Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5697/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME, INDIRIZZO, INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . P_IVA) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2765/2019 depositata il 03/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1. NOME COGNOME nel 1979 acquistò un terreno in Comune di San Vito al Tagliamento allora contraddistinto in catasto come particella 50 del foglio 54. Sull’assunto che il terreno fosse venuto a corrispondere, successivamente, alle particelle 50, 73 e 74 e che la particella 74 fosse per errore rimasta intestata al RAGIONE_SOCIALE come ‘relitto di acque pubbliche’, il COGNOME convenne in giudizio le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare il proprio diritto dominicale sulle suddette particelle, per sentir condannare i convenuti al rilascio RAGIONE_SOCIALE porzioni del terreno occupate e per ottenere la rettifica dei dati cartografici e disciplinari e catastali di modo che la particella 74 risultasse a sé intestata. I convenuti si opposero alle domande sostenendo che la particella 74 era estranea al compendio acquistato dal COGNOME con il ridetto contratto del 1979 e chiesero in via riconvenzionale che il COGNOME fosse condannato al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo di bene demaniale. Il Tribunale di Venezia accolse le domande principali sulla base di una interpretazione del contratto facente essenzialmente perno sulla clausola in cui il terreno era indicato come confinante con il canale dei Lovi dacché, secondo il Tribunale, era possibile desumere che la volontà RAGIONE_SOCIALE parti fosse stata quella di trasferire l’intera area
emersa, con inclusione, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘area poi divenuta la particella 74.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Venezia, ha rigettato le domande principali e accolto la riconvenzionale ritenendo non condivisibile l’interpretazione del contratto data dal Tribunale in ragione del fatto che il contratto, in primo luogo, determinava l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘area compravenduta in 4120 mq mentre il COGNOME aveva rivendicato una proprietà di 8282 mq, in secondo luogo, identificava l’area compravenduta come non includente lo spazio poi divenuto particella 74, attraverso il richiamo, all’art. 4, al tipo di frazionamento n.67 del geom. NOME COGNOME, allegato B del contratto stesso. La Corte di Appello ha determinato l’indennità dovuta dal COGNOME per l’occupazione senza titolo del suolo del demanio;
NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, ricorrono con due motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe;
l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
a séguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere Delegato, la parte ricorrente ha chiesto la decisione; 5.ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e 950 c.c. I ricorrenti sostengono che l’interpretazione del contratto data dalla Corte di Appello sia errata non potendo annettersi rilievo al tipo di frazionamento e che sia invece da condividere l’interpretazione del Tribunale secondo cui l’area compravenduta, sebbene fosse definita in 4120 mq, tuttavia era anche indicata come comprensiva RAGIONE_SOCIALEo
spazio su cui insisteva un casone da pesca e quindi doveva intendersi come includente ‘l’intera area emersa’ e in particolare la particella 74 posto che il casone da pesca, nella nuove mappe catastali, si trovava su questa particella;
2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. I ricorrenti deducono che il tipo di frazionamento n.67 riporta dati catastali errati che non rappresentano correttamente l’assetto geografico e quindi dominicale RAGIONE_SOCIALEa terraferma in rapporto al canale dei Lovi. Sostengono che, a dar credito alle indicazioni del tipo di frazionamento richiamato nel contratto e quindi alle mappe catastali, il casone da pesca verrebbe a trovarsi sull’acqua, che l’errore RAGIONE_SOCIALE mappe catastali era stato riscontrato dal ctu di primo grado, il quale aveva verificato che il casone era raffigurato come insistente sulla particella 50 mentre la sua effettiva posizione era sulla particella 74. Deducono che ‘dirimente a comprova RAGIONE_SOCIALE‘andamento confinario del terreno’ compravenduto è la presenza di alcuni riferimenti rinvenibili in loco (cippo di delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALEa pesca riservato al RAGIONE_SOCIALE; vari cippi confinari; un argine di recinzione RAGIONE_SOCIALE‘idrovora di bonifica rispetto al canale);
il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che quanto al valore attribuito dalla Corte di Appello al tipo frazionamento n.67, allegato al contratto di compravendita, sottoscritto dalle parti e richiamato nel testo del contratto stesso, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ‘In materia di regolamento di confini l’elemento primario di prova per l’individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa linea di confine tra i fondi’ (Cass. 15386/2000; 15304/2006).
Quanto sopra premesso, il motivo si riduce alla prospettazione di una interpretazione del contratto posto a base RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda, diversa da quella data dalla Corte di Appello. Il motivo si scontra con il rilievo per cui ‘la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una RAGIONE_SOCIALE plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra’ (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018; Cass. 25728/2013; Cass. n.12117 del 6 maggio 2024, in motivazione);
il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
È stato precisato che ‘l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie’ (Cass. SU 8053/2014). È stato ulteriormente precisato che ‘L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate. (Cass. n.2268 del 26/01/2022).
La Corte di Appello ha espressamente affermato che il tipo di frazionamento aveva valore dirimente perché descriveva il terreno e ne precisava la dimensione in circa 4120 mq a fronte RAGIONE_SOCIALEa superficie rivendicata da NOME COGNOME, pari a oltre 8000, senza ‘alcuna prova’ (così sentenza impugnata pagina 10). Rispetto a questa affermazione decisiva i ricorrenti niente deducono.
I ricorrenti, inoltre, non individuano un preciso dato storico naturalistico di cui la Corte di Appello abbia omesso l’esame ma propongono valutazioni su pretesi errori del tipo di frazionamento, ricollegandosi a passaggi RAGIONE_SOCIALEa ctu di primo grado e alla presenza di elementi utili alla individuazione dei confini RAGIONE_SOCIALE‘area compravenduta presenti in loco. Ciò, per un verso, senza considerare che la Corte di Appello, dopo aver dato conto del fatto che il Tribunale aveva recepito la CTU, ha espressamente fatto perno sul tipo di frazionamento così evidentemente non
trascurando la CTU ma ritenendo non condivisibili le osservazioni del CTU. Per altro verso, senza indicare, quanto agli elementi presenti in loco asseritamente utili a individuare i reali confini RAGIONE_SOCIALE‘area, se e quando tali elementi siano stati fatti oggetto di discussione tra le parti;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese;
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in €8 .500,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna i ricorrenti al pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa somma di € 8 .500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3 .000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.