Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: contratti bancari
mutuo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29777/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO – ricorrente –
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1695/2020, depositata il 14 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 14 settembre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma dell ‘ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva accolto solo parzialmente le sue domande di accertamento della nullità di un contratto di mutuo concluso con la Banca Toscana s.p.a. (nelle cui obbligazioni era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) per pattuizione di interessi usurari, per indeterminatezza del tasso di interesse e per omessa indicazione dell’ISC/TAEG, con conseguente condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente riscossi e rideterminazione del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117, settimo comma, t.u.b.;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio, in quanto superiore rispetto al cd. tasso soglia, condannando la banca alla restituzione della somma di euro 219.49 indebitamente riscossa a tale titolo, oltre interessi, e respinto le ulteriori domande attoree;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che: la previsione della commissione di estinzione anticipata non assumeva rilevanza ai fini della verifica del superamento del cd. tasso soglia; la nullità per usura della clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori aveva quale effetto la non debenza di alcuna somma a tale titolo ma non anche la gratuità del mutuo; il tasso di interesse, individuato con riferimento all’andamento dell’ Euribor, era adeguatamente indicato nel contratto;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.
1284, terzo comma, e 1362 e ss. cod. civ. e 117 t.u.b., per aver la Corte di appello interpretato la controversa clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di interesse applicando erroneamente il criterio della buona fede e senza tenere in considerazione le osservazioni della parte appellante e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio;
il motivo è inammissibile;
l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.;
ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, in quanto si è limitata, nella sostanza, a contestare l’esito del procedimento ermeneutico svolto dal giudice di merito, consistente nell’accertamento della volontà delle parti nel senso della pattuizione di un tasso di interesse ancorato al valore del l’Euribor a sei mesi, e non già la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio utilizzato ovvero dei presupposti per l’applicazione di altri criteri ermeneutici trascurati dal giudice;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 61 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale omesso di disporre la
sollecitata consulenza tecnica d’ufficio, senza esplicitarne le ragioni; – il motivo è inammissibile;
la decisione di disporre o meno la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219);
nel caso in esame, dalla motivazione posta a fondamento della declaratoria di infondatezza motivi di appello emergono chiaramente, sia pure implicitamente, le ragioni per le quali non è stata disposta la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio, consistenti nella assenza dell’esigenza di effettuare accertamenti involgenti valutazioni tecniche al fine di decidere in ordine alle questioni prospettate, stante la natura prettamente giuridica di queste ultime (rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del cd. tasso soglia; effetti della ritenuta nullità per usura della clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori; interpretazione della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse pattuito);
pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2024.