Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20774/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO n. 407/2017 depositata il 28/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 05.10.2009 l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 148/2009 del Tribunale di Larino, con cui era stato ingiunto a suo carico il pagamento della somma di euro 36.000,00 oltre interessi e spese. Tale somma era richiesta a titolo di compenso per lo svolgimento dell’incarico affidato alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) con il contratto sottoscritto in data 07.02.2006, avente ad oggetto il compimento di attività professionali finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti (cd. conto energia) per la produzione di energia derivante da impianti fotovoltaici. Nell’opposizione l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva in primo luogo che oggetto della prestazione fosse (anche) la progettazione esecutiva dell’impianto, cui RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto.
Si costituiva in giudizio l’ opposta, contestando le avverse pretese ed evidenziando in particolare che oggetto dell’incarico era invece la mera predisposizione della documentazione necessaria ad
ottenere |a tariffa incentivante di cui al DM Attività Produttive del 28/07/2005 (tra cui il progetto preliminare dell ‘impianto) .
Avverso la sentenza n. 194/2012 del Tribunale di Larino, con la quale l ‘opposizione veniva rigettata, in ragione della non inadempienza di RAGIONE_SOCIALE agli obblighi assunti con la scrittura privata del 7/02/2006, proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Nella resistenza dell’appellata, l a Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 470/2017, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto in questa sede rileva, la sentenza del giudice di seconde cure, premesso che ciò che risulta controverso tra le parti è la circostanza se la RAGIONE_SOCIALE avesse avuto anche l’incarico della progettazione dell’impianto successivo alla ammissione alla tariffa incentivante, ovverossia se il progetto di cui alla scrittura in parola fosse unicamente quello definito tecnicamente come ‘ progetto preliminare ‘, per cui non era tenuta alla predisposizione di alcun progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto, ha ritenuto che la ‘ precisa definizione da attribuirsi alla locuzione ‘ progettazione dell’impianto ‘ cui era tenuta la RAGIONE_SOCIALE fosse da individuarsi nella progettazione esecutiva dell ‘impianto successiva all’ammissione della tariffa incentivante ‘ . Di conseguenza, le condizioni necessarie per far sì che RAGIONE_SOCIALE maturasse il diritto a un compenso erano le seguenti: 1) la predisposizione dello studio di fattibilità; 2) la successiva redazione della progettazione dell’impianto; 3) la cura di tutte le procedure necessarie per l’ottenimento di finanziamenti; 4) la realizzazione dell’impianto, anche eventualmente da parte di terzi. Dall’esame degli atti versati e dall ‘ istruttoria espletata la Corte ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE non ha dato prova di avere predisposto o
depositato il progetto esecutivo idoneo alla realizzazione dell’impianto in parola.
Contro tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., l’omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione.
Sostiene la ricorrente che la Corte distrettuale ha incentrato la propria decisione su un fatto (la definizione da attribuirsi alla locuzione ‘progettazione dell’impianto” di cui alla scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 07/02/2006, individuata nella progettazione esecutiva di un impianto fotovoltaico, piuttosto che nella progettazione preliminare finalizzata all’ottenimento della tariffa incentivante di cui all’art. 7 del DM 28.07.2005), senza spiegare il procedimento logico ed ermeneutico seguito per giungere alla decisione.
Il secondo motivo lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod.civ. e la violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione del contratto.
A detta della ricorrente, la Corte di Appello di Campobasso non ha correttamente applicato i criteri ermeneutici al fine di stabilire il giusto significato della locuzione ‘progettazione dell’impianto’ contenuta nella scrittura privata del 07.02.2006, per determinare se l’oggetto della prestazione richiesta alla RAGIONE_SOCIALE fosse la mera progettazione preliminare finalizzata all’ottenimento della tariffa
agevolata di cui al DM 28/7/2005 o la progettazione esecutiva dell’impianto.
3.I due motivi, che possono essere trattati in maniera unitaria per la loro evidente connessione, sono infondati.
La sentenza ha correttamente interpretato la scrittura privata, differenziando il significato del duplice richiamo alla ‘progettazione dell’impianto’ che compare nel testo di essa.
La prima volta l’espressione intende il progetto preliminare, sufficiente per la presentazione della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti (anche perché la scansione delle date è la seguente: 7.02.2006 redazione della scrittura; giorno successivo 8.02.2006 – deposito della domanda); la seconda volta, per esplicitare il diritto al compenso, intende il progetto esecutivo, per la cui redazione sarebbe spettato a RAGIONE_SOCIALE importo pari al 10% del valore complessivo dell’opera, in caso di effettiva realizzazione, o in alternativa l’importo di euro 300,00, comprensivo delle spese di progettazione, oltre iva.
Più precisamente:
-quanto al primo mezzo: non appare invocabile il motivo di ricorso sub art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. posto che nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non risulta assente né viziata da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), risultando del tutto comprensibile il ragionamento logico compiuto dal giudice a quo ;
-quanto al secondo motivo, deve premettersi che in materia di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in
un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l’ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa. In altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 18375 del 2006).
Inoltre, ‘ in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea
la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Sez. 1, Sent. n. 15471 del 2017) ‘ (in questi termini, tra altre, Cass. n. 26414/2020).
A ben vedere, la censura in oggetto -neppure prospettata dalla ricorrente in conformità a questo insegnamento del Supremo Collegio -riguardante la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. investe in realtà il fatto che il giudice di seconda istanza non avrebbe valutato la circostanza, documentalmente provata, che l’O leificio in data 17/08/2007 aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE di avere iniziato il lavoro dell’impianto fotovoltaico in data 15.06.2007 soltanto sulla base delle attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo attinge inammissibilmente il ‘merit o ‘ della valutazione dei fatti e delle risultanze di causa. Come sopra ricordato, la Corte di appello ha affermato che, dall’esame ‘ dei versati atti e dall’istruttoria espletata, la Corte rileva che la RAGIONE_SOCIALE non ha assolutamente dato prova di avere predisposto e/o depositato il progetto esecutivo idoneo alla realizzazione dell’impianto in parola : infatti una cosa è lo studio di fattibilità (con progetto preliminare e scheda tecnica) altra cosa la progettazione esecutiva dell’impianto senza della quale alcun lavoro può essere realizzato ‘.
Aggiunge poi la Corte distrettuale, sia pure solo per inciso, ‘ che l’effettiva successiva predisposizione di progetto esecutivo e realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono stati svolti da diverse professionisti e imprese esecutrici su progettazione nuova e diversa, secondo le prospettive del DM 19/2/2007, in forza del quale non era più necessario attendere l’accoglimento da parte del GSE della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, ma una volta richiesto l’allaccio al gestore di rete locale era possibile procedere direttamente alla realizzazione dell’impianto’ .
La sentenza impugnata si sottrae, per coerenza logico-giuridica e immunità dai lamentati vizi, alle doglianze contro la stessa prospettate.
5.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
Stante l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda