Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23014-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE” (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO
Oggetto
Interpretazione Atti. Competenza Giudice del merito
R.G.N. 23014/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, nella sua qualità di incorporante di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 301/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2017 R.G.N. 706/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (di seguito, anche solo RAGIONE_SOCIALE) nei confronti delle tre società indicate in epigrafe;
in discussione l’inadempimento contributivo da parte di queste ultime, a decorrere dal primo bimestre del 1996, la Corte di appello ha escluso la denunciata omissione;
a tale riguardo, la Corte territoriale ha interpretato una serie di atti, di natura negoziale, da cui, anche secondo la ricostruzione del RAGIONE_SOCIALE, traeva origine il credito;
la Corte di appello ha osservato che, a decorrere dall’anno 1967, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva tra i suoi aderenti la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (di seguito, solo RAGIONE_SOCIALE) che, con l’atto di concentrazione del 2 dicembre 1971, conferiva a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (in seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e, oggi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE) gli stabilimenti di RAGIONE_SOCIALE e di Aprilia. Detto accordo definiva anche il profilo qui di interesse: per effetto dello
stesso, veniva a determinarsi la situazione «anomala» dell’esistenza di «lavoratori iscritti al RAGIONE_SOCIALE di una società non aderente»; detta situazione era accettata dal RAGIONE_SOCIALE con il verbale del CDA del 18 novembre 1971; NOME assumeva comunque l’impegno di versare la contribuzione necessaria ad alimentare le prestazioni erogate dal RAGIONE_SOCIALE ma, in base all’accordo, tanto l’aliquota quanto la base imponibile retributiva di riferimento venivano determinati in misura fissa, nel senso che restavano insensibili alle eventuali modifiche che, in seguito, il RAGIONE_SOCIALE avesse ritenuto di apportare, all’una e/o all’altra;
in questi termini, l’obbligo era stato sempre correttamente adempiuto dalla debitrice. Tanto comportava il rigetto della domanda nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e, di conseguenza, nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE) che aveva acquisito lo stabilimento di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2112 c od.civ.; la cessionaria, infatti, non poteva che assumere un’obbligazione dal contenuto uguale a quella della cedente;
analoghe considerazioni erano riferibili anche alla terza società appellata (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE) perché, in base alle allegazioni dell’atto introduttivo del giudizio, la società era stata convenuta in qualità di responsabile solidale della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE; ogni altra domanda proposta in appello era nuova;
avverso la decisione, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE con due motivi poi illustrati con memoria;
hanno resistito, con controricorso, le società già indicate. Inoltre, le società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE hanno depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
10. con il primo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod.civ., nell’interpretazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE e dell’Atto di concentrazione sottoscritto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE in data 2 dicembre 1971;
è censurata l’interpretazione delle indicate fonti negoziali. Per il RAGIONE_SOCIALE, la «corretta e complessiva interpretazione dell’accordo » avrebbe dovuto condurre alla diversa conclusione per cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, assumendo l’obbligazione di alimentare il RAGIONE_SOCIALE, aveva, altresì, implicitamente acquisito la qualifica , ex art. 4 dello Statuto, di «partecipante» al RAGIONE_SOCIALE così assumendo tutti gli obblighi contributivi previsti;
12. il motivo è inammissibile;
f ermo è l’orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. nr. 36337 del 2023; Cass. nr. 7978 del 2023; Cass. nr. 10745 del 2022 anche nelle rispettive motivazioni) in base al quale l’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (e, in questo caso, con imprescindibile specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate e con indicazione puntuale – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia –
del modo e dei passaggi motivazionali in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato) o in presenza di una motivazione talmente lacunosa da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé;
14. a ltrettanto costante è l’insegnamento secondo cui l’interpretazione data dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni. Pertanto, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, non è consentita alcuna censura in sede di legittimità per il solo fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nr. 7978 del 2023; Cass. nr 15612 e 9461 del 2021; Cass. nr. 23132 del 2015);
15. in altri termini, il sindacato della Corte di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé ed è, quindi, inammissibile ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr ., ex aliis , Cass., sez.un. nr. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016); con l’ulteriore precisazione che in caso di censura di violazione dei canoni ermeneutici, è necessaria «in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il
ricorrente pretenda di attribuire» ( v. Cass. nr.31985 del 2022, in motiv.);
16. nel caso di specie, da un lato, non sono riportati, in ricorso, in modo adeguato gli atti di cui la parte deduce l’inesatta interpretazione. In particolare, non lo è l’accordo di concentrazione del 2.2.1971, trascritto solo per estratto del suo contenuto ; dall’altro -e comunquei rilievi mossi all’esito interpretativo condotto dalla Corte di appello non soddisfano le rigorose indicazioni qui tracciate. Essi, a ben vedere, si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione preferita e quella accolta nella decisione impugnata, limitandosi ad accreditare una diversa e più appagante lettura delle fonti di riferimento, del tutto irrilevante in questa sede di legittimità;
17. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 163, 164 cod. proc. civ. È censurata la statuizione secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe azionato, nei confronti della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, una specifica domanda, fondata su un’autonoma causa petendi;
18. le censure, come argomentate, sono, a giudizio del Collegio, infondate;
19. la Corte di appello si preoccupa di individuare il titolo originario della pretesa nei confronti della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE; esaminato l’originario atto introduttivo della lite, la Corte territoriale perviene alla conclusione che la società era stata convenuta (solo) come obbligata solidale per le obbligazioni inadempiute dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE; ogni altra richiesta formulata in sede di appello era, pertanto, da ritenersi nuova;
20. ciò posto, è ben noto che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e
deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando, come nel caso che occupa, si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod.proc.civ.); in tal caso, infatti, si è in presenza di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (in ultimo, Cass. nr. 31630 del 2023 in motiv.);
tuttavia, nella specie, per quanto è dato comprendere in base alla trascrizione (non integrale) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ritiene il Collegio che sia da escludere l’errore processuale denunciato dal ricorrente e che, in definitiva, la sentenza impugnata sia immune dai mossi rilievi;
in conclusione, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo il principio di soccombenza;
va, altresì, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 4.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28