Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14554 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14554 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1263/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1421/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La controversia trae origine dalla richiesta dell ‘RAGIONE_SOCIALE di ottenere dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) il pagamento delle prestazioni sanitarie, effettuate dal giugno a dicembre 2002, per l’ammontare complessivo di euro 2.158.838.98, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con decreto ingiuntivo emesso su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE di pagare la somma di Euro 2.158.838,98, a titolo di corrispettivo non pagati per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. Successivamente, con sentenza n. 1266/2013, accoglieva l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo. Osservava il Tribunale che correttamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva rifiutato i pagamenti richiesti poiché il contratto prevedeva due distinti e separati stanziamenti, uno per le prestazioni di alta specialità e l’altro per quelle di non alta specialità, con la conseguenza che l’azienda aveva applicato, nel rimborso delle spese, la regressione tariffaria, prevista in contratto.
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1421 del 14 giugno 2019, ha confermato la pronuncia impugnata.
Propone ricorso in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Ha depositato anch’essa memoria.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
La Corte d’appello avrebbe errato perché ha ritenuto prevalente, e sostanzialmen te assorbente, il criterio dell’interpretazione letterale tanto da reputare, ai fini della decisione della causa, sufficiente l’interpretazione ex art. 1362, co. 1, c.c.. Inoltre, si sarebbe arrestata ad una considerazione atomistica della singola clausola riportata dall’art. 4 del contratto. Avrebbe dovuto invece riferire la sufficienza del senso letterale delle parole all’intero testo della dichiarazione negoziale, mentre le varie espressioni che in esse figurano andavano coordinate fra di loro per essere ricondotte ad armonica unità e concordanza.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento al Decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana n . 2094 del 7 novembre 2002, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..
La Corte territoriale non avrebbe fatto buon uso delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. neppure in relazione al decreto assessoriale n. 2094/2002 avendo il contratto natura accessiva rispetto al rapporto pubblicistico di accreditamento.
Parte ricorrente adduce che il D.A. ha ad oggetto i criteri per la determinazione del ‘tetto di spesa’ per le strutture sanitarie private in regime di accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE e non rientra tra gli atti a contenuto normativo, con la conseguenza che l’interpretazione di detti provvedimenti amministrativi soggiace alle regole dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg. Pertanto, il giudice di appello avrebbe errato nell’interpretare il decreto assessoriale perché si è limitato a una lettura atomistica dell’art. 2 del D.A..
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente, in subordine, si duole della ‘violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 1362, co. 2., c.c.’
La Corte territoriale avrebbe ritenuto ininfluente il comportamento complessivo delle parti, disattendendo il primo motivo dell’atto di appello avendo osservato che tale motivo non assumerebbe sostanziale influenza ai fini della decisione della controversia.
Lamenta la RAGIONE_SOCIALE che l’uso al singolare delle espressioni ‘tetto di spesa’ e ‘budget’ (quest’ultimo in luogo di stanziamento) e l’uso eccezionale del termine al plurale di ‘budgets’ evidenzia un palese vizio di ragionamento della Corte territoriale che non avrebbe valorizzato: a) la circostanza secondo cui l’accordo contrattuale relativo alle prestazioni da erogare nell’anno 2002 era stato sottoscritto il 18 marzo del 2003, e quindi successivamente alle prestazioni erogate; b) che dal comportamento tenuto dall’azienda sanitaria nel corso del procedimento di assegnazione di detto stanziamento si evince che la struttura sanitaria operò di conseguenza senza alcuna distinzione di stanziamento sino alla sottoscrizione del contratto.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e il 1369 c.c. in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’.
Il giudice avrebbe errato perché non ha utilizzato il criterio di interpretazione secondo buona fede che non avrebbe consentito alla Corte di negare la unicità dello stanziamento sotto il profilo economico finanziario.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Parte ricorrente si duole del mancato esame di un fatto storico, avente carattere decisivo per il giudizio la cui esistenza risulta dagli atti processuali che è stato oggetto di discussione: il
contratto fu stipulato solo nel marzo 2003 quando le prestazioni erano già state rese sulla base di uno stanziamento unitariamente assegnato seppure in via provvisoria. La struttura sanitaria operò di conseguenza senza alcuna distinzione di budgets.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la ‘violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.’.
La Corte territoriale avrebbe errato per aver ritenuto assorbito il quarto motivo di appello con il quale era stato chiesto che sull’importo oggetto di domanda ricorressero gli interessi: non avrebbe considerato che la fondatezza dei motivi di appello, con cernenti l’importo capitale, doveva comportare anche un’espressa pronuncia di accoglimento della domanda avuto riguardo agli interessi ex D.lgs 231/2002, considerato che il contratto è stato sottoscritto nel marzo 2003.
4.7. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , nonché dell’art. 111 della Cost. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. La Corte d’Appello avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti per la novità della questione trattata.
In disparte l’eccezione di tardività sollevata del ricorso dal controricorrente (che non appare fondata, non risultando dimostrata la notifica della sentenza di appello), il ricorso, evidentemente, non ha consistenza.
5.1 . Anzitutto è il caso di esaminare congiuntamente al primo motivo il quarto motivo, perché presentano la stessa sostanza di censura ermeneutica, su cui risultano infondati.
In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e
dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n. 34795/2021).
Ebbene, la Corte d’Appello ha correttamente applicato le norme er meneutiche nell’interpretazione del contratto. Al contrario di quanto afferma la società ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è coerente e tiene conto della complessità delle norme esaminate.
Infatti ha ritenuto, partendo dall’analisi dell’art. 2, l’esistenza di due tetti di spesa su cui, come previsto dall’art. 4 del contratto, applicare le regressioni tariffarie (come da tariffe regionali) per le prestazioni eccedenti gli stanziamenti stessi di cui all’art. 2 (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Del resto, come già espressamente affermato dal giudice dell’appello tale interpretazione è coerente anche con il profilo funzionale del contratto volto ad assegnare il budget in coerenza col disposto del D.A.
Emerge, infatti, che la corte territoriale ha interpretato il contratto rilevando puntualmente e in modo correttamente contestuale che la determinazione dello stanziamento per il 2002, all’art. 2, dove viene indicato lo stanziamento assegnato, ha distinto due tetti di spesa, quello riguardante le prestazioni ospedaliere di ricovero per branche di alta specialità e quello riguardante la prestazione di ricovero per branche di non alta specializzazione. All’art. 4, invece, rubricato come Regressioni tariffarie concernenti le prestazioni extra budget, la corte ha notato altresì che prevede :’Le regressioni tariffarie da applicare sulle tariffe regionali come indicate, per le prestazioni eccedenti i budgets di cui al precedente art. 2, sono quelle disposte dall’art. 6 del D.A. (Decreto dell’Assessorato d ella Salute della Regione Siciliana) 7 novembre 2002.’
La Corte territoriale ha, pertanto, valutato sulla base dei predetti articoli, inquadrati si ripete nel contesto, che sono stati assegnati due stanziamenti ben distinti e che, non facendo riferimento ad alcuna sommatoria degli stessi, il contratto comporta che la regressione tariffaria si effettua in relazione alle prestazioni di ciascuna delle due branche che eccedano il rispettivo stanziamento assegnato.
Tale interpretazione, ad avviso evidente della corte territoriale che correttamente assume le sue scelte di merito anche in ordine alla identificazione ermeneutica del contenuto del contratto, risulta più coerente con il profilo funzionale di quest’ultimo, che è teso ad assegnare lo stanziamento in coerenza col disposto del D.A., dal momento che all’art. 2 prevede, in modo distinto, per un verso lo stanziamento per le strutture di ricovero e, per un altro verso, quello per le strutture di ricovero di alta specialità e miste, limitatamente alle branche di alta specialità. Inoltre, ha precisato ancora il giudice dell’appello, se la regressione tariffaria si dovesse applicare solo sul cumulo dei due stanziamenti, anziché su quello di rispettiva competenza, si arriverebbe a remunerare senza regressione (idonea a limitare la spesa pubblica prefissata) prestazioni che l’appellante ha effettuato in eccedenza o dell’una o dell’altra branca, con un risultato evidentemente contrario alla funzione stessa perseguita dal contratto ed in contrasto con le previsioni del D.A. cui il contratto intende richiamarsi.
Si tratta, dunque, di un’accurata operazione interpretativa svolta nella sentenza della corte territoriale senza scendere dall’accertamento di fatto nella violazione degli strumenti evincibili dalle norme ermeneutiche invocate, per cui i motivi in esame non mostrano fondatezza.
5.2. Il secondo, terzo e quinto motivo sono inammissibili. Attengono tutti all’interpretazione effettuata dal giudice del contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e con riferimento al Decreto Assessoriale n. 2094/2002.
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt .1362 e ss. c.c. avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319/2017).
Inoltre, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 2461/2021).
Ebbene nel caso di specie la ricorrente si limita ad enunciare solo una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal Tribunale prima e poi confermata dalla Corte d’Appello, pervenendo così a proporre meramente un accertamento fattuale alternativo, che rende inammissibile il gruppo di censure in esame.
5.3. Il sesto motivo è infondato.
La spettanza degli interessi moratori non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall’art. 3 del menzionato d.lgs. 231/2002, che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cass. 28151/2019).
Tale normativa, emessa in attuazione della direttiva 2000/35/CE, è funzionale alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti. Nel caso di specie, correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto assorbito il motivo di appello (pag. 11 sentenza impugnata) in quanto si trattava di somme richieste dalla societ à ricorrente ma non dovute sulla base dell’accertamento di merito.
5.4. Il settimo motivo è inammissibile. La compensazione delle spese processuali è provvedimento discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure sotto il profilo della mancata motivazione (Cass. n. 8274/2021; Cass. n. 11329/2019).
In conclusione, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio di legittimità -liquidate come da dispositivo -seguendo la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 14.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza