Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23526/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con decreto n. 356/2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso depositato da RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ingiunse a quest’ultimo, il pagamento, in favore della ricorrente, di euro 2.192.385,18, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di compensi, richiesti con fatture n. 4 del 29 marzo 2012, n. 10 del 26 giugno 2012 e n. 12 del 3 settembre 2012, rimaste inevase.
Avverso tale decreto il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, deducendo di aver già pagato, prima del deposito del ricorso, euro 1.607.748,30 con gli accreditamenti della RAGIONE_SOCIALE Sicilia. Inoltre, contestava l’esistenza di un residuo credito, in quanto a termini di contratto, l’Amministrazione era obbligata nei limiti dei fondi regionali ricevuti, per cui in loro difetto nul l’altro era dovuto. Infine, deduceva la non debenza anche degli interessi e della rivalutazione ISTAT. In subordine, chiedeva di revocare il decreto e di quantificare il credito residuo in euro 584.636,88.
Si costituiva in giudizio tale Società, riconoscendo il parziale pagamento della RAGIONE_SOCIALE, avvenuto a più riprese, ma contestando l’esistenza di una clausola contrattuale che subordinava o comunque vincolava la corresponsione del compenso per il servizio di trasporto urbano, da parte del RAGIONE_SOCIALE, all’ importo degli accreditamenti della RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 205/2015, a seguito del pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle fatture nn. 4, 10 e 12 per euro 1.607.748,30, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 356/2013, condannando l’opponente al pagamento, in
favore della RAGIONE_SOCIALE di euro 727.079,00, oltre a interessi sino al soddisfo e spese legali.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; b) nel merito, la sua integrale riforma, per infondatezza della pretesa creditoria articolando quattro motivi di gravame: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione relativa alla esigibilità delle somme residue richieste da TUARAGIONE_SOCIALE; contestazione sul quantum, essendo l’Ente tenuto a pagare nei limiti dei finanziamenti regionali; non debenza degli interessi perché i ritardi nei pagamenti erano stati dovuti a tardiva o mancata erogazione dei fondi regionali; non debenza anche di IVA e rivalutazione ISTAT perché già incluse nelle fatture oggetto di decreto ingiuntivo.
In via subordinata, chiedeva di ritenere dovuta la somma di euro 584.636,88 e, in ulteriore subordine, di dichiarare dovuti gli interessi sulla sola sorte di € 584.636,88.
2 .1. La Corte d’Appello di Palermo, concessa l’inibitoria, all’esito del giudizio di appello, con sentenza n. 842/2020, depositata il 29 maggio 2020, confermava la decisione del Tribunale.
Sulla base delle disposizioni negoziali, riteneva che benché l’ente locale contasse sulla provvista dei finanziamenti regionali per far fronte agli oneri derivanti dal contratto di affidamento del servizio, il pagamento dei corrispettivi all’affidataria non fosse in alcun modo subordinato al loro effettivo accreditamento, avendo le parti hanno previsto, in caso di mancato rispetto delle scadenze, l’onere della corresponsione degli interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002.
Convincimento confermato anche dalla mancata previsione nel contratto di affidamento (NUMERO_DOCUMENTO del 2.10.2008, prevedente il pagamento a trimestralità anticipate, ex art. 9, e la decorrenza di interessi ex art. D. Lgs. 9.10.2002 n. 131 alla scadenza dei 90 giorni), di espressa pattuizione per cui l’eventuale ritardo
nell’accredito non pote sse andare a discapito della parte opposta, e rilevare solo nei rapporti interni RAGIONE_SOCIALE.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito testualmente osserva: <>.
Ae stregua, ha considerato superate le altre censure con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la debenza degli interessi e della rivalutazione.
An che a questo proposito, il Giudice dell’appello ha ravvisato corretta la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla autonomia dei rapporti negoziali fra la RAGIONE_SOCIALE Siciliana e il RAGIONE_SOCIALE, da una parte, nonché fra quest’ultimo e la TUA –RAGIONE_SOCIALE, in base al criterio di imputazione di cui all’art. 1194 c.c. non potendo pertanto che ritenersi che sulla parte residua del debito continuassero a correre gli accessori pattuiti, compresa la rivalutazione monetaria contrattualmente prevista in ragione del deprezzamento che le somme subiscono con il passare del tempo’.
Con specifico riguardo all’applicazione degli interessi moratori, la Corte statuiva che detti interessi dovevano essere computati su quanto dovuto in via complessiva e, dunque, anche sull’IVA, sulle spese imponibili e non imponibili e su ogni ulteriore importo, che vada a comporre l’importo finale indicato in fattura’.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
3.1. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.’.
L amenta l’erronea interpretazione dell’art. 9 del contratto nella parte relativa agli interessi moratori, che sarebbero stati dovuti dal RAGIONE_SOCIALE solo nel caso di ritardato pagamento malgrado l’accreditamento dei fondi regionali.
4.2. Con il secondo motivo denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 1224 c.c.’ in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si duole che facendo erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di una distorta interpretazione anche letterale del citato art. 9, la corte di merito abbia applicato la rivalutazione monetaria, a tale stregua violando anche l’art. 1224, 2° comma, c.c., in base al quale al creditore non è dovuto un maggior danno quando nel contratto sono previsti gli interessi moratori.
4.3. Con il terzo motivo denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 231/2002’ in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte milanese non abbia accolto la censura sulla liquidazione degli interessi erroneamente calcolati dal Tribunale sull’intera somma di euro 727.079,00, invero già stata comprensiva degli stessi, in violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2002.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Giusta principio consolidato in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n.
14355)’ (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2023, n. 824; Cass. civ., Sez. II, 18/07/2022, n. 22538; Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/04/2021, n. 9461; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319; Cass. civ., Sez. I Ord. 15/11/2017, n. 27136).
Si è al riguardo precisato che il ricorrente in cassazione non può limitarsi a un generico richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. che assume disattese ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c., incom bendo su di lui ‘l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato’ (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/05/2023, n. 11334; Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/03/2023, n. 8424; Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2023, n. 824 Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/03/2022, n. 9203; Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/07/2019, n. 20460; Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2013, n. 25728).
Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE si duole dell’interpretazione dell’art. 9 del contratto di affidamento compiuta dalla Corte milanese, e prima di lei dal Tribunale, sollecitando, innanzi a questo giudice di legittimità, sotto l’egida del vizio e falsa applicazione di legge, in realtà una valutazione alternativa di detta clausola. E ciò, perché nel ricorso si è limitato a far riferimento alle regole legali di interpretazione asseritamente violate dai giudici di merito, ma non ha indicato i canoni ermeneutici da costoro disattesi o se la loro applicazione si sia fondata su argomentazioni illogiche o insufficienti.
Ebbene, in mancanza di tutto ciò, le censure del ricorrente si risolvono nella mera contrapposizione della sua lettura della clausola negoziale a quella accolta nella sentenza impugnata. E ineren do l’operazione di accertamento della volontà dei contraenti riservata al giudice di merito, tali censure sono inammissibili in questa sede, dove, secondo l’orientamento condiviso da questa Corte, un simile esame è estraneo alla natura e alla finalità del
giudizio di legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
D’altra parte, la Corte di appello ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE motivando la sua decisione in modo coerente, logico e non contraddittorio, facendo proprie ed ampliando le ragioni indicate dal Tribunale e valutando, sulla base dello stesso iter logico-argomentativo, le clausole contrattuali in modo favorevole all’appellata.
In tale contesto, ogni questione relativa alla dedotta violazione o falsa applic azione dell’art. 1224 c.c. e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2002, può ritenersi assorbita da quanto sopra illustrato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore della controricorrente
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza