Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16446-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 525/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
NOME COGNOME ed altri lavoratori ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di emolumenti retributivi il diritto ai quali era scaturito dalla risoluzione dell’accordo aziendale stipulato in data 22 febbraio 2014 nonché dalle riduzioni del trattamento retributivo operate dalla società nell’anno 2017 in via autonoma, senza preventivo accordo con i lavoratori. Con l’accordo aziendale del 22 febbraio 2014, in sintesi, i lavoratori avevano accettato una riduzione stipendiale finalizzata al risanamento societario della RAGIONE_SOCIALE; all’accordo era stata apposta una clausola risolutiva per l’ipotesi di sottoposizione della società a procedure concorsuali o fallimentari;
il giudice di primo grado respingeva la opposizione proposta dalla società e la statuizione, quanto al COGNOME, era confermata dalla Corte di merito la quale, in relazione, agli altri lavoratori dichiarava la cessazione della materia del contendere alla luce di accordi conciliativi sopravvenuti all’impugnazione della società,
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l. fall. in riferimento alla natura e finalità della procedura ivi prevista e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. relativamente ai criteri interpretativi delle clausole contrattuali di cui all’accordo in controversia. Assume, in sintesi, che essendo il fine dichiarato dell’accordo ‘di ridimensionamento e razionalizzazione dei trattamenti
retributivi’ quello di mantenere inalterati i livelli occupazionali evitando esternalizzazioni di attività, il riacquisto dei diritti retributivi da parte dei dipendenti poteva conseguire solo ove non fosse stato mantenuto l’originario livello occupazionale; ciò non si era in concreto verificato posto che era stato concluso un concordato con continuità aziendale, per cui l’attività aziendale era proseguita ed erano rimasti operanti tutti i precedenti rapporti di lavoro; tanto, secondo la società ricorrente, non consentiva di ritenere verificata la clausola risolutiva;
2. il motivo è inammissibile per plurimi profili;
2.1. in primo luogo, parte ricorrente non ha allegato al ricorso l’Accordo del 22 febbraio 2014 né ha indicato la sede di relativa collocazione nell’ambito del giudizio di merito e neppure ha provveduto alla trascrizione del documento, come prescritto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte ( Cass., n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass., n. 26174/2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010);
2.2. in secondo luogo, la modalità di articolazione della censura di violazione delle regole legali di interpretazione
non è conforme alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra ( Cass., n. 19044/2010, Cass., n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal
ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, possa rilevare ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. 14318 del 06/06/2013, 23635 del 22/11/2010);
all’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo