Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Oggetto: brevetto – nullità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29922/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrenti, ricorrenti in via incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino n. 1036/2022, depositata il 4 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino, depositata il 4 ottobre 2022, di reiezione del loro appello principale, nonché dell’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del locale Tribunale che: aveva dichiarato la cessazione del contendere in ordine alle domande attinenti la formulazione originaria RAGIONE_SOCIALE frazione italiana del brevetto europeo EP’962; aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE frazione italiana di tale brevetto europeo, così come limitato in corso di causa; aveva respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di nullità RAGIONE_SOCIALE frazione italiana del brevetto europeo TARGA_VEICOLO‘093; aveva respinto la domanda di contraffazione RAGIONE_SOCIALE frazione italiana di tale ultimo brevetto proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; aveva respinto, infine, le ulteriori domande proposte dalla parti;
la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte di queste ultime società di una domanda di nullità delle frazioni italiane dei brevetti europei EP’962 ed EP’093 , registrati a nome RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi ceduti alla RAGIONE_SOCIALE, e, in subordine, di accertamento RAGIONE_SOCIALE non contraffazione di tali privative, contestata stragiudizialmente in relazione alla commercializzazione sul territorio italiano di compressori refrigeranti denominati «Duke» e che la convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE validità delle privative in oggetto e la condanna delle attrici al risarcimento dei danni, oltre che l’inibizione delle stesse dalla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE condotta illecita;
ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado, cui aveva partecipato, quale interventore adesivo RAGIONE_SOCIALE convenuta, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva presentato istanza di limitazione giudiziale del brevetto TARGA_VEICOLO‘962 , respinta dal giudice, e che la medesima istanza di limitazione amministrativa era stata accolta dall’U.I.B.M.;
ha, quindi, confermato sia la dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE frazione italiana di quest’ultimo brevetto in quanto la sua unica forma di attuazione residuante a seguito dalla limitazione non risultava essere compresa nella rivendicazione originaria, sia l’accertamento RAGIONE_SOCIALE non contraffazione, neanche per equivalenti, RAGIONE_SOCIALE frazione italiana del brevetto EP’962, ritenuta valida in ragione del fatto che i prodotti commercializzati dalle società attrici non ne riproducevano alcune caratteristiche essenziali;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali, altresì, propongono ricorso incidentale, affidato a quattro motivi;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ., 27272729 cod. civ., 111, sesto comma, Cost., 45, 46, 48, 49, 51, 52, secondo comma, 76, primo comma, lett. b), e secondo comma, 79, commi 1, 3 e 3bis , 121, 135, 148, secondo comma, lett. a), 160, terzo comma, lett. a) e b), e quarto comma, 170, primo comma, lett. b), 172, secondo e terzo comma, 173, commi 1, 7 e 9, cod. prop. ind., 1, quinto comma, e da 2 a 7, d.m. RAGIONE_SOCIALE Economico 27 giugno 2008, n. 745;
con tale doglianza evidenziano che ai provvedimenti resi dall’RAGIONE_SOCIALE. in sede di esame di domande di concessione dei brevetti (e delle relative istanze di limitazione) deve attribuirsi, analogamente a quanto riconosciuto per i provvedimenti da altri organi RAGIONE_SOCIALE Stato ( in primis , l’RAGIONE_SOCIALE), natura di prova
privilegiata e, dunque, valore di presunzione iuris tantum , per cui errata era la decisione del giudice di appello che non aveva tenuto in alcun conto le valutazioni espresse dall’RAGIONE_SOCIALE in occasione dell’accoglimento dell’istanza di limitazione ;
il motivo è inammissibile;
-l’evoca to concetto di «prova privilegiata» è stato elaborato da questa Corte per indicare la elevata attitudine probatoria degli accertamenti operati dall’RAGIONE_SOCIALE -siano essi stati vagliati dal giudice amministrativo o meno -, ferma restando la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640);
il ricorso a tale concetto è stato giustificato dalla complementarità RAGIONE_SOCIALE tutela pubblicistica e quella privatistica in tema di concorrenza, nonché dall’operatività del principio di effettività e di unitarietà dell’ordinamento, tale da non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio civile, considerato anche che le due tutele sono previste nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stesso testo normativo e nell’ambito di un’unitaria finalità (cfr. Cass. 28 maggio 2014, n. 11904);
-tali caratteri sono estranei al provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE.I.B.M. , il quale, nell’esaminare la registrabilità quale brevetto dell’invenzione realizzata, agisce quale unica autorità a ciò deputata, senza che sia possibile ipotizzare, a differenza di quanto avviene in tema di materia RAGIONE_SOCIALE concorrenza, una complementarità di tutele per il richiedente ovvero per i concorrenti controinteressati alla registrazione tra quelle offerte dell’autorità amministrativa preposta all’esame delle domande e quella giudiziaria dinanzi alla quale è possibile far valere la nullità del titolo rilasciato;
va aggiunto che con riferimento ai titoli di proprietà industriale -e, dunque, anche al brevetto -vige la presunzione (semplice) di validità, ragione per cui i terzi interessati a dedurne l’invalidità sono tenuti alla
prova contraria e il giudice adito con una domanda di contraffazione o di usurpazione non può verificarne ex officio la validità (cfr. Cass. 15 gennaio 2020, n. 735; nonché, sia pure con riferimento al marchio, Cass. 17 ottobre 2022, n. 30455);
a tale principio si è attenuta la Corte di appello la quale è giunta alla dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE frazione italiana del brevetto europeo EP’962, nel testo risultante dalla limitazione giudiziale, all’esito di una valutazione imposta dalla prospettazione da parte degli attori dei motivi di invalidità e RAGIONE_SOCIALE ritenuta fondatezza degli stessi alla luce degli elementi istruttori acquisiti;
con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 52, secondo e terzo comma, cod . prop. ind., per aver la sentenza impugnata ritenuto non compresa nella rivendicazione 1 di EP’962 la seconda delle due forme di attuazione dell’invenzione raffigurate nei disegni presenti nel documento brevettuale, unica residuante a seguito RAGIONE_SOCIALE limitazione;
osservano, in proposito che il disegno, al pari RAGIONE_SOCIALE descrizione, può solo fornire un ausilio interpretativo, mentre l ‘ambito di protezione del brevetto va individuato con riferimento al contenuto delle rivendicazioni;
contestano , poi, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE rivendicazione in questione fornita dal giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’espressione «porzione terminale del tubo di collegamento» si riferisse alla sola estremità di tale tubo (indicata quale «zona terminale») e non anche a un tratto del tubo medesimo «dotato di una certa estensione longitudinale»;
con il terzo motivo si dolgono RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regola n. 43, settimo comma, Regolamento di esecuzione RAGIONE_SOCIALE Convenzione sul Brevetto Europeo e 21, quarto comma, Regolamento di attuazione del cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata attribuito al segno di riferimento contenuto nel disegno una funzione
limitativa RAGIONE_SOCIALE rivendicazione;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati;
-l’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo stabilisce che «I limiti RAGIONE_SOCIALE protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni»;
-l’art. 1 del Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 (concluso a Monaco il 29 settembre 2000) chiarisce che tale articolo non va inteso né nel senso che la portata RAGIONE_SOCIALE protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal solo senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni, né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere: la norma deve invece essere intesa nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi;
-l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate, dal punto di vista dell’esperto del settore, avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei 26 febbraio 2024, /2023);
in coerenza con tale principio è stato affermato che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito RAGIONE_SOCIALE tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con
riferimento all’indicazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1° febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079);
orbene, la Corte di appello ha fatto conseguire la invalidità del brevetto dalla constatazione che il disegno allegato alla domanda di rilascio del titolo non era ricompreso nel testo RAGIONE_SOCIALE rivendicazione, così come risultante dalla sopravvenuta limitazione;
tale conclusione non appare coerente con i richiamati principi in ordine al ruolo delle rivendicazioni e dei disegni e, in particolare, alla funzione interpretativa delle prime svolta dai secondi;
infatti, la presenza di incoerenze o contraddizioni tra le rivendicazioni e i disegni non conduce di per sé alla dichiarazione di invalidità del brevetto, la quale, invece, richiede un accertamento, da svolgersi secondo il parametro dell’esperto del settore, in ordine alla possibilità di individuare con chiarezza il contenuto dell ‘oggetto RAGIONE_SOCIALE protezione richiesta;
-ciò non toglie, dunque, che la discrasia tra il disegno e la rivendicazione possa assumere rilevanza, ma solo laddove la sostanziale inutilizzabilità, a fini interpretativi, del primo fa venir meno un utile elemento per l’individuazione del contenuto dell’invenzione che si intende proteggere e, quindi, determini l’a ssenza di chiarezza RAGIONE_SOCIALE rivendicazione;
spetta al giudice del rinvio procedere a una valutazione RAGIONE_SOCIALE validità del brevetto, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sufficiente chiarezza RAGIONE_SOCIALE rivendicazione controversa, alla luce dei riferiti principi;
-all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento del quarto motivo, con cui si fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 12 disp. prel., nella parte in cui la Corte di
appello, nell’interpretare il brevetto, non aveva fatto ricorso al principio di conservazione, in quanto strettamente dipendente;
vanno, quindi, esaminati, per motivi di ordine logico-giuridico, i motivi del ricorso incidentale con i quali è aggredita la statuizione di validità RAGIONE_SOCIALE frazione nazionale del brevetto europeo EP’093 ;
con il primo motivo si critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 56 Convenzione sul Brevetto Europeo e 48 cod. prop. ind., nella parte in cui ha ritenuto valido tale frazione nazionale del brevetto europeo EP’093 sulla base dell’accertamento del solo requisito RAGIONE_SOCIALE novità RAGIONE_SOCIALE privativa avversaria, senza esaminare anche il requisito dell’attività inventiva ;
il motivo è fondato;
allegano le ricorrenti incidentali, richiamando i relativi atti depositati nel giudizio di merito, di aver contestato la validità del titolo in esame anche sotto il profilo dell’assenza del requisito dell’altezza inventiva;
la Corte di appello, tuttavia, pur in presenza di un motivo di appello incidentale articolato sul punto, si è limitata ad argomentare in ordine alla sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE novità, senza esaminare anche l’altezza inventiva del trovato che, come noto, costituisce autonomo e distinto requisito di validità del brevetto, espressivo di un ‘ attività creativa dell’inventore non riconducibile alla semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (cfr. Cass. 11 ottobre 2012, n. 17376; Cass. 4 novembre 2009, n. 23414);
-all’accoglimento del primo motivo segue, all’evidenza, l’assorbimento del secondo, con cui si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc, civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 c od. proc. civ., in relazione all ‘omessa pronuncia sul motivo di appello vertente sull’assenza del requisito dell’altezza inventiva del trovato;
con il terzo motivo le ricorrenti incidentali deducono, con riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 115 c od. proc. civ., nella parte in cui ha accertato la novità RAGIONE_SOCIALE frazione nazionale del TARGA_VEICOLO ‘093 rispetto all’anteriorità rappresentata da TARGA_VEICOLO ‘ TARGA_VEICOLO sulla base del rilievo che la «caratteristica d. del brevetto oggetto di causa … non (è) … resa nota né visibile dalle figure del brevetto TARGA_VEICOLO‘137 », allegando un errore di percezione sul contenuto oggettivo del documento brevettuale relativo a tale ultima privativa;
il motivo è inammissibile;
giova rammentare che la violazione de ll’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);
nel caso in esame una siffatta allegazione non risulta essere stata formulate per cui l’evocazione dell’ invocato paradigma normativo non risulta pertinente;
in realtà, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dalla Corte di appello che non può essere sindacata in questa sede, investendo un accertamento rimesso al giudice di merito;
-all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue l’assorbimento del quinto e del sesto motivo del ricorso principale, con cui sono fatti valere vizi di violazione di legge e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza con riferimento al capo di sentenza con cui è stata esclusa la contraffazione RAGIONE_SOCIALE frazione nazionale del brevetto europeo TARGA_VEICOLO‘093, in quanto strettamente dipendenti;
infine, con l’ultimo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2598, nn. 2 e 3, e 2600 cod. civ., nella parte in cui ha disatteso la domanda di condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale in relazione alla diffida inviata dalla RAGIONE_SOCIALE anche in relazione al mercato italiano, fondata sulla titolarità di brevetti risultati in causa nulli o comunque non contraffatti, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancanza di colpa o dolo RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mancata divulgazione dell’accusa di contraffazione a terzi;
evidenziano, sul punto, che la responsabilità invocata non richiede l’accertamento né dell’elemento psicologico , né dell’invio RAGIONE_SOCIALE diffida asseritamente denigratoria anche a soggetti ulteriori rispetto al preteso autore dell’illecito ;
il motivo è infondato;
è stato condivisibilmente affermato da questa Corte che, in tema di concorrenza sleale, va esclusa la configurabilità di un illecito per denigrazione nella ipotesi di spedizione, a un concorrente, di una diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un prodotto in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE comunicazione (o RAGIONE_SOCIALE potenziale comunicabilità) al pubblico dell’atto predetto, mentre legittima è la configurazione, quanto alla medesima vicenda, di una fattispecie residuale di illecito per violazione del criterio RAGIONE_SOCIALE correttezza professionale, ex art. 2598, n. 3, cod. civ., qualora sussista la prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza, da parte del diffidante, RAGIONE_SOCIALE assoluta infondatezza dell’atto di diffida, che si appalesi, per l’effetto, come inequivocabilmente idoneo a cagionare danno all’azienda nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale esso illegittimamente vien mosso, in forza di una asserita (quanto inesistente) pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto RAGIONE_SOCIALE contestata produzione o commercializzazione (così Cass. 26 novembre 1997, n. NUMERO_DOCUMENTO);
-orbene, la sentenza impugnata, nell’esc ludere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’invio RAGIONE_SOCIALE diffida in oggetto per difetto di colpa o dolo del mittente e in assenza RAGIONE_SOCIALE divulgazione a terzi del suo contenuto, ha
fatto corretta applicazione dei richiamati principi;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i restanti; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il secondo e rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 5 marzo 2024.