Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO .
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Paruzzaro INDIRIZZO), in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 11822/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il 23. 11. 2018.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME alla camera di consiglio del 13. 6. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
COGNOME NOME convenne in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 4.691,88.
A sostegno della domanda espose di avere concluso con la società convenuta un’ operazione commerciale con cui egli aveva acquistato un’auto nuova, per il prezzo di euro 48.877,71, integralmente versato da una società di leasing, e ceduto alla venditrice il contratto di leasing avente ad oggetto un’auto usata, valutata dalla concessionaria in euro 28.337,00; che la società RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la proprietà dell’autovettura usata pagando alla società di leasing la somma di euro 10.725,54 a titolo di capitale residuo e quota di riscatto finale, la somma di euro 699,13 per spese accessorie di trasferimento e l’importo di euro 2.439,42 a titolo di iva; che, sulla base di tale conteggio, egli aveva inviato fattura alla RAGIONE_SOCIALE per l’importo complessivo di euro 19.204,79, di cui euro 17.651,46 quale valore imponibile dato dalla differenza tra il valore convenuto dell’auto di 28.377,00 ed il prezzo di riscatto pagato di euro 10.725,54, a cui doveva aggiungersi l’importo di euro 1.553,33 per iva sul 40% dell ‘imponibile; che l’importo di tale fattura veniva contestato dalla controparte, che gli riconosceva come dovuto il minor importo di euro 12.418,56, sulla base dell’assunto che il valore pattuito dell’auto usata fosse comprensivo, oltre che del prezzo di riscatto, anche delle spese accessorie e dell’iva sul valore del riscatto e sulla cessione del contratto di leasing; che tali contestazioni erano infondate, avendo egli ceduto il mero contratto di leasing della autovettura, con l’effetto che gli esborsi co llegati al suo riscatto ed acquisto in proprietà da parte della RAGIONE_SOCIALE dovevano gravare su quest’ultima; che a seguito di tale interlocuzione la controparte gli aveva versato la somma di euro 14.512,91, inferiore a quella richiesta, rimanendo quindi debitrice per la differenza di euro 4.691,88.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistette alla pretesa.
Il giudice di pace di Milano rigettò la domanda e la relativa decisione venne confermata, in sede di appello, dal Tribunale con sentenza n. 11822 del 23. 11. 2018.
Il Tribunale di Milano motivò la sua decisione affermando che le parti avevano convenuto la cessione del veicolo usato mediante il suo trasferimento di
proprietà e non tramite subentro nel rapporto di leasing e che, a prescindere dalla parte che aveva proceduto al riscatto della vettura dalla società di leasing, il prezzo di tale cessione, convenuto in euro 28.377,00, era da ritenersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l’acquisto e senza previsione dell’iva, in quanto l’imputazione di altri esborsi a carico della concessionaria avrebbe di fatto ridotto il valore del veicolo come concordato.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 12. 4. 2019, ha proposto ricorso COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1475 c.c. e 5, comma 29, d.l. n. 953 del 1982, 1406 e 1408 c.c., censura il capo della decisione che ha posto a carico dell’odierno ricorrente le spese accessorie ( trasferimento proprietà, bollo auto, commissioni di estinzione ) per il riscatto e l’acquisto del veicolo da parte della società RAGIONE_SOCIALE dalla società di leasing. Si assume al riguardo che tale statuizione è errata, non avendo tenuto conto che l’attore aveva ceduto il contratto di leasing e non la proprietà del veicolo e che il cedente è liberato da ogni obbligazione verso il contraente ceduto al momento in cui la cessione è divenuta efficace nei suoi confronti; violata è inoltre la regola secondo cui le spese del contratto di vendita gravano sull’acquirente. Ne discende che tutte le spese relative al riscatto ed all’acquisto della proprietà dei veicolo in capo alla società RAGIONE_SOCIALE erano a carico di quest’ultima.
Con il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 comma 1 n. 5, 18 e 19 del d.p.r. n. 633 del 1972 in tema di iva e dell’art. 115 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a suo car ico l’importo dell’iva gravante sull’acquisto dell’auto usata, in violazione del caratteri di tale imposta e del fatto che essa grava sul consumatore finale e quindi, nel caso di specie, doveva essere posta a carico della RAGIONE_SOCIALE quale acquirente del bene. Si assume che la conclusione accolta dal Tribunale è del tutto sbilanciata in favore della controparte, che in relazione
al prezzo concordato di euro 28.377,00 ha recuperato tramite detrazione dell’iva l’importo di euro 3.992,75, sopportando così un costo ridotto rispetto a quello convenuto. Si aggiunge che tale circostanza non era stata mai contestata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non aveva mai negato di avere già goduto della detrazione dell’iva addebitabile e corrisposta in rivalsa per il riscatto dell’auto usata e per la cessione del contratto di leasing.
Il terzo motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370, critica la sentenza impugnata per avere ricostruito la volontà delle parti in termini di trasferimento dell’auto usata e non di successione nel contratto di leasing, giovandosi del solo dato letterale di cui al formulario predisposto dalla concessionaria, senza tenere conto del comportamento dei contraenti. Né è stata indagata la effettiva volontà delle parti e la causa concreta dell’operazione negoziale. La conclusione accolta circa la natura omnicompresiva della valutazione dell’auto usata nell’importo di euro 28.377,00, tale da coprire anche le spese accessorie per l’acquisto e l’iva, trasgredisce inoltre i canoni ermeneutici della valutazione complessiva del contratto, del comportamento delle parti, della interpretazione, nel dubbio, delle clausole inserite in moduli e formulari in senso favorevole al non predisponente e della buona fede.
I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo le censure avanzate con i primi due motivi logicamente dipendenti da quelle soll evate con il terzo motivo, con cui il ricorrente critica l’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti volti a realizzare, secondo la soluzione accolta dal T ribunale, il trasferimento in proprietà dell’auto usata in capo alla società concessionaria piuttosto che il subentro della stessa nel rapporto intrattenuto dal RAGIONE_SOCIALE con la società di leasing.
La lettura della sentenza impugnata mostra che il giudicante è pervenuto a tale conclusione, da un lato, collegando strettamente in un’unica operazione negoziale l’acquisto dell’auto nuova con il successivo accordo sulla cessione dell ‘ auto usata, il cui valore era stato valutato in relazione al prezzo di acquisto, collegamento invero presupposto dalla esposizione dei fatti operata dalle parti e mai da esse messo in discussione, dall’altro ritenendo che quest’ultimo avesse
ad oggetto la cessione del veicolo usato mediante il trasferimento della proprietà e non tramite il subentro nel rapporto di leasing. Il Tribunale dà atto della diversa ricostruzione e versione delle parti ed accoglie la prima richiamando il testo della proposta contrattuale, che parlava di cessione mediante trasferimento della proprietà e non accennava alla cessione del contratto di leasing.
Da tale conclusione il giudice di merito ha tratto la conseguenza che il valore conteggiato dalle parti per il veicolo usato comprendesse ogni esborso necessario per consentire alla società RAGIONE_SOCIALE il suo acquisto, ossia non solo il prezzo da versare alla società di leasing per il capitale residuo e la quota del riscatto finale, ma anche le spese accessorie legate al trasferimento della proprietà e l’iva. La soluzione appare coerente all a premessa che, avendo le parti concordato il trasferimento della pr oprietà del veicolo usato, l’importo indicato come valore del bene fosse omnicomprensivo di tutte le spese per il raggiungimento del risultato finale.
Il motivo contesta la premessa maggiore fatta propria dal Tribunale, cioè l’interpretazione dell’accordo, ma le relative censure peccano di e vidente genericità, omettendo di illustrare non solo le ragioni per cui tale interpretazione sarebbe errata, ma anche i motivi che giustificherebbero un risultato diverso. In particolare le censure si risolvono nella mera enunciazione dei criteri legali di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati, ma senza dedurre elementi testuali specifici idonei a dimostrarne la trasgressione e ad imporre un approdo interpretativo diverso.
E’ noto per contro che, secondo il diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito, e che nel giudizio di cassazione la censura della violazione da parte della decisione impugnata delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione non solo dei canoni in concreto inosservati ma anche del modo attraverso cui si è realizzata la violazione, e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, in quanto
contrapporre a quella fornita dal giudice di merito una diversa ed opposta interpretazione del contratto si risolve in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto ( Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 24536 del 2009; Cass. n. 10131 del 2006).
Per queste ragioni, il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
La sostanziale conferma dell’interpretazione accolta dal giudice di merito porta altresì a disattendere anche i due primi motivi, le cui censure si appuntano sulle conseguenze che il T ribunale ha fatto discendere dall’interpretazione dell’oggetto del contratto e sono pertanto strettamente dipendenti dalla tesi, che non ha trovato ingresso, secondo cui con esso le parti avrebbero convenuto la mera cessione del rapporto di leasing relativo al veicolo usato.
Il quarto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione, avendo il Tribunale affermato che il rapporto di leasing era stato chiuso dallo steso COGNOME e, poco dopo, che la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato di estinguere in prima persona tale rapporto. La contraddittorietà di motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe altresì ravvisabile tra l’affermazione della sentenza secondo cui il prezzo del veicolo nuovo sarebbe comprensivo dell’iva, mentre l’importo di euro 28.377,00 indicato come valore dell’auto usata fosse stato previsto senza iva.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo perché la nullità della motivazione della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione è riscontrabile solo laddove tale contrasto renda la decisione sostanzialmente perplessa, in quanto fondata su ragioni che, per la loro inconciliabilità, si elidono a vicenda e quindi impediscono di ricostruire il percorso logico della decisione ( Cass. n. 16611 del 2018; Cass. n. 12096 del 2018 ).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza è chiara invece dell’indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conclusione accolta.
Sotto altro profilo il motivo è infondato.
L’apparente contraddizione circa la parte che ha provveduto al riscatto del bene in leasing è infatti irrilevante, avendo la sentenza impugnata precisato al
riguardo che tale condotta attiene alle modalità attraverso le quali veniva determinato il trasferimento in proprietà della vettura usata in capo ad RAGIONE_SOCIALE, ma non alla questione su quale sia la parte che avrebbe dovuto sopportare le spese del trasferimento, cioè in altre parole al quomodo della spesa, non alla sua imputazione.
Analoga conclusione merita la seconda censura, in quanto i rilievi svolti dal tribunale hanno per oggetto entità diverse, da una parte il prezzo del veicolo nuovo e dall’altra la valutazione del veicolo usato, mentre l’imputazione dell’iva su quest’ultimo non riguarda il trasferimento dello stesso alla società concessionaria, ma la spesa occorrente, attraverso il riscatto finale del bene dalla società di leasing, per il suo acquisto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.