Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 553 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 553 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14469/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ.DIST. DI TARANTO – n. 169/2023 depositata il 26/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 26.4.2023 la Corte d’Appello di Lecce , sezione di Taranto, rigettava l’appello proposto da NOME avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2021 innanzi al quale aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo per accertare, per quanto in questa sede sia di interesse, la compensazione tra gli interessi da lei corrisposti sul pagamento di precedenti forniture rese dalla società con i ratei a scadere di un piano di rientro convenuto tra la medesima società fornitrice ed il precedente titolare dell’attività (di farmacia) svolta.
L’appellante aveva ivi addotto che il piano di rientro sottoscritto tra le parti in data 4.9.2012 aveva stabilito il debito del predetto titolare in euro 164.214,38 e l’obbligo di relativo pagamento in rate mensili di euro 2.736,91 ciascuna nonché l’impegno del titolare della farmacia ad approvvigionarsi da RAGIONE_SOCIALE con prodotti per un importo minimo mensile di euro 5.000 ed a pagare puntualmente, e l’impegno di RAGIONE_SOCIALE di stornare gli interessi già con i ratei a scadere.
Lamentava quindi che il giudice di prime cure aveva ritenuto che la clausola n.4 relativa allo storno degli interessi e facente riferimento erroneamente all’osservanza delle clausole nn.3 e 4 si riferisse in realtà alle clausole nn.2 e 4 anziché alle clausole nn.1 e 3.
L ‘ appellata si costituiva resistendo.
Il giudice dell’impugnazione, condivisa l’interpretazione delle clausole del piano di rientro adottata dal Tribunale di Taranto, rigettava l’appello.
La COGNOME ha proposto ricorso, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. NOME si è difesa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La corte territoriale, prima di procedere all’interpretazione della clausola di cui al n. 4), avrebbe dovuto, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1421 c.c., rilevarne la nullità ex art. 1418, comma 2 c.c., mancando in toto i requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto espressamente previsti dall’art. 1346 c.c.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. , ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe interpreta to la clausola n.4) superando il senso letterale delle parole ed applicando il criterio della intenzione dei contraenti di cui all’art. 1362 c.c. senza tuttavia valutare anche il comportamento successivo delle parti e la natura della società.
I motivi vanno congiuntamente esaminati perché relativi alla questione delle modalità di interpretazione e conseguente applicazione delle clausole di cui al piano di rientro del 4.9.2012. In particolare, pur essendo intrecciati a valutazioni fattuali quanto al contenuto delle clausole del contratto, vi è inserito anche il rilievo della non comprensibilità delle clausole così come interpretate dal giudice d’appello (si veda in particolare la pagina 12 del ricorso), per cui la ricorrente lamenta, in sostanza, una non corretta applicazione dell’art. 1362 c.c.
Riqualificate così le censure nella parte che le rende ammissibili, queste vanno accolte.
Invero, la motivazione del giudice d’appello è tale da offrire soltanto asserti apodittici laddove tenta -apparentemente, quindi -di ricostruire il reale contenuto dell”accordo di estinzione della debitoria’.
La corte territoriale, infatti, dapprima asserisce che il primo giudice avrebbe ‘correttamente interpretato secondo i canoni’ di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; poi evidenzia che all’art. 4 vi è riferimento al punto 4 , per definire , apoditticamente appunto, che ciò ‘è manifestamente frutto di un
errore’, giacché il riferimento è al ‘punto 2’ perché altrimenti ‘non avrebbe … alcun senso prima prevedere (all’art.1) il pagamento di interessi … e poi (all’art.4) prevederne lo storno …’.
Tutto questo per concludere: ‘La statuizione d i cui a ll’art. 4 dell’accordo appare pertanto chiara, nonostante l’erroneo richiamo del punto 4 anziché del punto 2’ e ‘non può che interpretarsi’ nel senso che le parti avrebbero fatto acquisti e storni ogni trimestre.
Si tratta di affermazioni, appunto, evidentemente apodittiche, che tentano -a ben guardare -di ricostruire l’accordo in un certo predeterminato senso , anziché di evincerne, secondo i canoni ermeneutici, l’effettivo contenuto.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce , in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce .
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME