Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10290/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA n. 199 dell ‘ 1/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere la liquidazione dell ‘ indennizzo dell ‘ assicurazione dei suoi fabbricati, rimasti danneggiati da un evento atmosferico (tromba d ‘ aria);
-costituito il contraddittorio con la compagnia assicuratrice, il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente le istanze attoree;
-la Corte d ‘ appello di Bologna, con la sentenza n. 199 dell ‘ 1/2/2022, accoglieva parzialmente l ‘ impugnazione del COGNOME e compensava per la metà le spese di lite;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli articoli 1367, 1369 e 1370 del codice civile», per avere la Corte di merito interpretato la clausola contrattuale 2.4, che definisce la voce di danno «modifiche costruttive al fabbricato», come riferita al supplemento di indennizzo stabilito per il completamento della ricostruzione;
-la censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), cod. proc. civ., sia per la mancata illustrazione della motivazione fornita dalla Corte d ‘ appello, sia per la genericità delle censure, sia per l ‘ omessa trascrizione delle clausole del contratto di assicurazione;
-quando il ricorrente denuncia la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, ha l ‘ onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, nonché il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l ‘ interpretazione data col ricorso e quella accolta nella sentenza impugnata;
-conseguentemente, il ricorso deve spiegare qual è stato il percorso logico-argomentativo seguito nella sentenza impugnata rispetto alle
clausole contrattuali, le quali vanno riportate o trascritte (requisito che non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022, Rv. 664103-01) in maniera tale da consentire il loro complessivo esame da parte della Corte di legittimità e di verificare l ‘ erronea applicazione della disciplina normativa, che spetta al ricorrente illustrare specificamente;
-con la seconda censura si deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli articoli 1362, 1363, nonché, gradatamente, degli artt. 1365, 1367, 1369 e 1370 del codice civile»;
-anche a voler superare i profili di inammissibilità per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. (dato che il ricorrente omette di riportare le clausole asseritamente mal interpretate dalla Corte territoriale), la censura è inammissibile;
-infatti, l ‘ interpretazione del contratto è un ‘ operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un ‘ indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche: proprio perché «l ‘ accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell ‘ interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» ( ex multis , Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv. 661265-01);
-nel caso in esame, il ricorrente propone un ‘ interpretazione del contratto d ‘ assicurazione alternativa a quella della Corte d ‘ appello, fondata sul (prevalente) canone letterale, richiedendo inammissibilmente a questa Corte di indagare una presunta comune intenzione dei contraenti divergente dal dato testuale (in proposito, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678-01: «L ‘ art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all ‘ interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l ‘ elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile»);
-col terzo motivo si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza derivante da omessa motivazione in violazione degli articoli 111, c. 6 cost.; 132, c. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione agli artt. 1914,1915 e 1227 c.c.»;
-anche questa censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , si rileva la violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché l ‘ atto introduttivo è carente nell ‘ illustrazione del fatto processuale, non risultando spiegato quando la questione sia stata introdotta e quali siano state le risultanze della C.T.U.;
-inoltre, il ricorrente censura la motivazione addotta dalla Corte di merito -che, peraltro, ha basato la propria decisione sulla predetta consulenza tecnica d ‘ ufficio -per affermare che «il signor COGNOME, lungi dall ‘ attivarsi per limitare il danno, non ha posto in essere alcun principio di ‘ salvataggio ‘ o di conservazione dei beni»;
-si rileva che è inammissibile la critica rivolta ad una pretesa insufficienza della motivazione (così a pag. 12 del ricorso: «in assenza di una motivazione adeguata sulla omessa adozione di misure di salvataggio …») ;
-parimenti è incensurabile l ‘ accertamento di fatto compiuto dal giudice d ‘ appello sull ‘ inerzia colpevole del COGNOME;
-da ultimo, la rubrica del motivo indica alcune norme codicistiche senza poi specificare perché il giudice di merito le avrebbe (in tesi) violate;
-con la quarta censura (ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.), formulata in subordine, si deduce la «violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 1914, 1915 e 1227 c.c. nonché per violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell ‘ art. 1370 c.c. in relazione all ‘ art. 5.1 del regolamento contrattuale»;
-il motivo è inammissibile e a supporto di tale conclusione possono richiamarsi considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione alla terza censura;
-a quelle si aggiunge che l ‘ art. 1370 cod. civ. (richiamato nel testo) riguarda l ‘ interpretazione del contratto e non contiene un parametro di valutazione in bonam partem delle condotte dell ‘ assicurato e del comportamento ‘ di salvataggio ‘ da questo esigibile;
-in definitiva, il ricorso è inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,