Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31149 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 550-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1691/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2020 R.G.N. 363/2020;
R.G.N. 550/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE, con lettera dell’1.3.2018, per mancato superamento del periodo di prova a NOME COGNOME.
2. La Corte distrettuale rilevava che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non era sorto in esecuzione della sentenza del Tribunale (n. 3750/2017) che aveva dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bensì sulla base della sottoscrizione (per accettazione) di una lettera di assunzione, dell’8.9.2017; invero, ha precisato la Corte territoriale, il rapporto di lavoro: non aveva comportato acquiescenza alla sentenza del Tribunale n. 3750/2017; era stato attuato, verosimilmente, dalla società per limitare le eventuali conseguenze risarcitoria della predetta sentenza; non poteva ritenersi costituito sulla base di detta sentenza trattandosi di sentenza costitutiva non idonea ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato; si fondava sul contratto di assunzione sottoscritto dalle parti ed era, pertanto, del tutto autonomo da rapporto di lavoro oggetto della pronuncia del Tribunale; non era frutto di alcuna novazione, non sussistendo al momento della sua costituzione alcun rapporto lavorativo in essere fra le parti in causa, atteso altresì che non poteva ritenersi che le stesse avessero manifestato
alcuna volontà al riguardo. Il giudice del merito ha, poi, aggiunto che il lavoratore non aveva dedotto alcun elemento specifico circa il carattere determinante del motivo illecito alla base del recesso datoriale e che, inoltre, il lavoratore non aveva pro vato l’inadeguatezza della modalità dell’esperimento oppure il positivo esperimento della prova (non avendo contestato specificamente le mancanze addebitategli con le e-mail depositate in atti nØ avendo effettuato il disconoscimento di detta documentazione).
Ricorre per Cassazione la società con due motivi illustrati da memoria; il lavoratore intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato procura ad litem ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., ed ha presentato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1321, 1362, 2096 e 2932 cod.civ., 282 e 431 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, correttamente rilevato che una sentenza costitutiva non Ł provvisoriamente esecutiva e non Ł idonea a produrre effetti sino al passaggio in giudicato ma avendo trascurato la volontà della società di dare esecuzione provvisoria, anticipata, spontanea, alla sentenza del Tribunale; inoltre, la
Corte territoriale, nell’interpretare la lettera di assunzione dell’8.9.2017, non si è attenuta al suo contenuto letterale, pur essendo il medesimo inequivocabile nell’esplicitare la volontà delle parti (ove si procedeva a convocare il lavoratore negli uff ici della società ‘esclusivamente in virtù della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3750/2017’ posto che la società a tanto provvedeva ‘in via provvisoria, al solo fine di dare esecuzione alla richiamata pronunzia giudiziale e senza che ciò comporti acquiescenza alla stessa, con ogni piø ampia riserva, in particolare di proporre gravame avverso la suddetta decisione e, conseguentemente, in caso di riforma della medesima, di procedere alla sua formale estromissione dal servizio mettendo fine al rapporto di lavoro provvisoriamente costituito…’); né può ritenersi che l’inserimento del patto di prova costituisse una ‘non esatta esecuzione’ della sentenza del Tribunale, rientrando nell’autonomia delle parti determinare le modalità con cui dare esecuzione provvisoria e anticipata a detta sentenza.
2. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) error in procedendo, in relazione all’art. 112 cod.proc.civ. nonchØ omessa pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata nella comparsa di costituzione in appello dalla società, responsabilità di cui ricorrevano i presupposti in quanto il gravame proposto dal lavoratore si limitava a motivi
ripetitivi di tesi difensive già confutate dal giudice di prime cure.
Il primo motivo di ricorso non Ł fondato.
3.1. Se anche si volesse tenere in disparte il pur decisivo profilo di difetto di interesse ad agire della società la quale Ł risultata vincitrice sia in sede di primo grado sia in sede di appello (avendo, i giudici di merito, respinto le domande del lavoratore di accertamento della stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato in esecuzione della sentenza n. 3750/2017 e di illegittimità del licenziamento), questa Corte ha precisato, in materia di interpretazione del contratto, che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass.
n. 24699 del 2021, Cass. n. 2173 del 2022; cfr. altresì Cass. n. 4571 del 2021 e Cass. n. 34795 del 2022).; 3.2. inoltre, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, Ł principio consolidato quello secondo cui il ricorrente in cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma Ł tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr., da ultimo, Cass. n 9461 del 2021).
3.3. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha effettuato la ricognizione della comune volontà delle parti contraenti alla luce sia del complessivo regolamento negoziale (richiamando il contenuto del complessivo assetto negoziale, con specifico riguardo alla decorrenza del rapporto e alla presenza di un patto di prova) sia di contestuali dati di fatto (la inidoneità della sentenza del Tribunale n. 3750/2017 ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato) sia del comportamento delle parti (in specie, l’intenzione della società di
circoscrivere le conseguenze risarcitorie nelle more della pendenza del giudizio di appello) per giungere ad affermare che il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti in data 13.9.2017 dimostrava la volontà delle parti di stipulare un rapporto del tutto autonomo dal rapporto oggetto della pronuncia n. 3750/2017.
3.4. Si tratta di interpretazione congrua, plausibile e conforme ai principi di diritto innanzi richiamati, alla quale il ricorrente oppone (inammissibilmente, in quanto surrogantesi ad attività che Ł riservata al giudice del merito) la propria, senza, però, dare reale contezza di errori nell’applicazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale.
3.5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchØ, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piø interpretazioni, non Ł consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).
3.6. Invero, il ricorso in sede di legittimità riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello Ł suscettibile, dovendo limitarsi
ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente piø significativi o di regole di giustificazione prospettate come piø congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, piø di recente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015);
Il secondo motivo Ł fondato.
4.1. Effettivamente la Corte d’appello non si è pronunciata sulla domanda di affermazione della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc.civ. proposta dalla odierna ricorrente con modalità delle quali si dà adeguatamente conto nel ricorso. Tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2313 del 2010; Cass. n. 11659 del 2012; Cass. nn. 15112 e 28663 del 2013; Cass. n. 21257 e 23989 del 2014; Cass. n. 11838 del 2017), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchØ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo
risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
4.2. Tale principio può e deve trovare applicazione nel caso di specie in relazione al secondo motivo. In effetti, nØ dalla ricognizione del ricorrente nØ dalla sentenza impugnata emerge che il lavoratore aveva insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza di primo grado la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (cfr. sul punto Cass. n. 34693 del 2022), avendo sottolineato -la Corte territoriale, nel respingere l’appello del lavoratore che ‘le ragioni del gravame, collegate alla situazione di fatto esposta in ricorso, ben si confrontano con la decisione impugnata’ ed essendosi limitata a rilevare che i m otivi di appello erano infondati o tutt’al più ‘assolutamente generiche e indimostrate’ le allegazioni, con ciò negando la ricorrenza dei requisiti per richiedere una ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96, comma. 3, cod.proc.civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato, e le spese di lite vanno liquidate in considerazione dell’attività svolta dall’intimato.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10