. Il ricorso, invero, a pagina 35, cita fra l’altro il seguente passo della prima sentenza: ‘È evidente … che se entro 150 giorni doveva a pena di inefficacia pervenire il parere positivo del Comune, allora in quello stesso termine quel parere doveva essere … comunicato ai promittenti in modo da rendere attuale e concreto l’interesse all’accatastamento previsto dall’art.2), in modo da evitare ai promittenti venditori di avviare inutili pratiche di accatastamento su beni abusivi non sanabili ‘ .
La soluzione, infatti -si nota per inciso -, sorgeva dal superamento della abusività dei beni la cui proprietà era oggetto di trasferimento.
6.3 Lamentano i ricorrenti che la corte territoriale ha ‘mutato radicalmente la motivazione della sentenza di primo grado’ , invertendo come segue le scadenze temporali che sarebbero state concordate: ‘Il termine dei 150 giorni … è … ancorato … a quanto indicato dall’art. 2’, anche se l’art. 2 non indica un termine. In tal modo, ‘ha stravolto il contenuto della clausola condizionale violando il canone ermeneutico di cui all’art. 1262 c.c. che le imponeva di improntare la propria indagine alla ricerca ed all’applicazione della <>’.
In effetti, non può ordinariamente corrispondere a una ‘comune intenzione delle parti’ interpretare soltanto a favore di una sola di esse e quindi a sfavore dell’altra o delle altre, come qui palesemente fa il giudice
d’appello gravando sugli attuali ricorrenti l’avvio del procedimento per l’accatastamento quando ancora non era stato ottenuto il parere favorevole del Comune sull’istanza di riesame delle domande di sanatoria (si veda a pagina 8 della sentenza). E lo fa -si nota ormai ad abundantiam -attingendolo, più che dalla pretesa volontà delle parti, dagli asserti del ‘tecnico’ cui le parti stesse avrebbero aderito (sentenza, pagina 9). Dunque, gli attuali ricorrenti avrebbero accettato un illogico quanto pregiudizievole per loro -dovere che avrebbe gravato su di loro prima che controparte si fosse adoperata per risolvere la questione degli immobili abusivi che pure erano stati costruiti proprio dalla controparte stessa (v. sentenza, pagina 7).
Quindi il giudice del gravame non ha fatto buon governo del criterio interpretativo dell’art.1362 c.c. relativo alla ‘comune intenzione delle parti’, ricostruita , e palesemente, senza porre in equilibrio i loro interessi.
Ne consegue l’accoglimento d i questa censura, previo disattendimento dei primi sei motivi e con assorbimento del resto.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo , in diversa sezione e diversa composizione che provvederà anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME