Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23967 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
sul ricorso 11411/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di D’APPELLO CATANZARO n. 1812/2017 depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha accolto il gravame del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado -che su istanza della RAGIONE_SOCIALE aveva pronunciato la condanna dell’impugnante a corrispondere i compensi dovuti a quest’ultima per i trasporti elisanitari fuori regione eseguiti nel periodo gennaio 2008luglio 2009 secondo la tariffa prevista dalla convenzione di servizio stipulata nel 1999 per gli interventi secondari -ha ritenuto che, essendo scaduta detta convenzione nel 2007, la prosecuzione del servizio doveva intendersi regolata, quanto ai profili economici, in base alle diverse condizioni indicate nella lettera di invito alla procedura negoziata -non contemplante ai fini remunerativi, la distinzione tra interventi primari ed interventi secondari valorizzata dal primo giudice -in esito alla quale il servizio per il detto periodo era stato nuovamente aggiudicato ad RAGIONE_SOCIALE a mezzo di trattativa privata.
Per la cassazione di detta sentenza RAGIONE_SOCIALE si vale di sette motivi di ricorso resistiti avversariamente dall’intimato con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello avrebbe favorevolmente statuito su un appello privo di specificità poiché benché il giudice di primo grado si fosse lungamente soffermato nell’illustrazione delle ragioni per le quali le prestazioni in questione
dovevano essere compulsate alla stregua dei criteri distintivi adottati dall’accordo del 1999 la censura declinata dall’appellante con il terzo motivo di gravame non aveva minimamente aggredito detta ratio , sicché nessuna incrinatura poteva dirsi arrecata al deliberato di prima istanza -è parte infondato e parte inammissibile.
2.2. Esso, da un lato, non si riporta fedelmente al tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, poiché non è affatto vero che la sentenza di prime cure si fondi principalmente («primaria ratio decidendi») sulla riconducibilità dei trasporti dei pazienti eseguiti da RAGIONE_SOCIALE – per il periodo gennaio 2008 -luglio 2009 all’art. 82, concernente i cd. servizi secondari, per i quali era prevista una maggiore remunerazione, anziché all’art. 17 (servizi primari). Il passaggio necessario per pervenire a tale conclusione era, invero, costituito – come si evince dal punto 7 della sentenza di primo grado, trascritto nel ricorso (p. 11) – dall’affermazione secondo cui l’originario contratto di affidamento del servizio di elitrasporto alla RAGIONE_SOCIALE, stipulato il 26 novembre 1999, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2007, contenente la previsione dei due articoli succitati, fosse rimasto in vigore, e che, pertanto, fosse applicabile la maggiore remunerazione, per le prestazioni in discussione, prevista dall’art. 82 di detto contratto. Tanto si desum eva – a parere del Tribunale sia dalle note dirigenziali di invito a partecipare alla procedura negoziata, sia dal successivo contratto del 30 dicembre 2008, espressamente richiamato da tali atti. Il giudicante di prime cure aveva così statuito che «tali premesse confortano la tesi della piena vigenza del contratto di affidamento e, conseguentemente, degli artt. 17 e 82 supra riportati». Per cui il Commissario delegato aveva nel terzo motivo di appello espressamente dedotto che «per il periodo per cui è causa quel contratto non poteva esplicare alcun effetto». E su tale censura
E su tale censura dell’amministrazione, la Corte si è pronunciata, sicché la denunciata violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. si rivela priva di fondamento.
2.3. Va poi pure da sé, sotto un secondo concorrente profilo che porta a ritenere che la censura non sia neppure ammissibile, che sulla relativa questione è scesa la scure del giudicato, posto che, avendo pronunciato nel merito senza che fosse stato eccepito alcunché in ordine alla ritualità dell’atto di gravame -e, tantomeno, che ne fosse stato eccepito un difetto di specificità -, la sentenza impugnata, giudicando che nulla ostasse perciò pregiudizialmente alla esperita cognizione di merito, ha pure implicitamente definito il punto in discorso su cui la discussione non può essere perciò avviata.
Il secondo motivo -con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, era incorsa nella violazione della norma rubricata in quanto, legittimando il proprio giudizio sulla considerazione che in pendenza del nuovo rapporto fosse venuta meno la distinzione tra servizi primari e servizi secondari, avrebbe adottato una motivazione del tutto nuova completamente disancorata dalle censure appuntate alle sentenza di primo grado -è infondato e non merita adesione.
Premesso che non è dubitabile che la questione del superamento del regime tariffario dovuto al contratto del 1999 fosse materia di confronto processuale, va, più generalmente osservato, in punto di stretto diritto, che non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli
atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., Sez. III, 12/03/2024, n. 6533; Cass., Sez. VI-IV 11/01/2019, n. 513; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652).
4. Il terzo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, era incorsa nella violazione della norma rubricata in quanto, legittimando il proprio giudizio sulla considerazione che in pendenza del nuovo rapporto fosse venuta meno la distinzione tra servizi primari e servizi secondari, si sarebbe pronunciata su una questione assolutamente nuova sulla quale non era stato sollecitato alcun confronto processuale -; ed il quarto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 167 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, era incorsa nella violazione della norma rubricata in quanto, legittimando il proprio giudizio sulla considerazione che in pendenza del nuovo rapporto fosse venuta meno la distinzione tra servizi primari e servizi secondari, avrebbe adottato un’autonoma interpretazione delle clausole contrattuali in spregio all’interpretazione pacificamente datane dalla stessa appellante che si era doluta della nullità degli accordi di proroga e nulla aveva eccepito in ordine alla persistente distinzione tra servizi primari e servizi secondari -, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità.
Entrambe le doglianze obliterano infatti la ratio enunciata sul punto dal decidente, dell’avviso, si è visto, che il contratto del 2008, richiamassero il contratto originario «in relazione agli aspetti tecnici operativi e regolamentari, ossia in relazione «alle clausole che attengono all’esecuzione del contratto e non certo a quelle relative alla remunerazione del servizio, regolamentata ex novo dall’amministrazione». In tal modo il decidente del grado non si è
affatto pronunciato su una questione nuova, ma ha solo statuito, accogliendolo, sul terzo motivo di appello dell’amministrazione, che espressamente contestava il punto 7 della sentenza di primo grado, affermando la non applicabilità dell’originario contratto e basando perciò la propria decisione sugli stessi elementi posti a fondamento della prima sentenza (invito alla contrattazione, contratto del 30 dicembre 2008), pur se traendo da essi una diversa conclusione sul piano interpretativo.
5. Il quinto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 1362 cod. civ. perché la Corte d’Appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, era incorsa nella violazione della norma rubricata in quanto, legittimando il proprio giudizio sulla considerazione che in pendenza del nuovo rapporto fosse venuta meno la distinzione tra servizi primari e servizi secondari, avrebbe condiviso un’interpretazione del regolamento negoziale oggetto di discussione distonica rispetto alla volontà delle parti; ed il sesto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 1363 cod. civ. perché la Corte d’Appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, era incorsa nella violazione della norma rubricata in quanto, legittimando il proprio giudizio sulla considerazione che in pendenza del nuovo rapporto fosse venuta meno la distinzione tra servizi primari e servizi secondari, avrebbe condiviso un’interpretazione atomistica delle singolo clausole negoziali -, esaminabili congiuntamente stante l’ unitarietà della censura, si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità.
Le declinate censure risultano infatti generiche e formulate in palese violazione dello statuto di censurabilità per cassazione dell’errore ermeneutico, che postula, notoriamente, la chiara indicazione del canone interpretativo violato, nonché del punto e del modo in cui ne sarebbe avvenuta la violazione da parte della sentenza impugnata
(Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319), tutte condizioni che i motivi in rassegna non soddisfano consegnandosi per questo alla trascritta prognosi di inammissibilità.
Il settimo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di assorbimento dei motivi perché la Corte d’Appello se avesse dichiarato inammissibile ilt erzo motivo di gravame, avrebbe dovuto esaminare i motivi di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e non giudicarli assorbiti -resta assorbito in ragione del pronunciato rigetto dei precedenti motivi di ricorso, posto che l’esame delle questioni assorbite avrebbe come presupposto l’accoglimento di quei motivi che qui non è invece avvenuto.
Il ricorso va, dunque, conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.06.2024.
Il AVV_NOTAIO COGNOME