Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 395 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 1927/2018 depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16981/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma su istanza di NOME COGNOME ingiungeva alla società RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 65.000 oltre interessi legali a titolo di penale per l’avvenuta risoluzione d i un contratto preliminare.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto, il COGNOME si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Il T ribunale di Roma rigettava l’opposizione e confermava nei confronti della opponente il decreto ingiuntivo.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
La C orte d’ A ppello di Roma accoglieva l’impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo. In particolare, la C orte d’ Appello evidenziava come la vicenda traesse origine dal contratto preliminare di vendita con permuta dell’11 ottobre 2007 in forza del quale NOME COGNOME di vendere alla RAGIONE_SOCIALE che COGNOME di acquistare per sé o per persona da nominare un terreno edificabile in Rieti per un corrispettivo in parte costituito da una porzione dell’ immobile da edificare e in parte da una somma di denaro. La validità e l’efficacia del contratto preliminare era sostanzialmente condizionata, in forza dell’artic olo 6, all’ottenimento della concessione edilizia richiesta dal prom ittente venditore. Con successiva scrittura privata del 17 luglio 2008 il COGNOME e la controparte dopo aver dato atto che il promissario acquirente aveva modificato il progetto originario allegato al preliminare di compravendita con permuta pattuivano, a parziale
Ric. 2018 n. 16981 sez. S2 – ud. 07/12/2022
modifica di quanto ivi previsto, una diversa modalità di pagamento e l’approvazione da parte del COGNOME dei nuovi progetti. Nella stessa scrittura, all’articolo 4, l’acquir ente dichiarava di nominare per il rogito definitivo di compravendita del suddetto terreno edificabile la società RAGIONE_SOCIALE che sottoscriveva l’atto per accettazione. All’articolo 5 si prevedeva anche la cessione del possesso del terreno e la RAGIONE_SOCIALE si impegnava a sollevare il COGNOME da qualsivoglia responsabilità relativi ai lavori.
In seguito, il COGNOME, ritenendo risolto il contratto preliminare e la scrittura privata, agiva per ottenere nei confronti di entrambe le società la somma di € 65.000 quale saldo della penale prevista all’articolo 10 del preliminare.
6.1 La C orte d’ Appello evidenziava che la società RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad accettare la nomina effettuata dalla promissaria acquirente per il rogito definitivo di compravendita del terreno e, quindi, non poteva essere ritenuta obbligata anche all’ adempimento delle altre pattuizioni previste nel contratto preliminare. Del resto, nella scrittura privata non vi era alcun passaggio, neppure implicito, da cui ricavare l’estensione alla suddetta società degli effetti del preliminare, anzi tale eventualità era esclusa sia dal contenuto della clausola che dalla portata delle restanti clausole, visto che il pagamento anticipato della somma di euro 35.000 veniva effettuato da RAGIONE_SOCIALE che si occupava anche di redigere e sottoporre al venditore la modifica progettuale. Secondo la C orte d’ Appello, il fenomeno della sostituzione del promissario acquirente poteva dar vita a diverse configurazioni giuridiche: contratto per persona da nominare (1401 c.c.);
cessione del contratto (1406 c.c.); contratto a favore del terzo (1411 c.c.). Per inquadrare la fattispecie doveva farsi riferimento all’effettiva volontà contrattuale. Nella specie il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, sia nel contratto preliminare che nella scrittura privata, avevano convenuto che la nomina del terzo andava effettuata in funzione del rogito definitivo di vendita senza alcun riferimento all’ipotesi di far ricadere sul terzo anche gli effetti del preliminare e della stessa scrittura privata. In particolare, nella scrittura privata del 17 luglio 2008, ove risultavano nell’intestazione solo le parti del preliminare, la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di nominare la RAGIONE_SOCIALE per il rogito definitivo di compravendita del terreno edificabile, escludendo di fatto ogni diversa ipotesi di immediata sostituzione nella posizione della promissaria acquirente.
La fattispecie negoziale concreta, a prescindere dalla qualificazione delle parti, doveva configurarsi come contratto preliminare per persona da nominare, ipotesi in cui la persona nominata acquisisce il solo diritto oggetto del contratto definitivo senza alcuna mutazione delle parti originarie del contratto preliminare. Per effetto dell’operata ricostruzione della fattispecie doveva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Ro.Ho. nel rapporto fatto valere in giudizio dall’attore e relativ o alla penale prevista applicabile soltanto nei confronti del promissario acquirente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della produzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5607/2019 effettuata dal ricorrente ex art. 372 c.p.c..
Infatti, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. Rientrano tra questi quelli che attestano l’esistenza di un giudicato esterno che si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. In tal caso, infatti, non trova ostacolo il divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, non si estende ai documenti attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una ” regula iuris ” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso.
Ciò premesso, deve osservarsi che la sentenza prodotta pur avendo ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale è stata resa tra diverse parti (RAGIONE_SOCIALE e COGNOME) e, dunque, non può assumere valore di giudicato esterno formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata nel presente giudizio. Infatti, il giudicato si forma solo tra le parti che sono i soggetti del
rapporto sostanziale in ordine al quale il giudice ha emesso la sua pronunzia: pertanto, una sentenza non può spiegare autorità di cosa giudicata in un altro giudizio in cui la stessa questione venga proposta, ma una delle parti sia diversa da quelle che hanno partecipato al primo giudizio Inoltre, la posizione contrattuale della RAGIONE_SOCIALE non coincide con quella della RAGIONE_SOCIALE, sicchè non può invocarsi l’autorità del giudicato anche per mancanza di identità di petitum e causa petendi ( ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 805 del 1980).
Peraltro, la suddetta sentenza è priva dell’attestazione di cancelleria del suo passaggio in giudicato mentre costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione. ( ex plurimis Sez. 1, Ord. n. 6868 del 2022, Sez. 3, Sent. n. 6024 del 2017).
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta inammissibilità della nuova eccezione di difetto di titolarità passiva formulata tardivamente dalla RAGIONE_SOCIALE solo nell’atto di appello, nonché violazione dell’articolo 115 c.p.c. , omesso esame circa il riconoscimento da parte di RAGIONE_SOCIALE della propria legittimazione passiva mediante l’attività difensiva incompatibile con la tardiva negazione della stessa.
Il ricorrente censura la statuizione della C orte d’ Appello secondo cui l’eccezione di d ifetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio integra una mera difesa e non incorre nelle preclusioni o ne i divieti previsti dall’articolo 345 c.p.c.
Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale la titolarità del rapporto integrando un elemento costitutivo del diritto deve essere allegata e provata dall’attore e la relativa contestazione da parte del convenuto costituisce una mera difesa che può essere proposta in ogni fase del giudizio, tuttavia la stessa può dirsi provata anche quando il convenuto riconosca detta titolarità oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. In applicazione di tale principio la C orte d’ Appello avrebbe dovuto ritenere che la RAGIONE_SOCIALE aveva in concreto riconosciuto la propria titolarità passiva avendo svolto una difesa incompatibile con la negazione di tale fatto costitutivo. In tale prospettiva la sentenza sarebbe affetta anche da un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. L’eccezione di tardività è stata proposta dal COGNOME sin dalla comparsa di costituzione e risposta in appello e i fatti rip ortati nell’eccezione non sono stati esaminati dalla C orte d’ Appello nonostante non fossero contestati dalla controparte.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1401 e seguenti c.c. nonché degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione alla qualificazione del contratto come preliminare di definitivo per persona da nominare dal quale deriverebbe l’affermata carenza di legittimazione
passiva della RAGIONE_SOCIALE., omesso esame in sede di interpretazione del contratto della clausola relativa al possesso anticipato del terreno edificabile per dare subito invio ai lavori e contestuale impegno della Ro.Ho a sollevare il committente da qualsiasi responsabilità relativa ai lavori.
La censura attiene alla qualificazione giuridica del contratto e all’interpretazione del medesimo . Secondo la società ricorrente con l’accettazione della nomina e la sottoscrizione di ogni pagina del preliminare la società RAGIONE_SOCIALE aveva assunto contrattualmente, non solo il diritto, ma anche l’impegno ad acquistare il bene compromesso alle condizioni pattuite ch e prevedevano tra l’altro la realizzazione del progetto e, una volta edificato l’immobile , la permuta a favore del COGNOME di quattro appartamenti che nell’intenzione delle parti dovevano essere realizzati direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE che era anche entrata in possesso del terreno.
Nell’interpretazione data dalla Corte d’Appello, v i sarebbe peraltro, anche una violazione del criterio letterale oltre che dell’articolo 1404 c.c. . Infatti, non vi sarebbe stata alcuna ragione di sottoscrivere il preliminare da parte della RAGIONE_SOCIALE La clausola n. 5 del contratto prevedeva testualmente che il possesso del terreno edificabile era immediatamente ceduto al fine di poter avviare i lavori e a tal proposito la società RAGIONE_SOCIALE si impegnava a sollevare il COGNOME da qualsiasi responsabilità relativa ai lavori.
Il ricorrente richiama anche i canoni ermeneutici di buona fede nel l’interpretazione d el contratto preliminare in esame nel quale la RAGIONE_SOCIALE acquisiva il possesso anticipato del bene compromesso e si impegnava esplicitamente a garantire il
promettente venditore da ogni responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori .
Il secondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del primo.
Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione da parte della Corte d’Appello delle regole di interpretazione del contratto tanto nella qualificazione del negozio che nella ricostruzione della volontà delle parti. Ne consegue che, trattandosi di censure che veicolano e danno corpo ad una ‘questione’ ermeneutica , devono richiamarsi i principi consolidati di questa Corte in materia di interpretazione negoziale. Infatti, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
3.1 L’attività del giudice del merito, ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, si articola in due fasi una prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira ed una seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un ” nomen iuris “, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.» (Sez. 6-3, Ord. n. 3590 del 2021).
Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in violazione di legge o in omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. A tal proposito, deve ribadirsi che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. L’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti deve, tuttavia, essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della
ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius , ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore» (Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016).
Inoltre deve ribadirsi, con riferimento al principio di buona fede n ell’ambito del processo interpretativo che l’espressione ‘deve’, di cui all’art. 1366 c.c., attribuisce al lo stesso particolare importanza, in quanto vale a connotarlo alla stregua di un passaggio imprescindibile e necessario (cfr. Cass. sez. lav. 6.10.2008, n. 24652). Su tale scorta si soggiunge che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell’uomo medio (cfr. Cass. 15.3.2004, n. 5239).
3.2 Quanto alla qualificazione del negozio oggetto del presente giudizio, come affermato più volte da questa Corte regolatrice, in un contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare – così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione – sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore,
senza che vi sia mutamento delle originarie parti stipulanti ( ex multis Sez. 2, Sent. n. 23125 del 17/09/2019).
Si è ripetutamente affermato, infatti, che: in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 ss. cod. civ., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 cod. civ., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 cod. civ., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva – va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione -invalsa nella pratica quotidiana degli affari -di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore (Sez. 2, Ord. n. 21576 del 2019; Sez. 2, Sent. n. 14105 del 2012).
Nel caso di specie, in base al tenore letterale del contratto unitamente agli altri criteri sopra indicati, risulta evidente che l’ electio amici effettuata dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della società RAGIONE_SOCIALE era diretta al trasferimento degli obblighi propri del
preliminare e non era limitata solo all’indicazione di quest’ulti ma quale destinataria degli effetti del contratto definitivo. Infatti, come rilevato dal ricorrente, non si giustificherebbe altrimenti la pattuizione di consegna anticipata dei terreni alla medesima RAGIONE_SOCIALE al fine di procedere all’edificazione dell’immobile oggetto del contratto e la dichiarazione espressa da parte di quest’ultima di voler tenere indenne il COGNOME dalla responsabilità per l’esecuzione dei lavori.
3.3 L ‘errore in cui è incorsa l a Corte d’Appello è stato quello di fermarsi al dato letterale della clausola di cui all’art. 4 secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di nominare per il rogito definitivo la RAGIONE_SOCIALE. Questa è stata la pressoché unica ragione posta a sostegno dell’interpretazione data dal giudice del gravame, oltre all’ulteriore e poco significativo argomento derivante d all’intestazione del la scrittura privata solo tra le medesime parti del preliminare.
Risulta evidente che una siffatta interpretazione è del tutto implausibile e non esamina la sequenza negoziale che ha visto le parti in un primo momento stipulare un contratto preliminare con promessa di acquisto per sé o per persona da nominare con permuta tra RAGIONE_SOCIALE (promissaria acquirente) e COGNOME (promittente venditore) e successivamente modificare le originarie pattuizioni con una scrittura privata con la quale la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato l’ electio amici indicando la Ro.Ho., che è intervenuta nella scrittura privata accettandola integralmente anche nella parte in cui era previsto il possesso anticipato dei terreni in suo favore proprio al fine di eseguire le obbligazioni pattuite originariamente dalla RAGIONE_SOCIALE
L’ interpretazione del contratto oggetto di censura ha sostanzialmente privato di ogni significato l’adesione e l’ accettazione della società RAGIONE_SOCIALE alla scrittura privata del 17 luglio 2008, oltre alla volontà chiaramente espressa con l’art. 5 del contratto di assumere su di sé gli obblighi di esecuzione del progetto cui era preordinata la stipula del contratto definitivo. Alla luce del principio enunciato dall’art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza.
Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto del tutto consolidato: In tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, nonché dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso (Sez. 3, Sent. n. 21840 del 2019).
Nella specie, inoltre, risultano violati sia il criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. sia la regola che impone di dare al contratto e alle singole clausole di esso un significato che gli consenta di avere qualche effetto anziché un significato che non consente loro di averne alcuno
(articolo 1367 c.c.). L’errore della Corte d’Appello, dunque, è stato quello di giungere ad una interpretazione totalmente ablativa del significato proprio della clausola contrattuale di cui all’art. 5 della scrittura privata del 17 luglio 2008.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d ‘ Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appe llo di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^