Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 128 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 350/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
BRAVO RENATA
– intimata –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma recante il n. 4977/2024 e pubblicata in data 11.7.2024;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale proprietaria di un appartamento sito in San Felice RAGIONE_SOCIALE, convenne il RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Latina, per ottenerne la condanna -previo accertamento della sua responsabilità – al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, in quanto il locale soggiorno/pranzo e la zona dell’angolo cottura del suo appartamento erano stati in teressati da una fuoriuscita di liquami maleodoranti straripati dal lavello e causati dall’ostruzione di una tubazione di scarico della rete fognaria condominiale. Costituitosi, il RAGIONE_SOCIALE contestò le avverse domande e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, sua assicuratrice della responsabilità civile, onde essere eventualmente manlevato dalle conseguenze negative del giudizio. La Compagnia si costituì, contestando la domanda attorea e quella di manleva. Istruita la causa, il Tribunale di Latina, con sentenza del l’1.3.2019, accertò l’esclusiva responsabilità del RAGIONE_SOCIALE convenuto e lo condannò al pagamento della somma di € 11.291,19 oltre accessori in favore di parte attrice; accolse altresì la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE e condannò la Compagnia a manlevare il chiamante da quanto dovuto all’attrice per effetto della sentenza, regolando le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE propose appello, chiedendo dichiararsi l’inoperatività della garanzia e il rigetto della domanda di manleva, con applicazione in
subordine delle condizioni di polizza, compreso il previsto ‘ sottolimite ‘ di € 1.000,00 a sinistro per l’occlusione; chiese altresì la condanna del RAGIONE_SOCIALE e/o di NOME COGNOME a restituirle eventuali somme versate in eccedenza nelle more dell’appello , per il caso di accoglimento totale o parziale dello stesso.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì, contestando il gravame, mentre NOME COGNOME rimase contumace. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.7.2024, rigettò l’impugnazione , rilevando che -ferma la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, peraltro neppure contestata dallo stesso -la causa dell’allagamento era da ricercare nel sottodimensionamento della condotta di scarico condominiale e nella conseguente occlusione; che il difetto costruttivo della condotta aveva indirettamente concorso alla causazione del sinistro; che tra le garanzie specifiche di polizza figurava la rottura accidentale e la occlusione condutture con massimale di € 1.750.000,00 e con franchigia di € 200,00 (peraltro applicata) e che di seguito era anche riportata ulteriore clausola per ‘ occlusione di condutture trabocco e/o rigurgito di fogna somma assicurata € 1.000 per sinistro e € 2.000 per anno assicurativo ‘ ; che tuttavia, in mancanza dell’allegazione del documento indicato dall’appellante -‘ cfr. sez. C art. 5.2 occlusione per la sola partita RAGIONE_SOCIALE ‘ -relativa al ‘sottolimite’ di € 1.000 ,00 nei cui limiti dichiarare operante la garanzia , l’appello sul punto non poteva essere accolto, sussistendo un contrasto tra le due suddette clausole, così come risultanti dalla polizza, inserite in contratto predisposto da uno solo dei contraenti, sicché, nel dubbio, esse andavano interpretate contro il predisponente , ai sensi dell’art. 1370 c.c.
N. 350/25 R.G.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in forza di un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. NOME COGNOME è rimasta intimata. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si denuncia la ‘ Violazione artt. 1362 c.c. e segg. compreso art. 1370 c.c. errata interpretazione del contratto assicurativo n. 1NUMERO_DOCUMENTO stipulato dal RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE con applicazione della garanzia occlusione pur in assenza di accidentalità visto il dichiarato difetto costruttivo ed omessa applicazione del sottolimite invalicabile di euro 1.000,00 per sinistro per la garanzia occlusione scambiato erroneamente con il valore dell’im mobile pari ad euro 1.750.000,00 da cui è derivato l’accoglimento della domanda di manleva spiegata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. ‘.
1.2 -Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale con la censura in esame si denuncerebbe -in thesi -un errore revocatorio, da far valere a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e non già col ricorso per cassazione.
Infatti la statuizione della Corte d’appello si fonda su questioni di cui le parti hanno ampiamente discusso nel corso del giudizio, nonché su argomenti in iure , quale la pretesa necessità di applicazione della regola interpretativa contro il predisponente, ex art. 1370 c.c., il che esclude la stessa configurabilità del mero errore di percezione, che solo può giustificare la percorribilità dell’impugnazione per revocazione.
D’altra parte, il riferimento all’errore materiale, pur contenuto nell’unico motivo di ricorso, va rettamente inteso: con esso, infatti, la Compagnia intende censurare l’interpretazione della polizza fatta propria dal g iudice d’appello , pur sempre riconducibile ad una (pretesa) erronea ricognizione del contenuto pattizio e , dunque, all’erronea attribuzione ad esso di un significato invece non sostenibile, in forza dello specifico contenuto del documento contrattuale in rilievo.
1.3 -Ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso.
La Corte capitolina ha del tutto frainteso le risultanze del documento di polizza, riportato in ricorso, all’evidenza confondendo il valore dell’immobile dichiarato in contratto (il quale costituisce il necessario parametro per i fini di cui all’art. 1908 c.c. nell’assicurazione contro i danni) col massimale per la specifica tipologia di sinistro da occlusione di tubazioni (il quale costituisce il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore di patrimoni, quale è l’assicurazione della r.c.) , e così inc orrendo nella violazione dell’art. 1362 c.c., non avendo correttamente ricercato la comune volontà dei contraenti e, invece, falsamente applicando l’art. 1370 c.c., posto che non è configurabile alcun contrasto circa il contenuto delle due clausole.
La previsione di un ‘sottolimite’ di € 1.000,00 per detta tipologia di sinistro, infatti , era del tutto slegata dal valore dell’immobile (pari ad € 1.750.000,00 e più volte richiamato nelle varie sezioni di polizza, anche ad altri fini) e nessun dubbio poteva insorgere nell’interprete , se solo si fosse proceduto alla ricerca della comune intenzione dei contraenti al riguardo (‘ la clausola è chiara ‘, si sostiene in ricorso, p. 10), muovendo dal significato letterale delle parole e pur
a prescindere dalla mancata allegazione delle condizioni generali di contratto e, specialmente, dell’art. 5.2, come invece ritenuto dalla Corte capitolina .
1.4 -Risulta invece inammissibile l’ulteriore censura circa la non operatività della polizza per la ritenuta (dalla ricorrente) insussistenza del requisito di accidentalità dell’occorso .
Infatti la Corte d’appello ha accertato che il sinistro per cui è processo era stato sì determinato dal sottodimensionamento della condotta condominiale, dunque da un difetto di costruzione o progettazione, ma quale mera concausa (e, per di più, indiretta), unitamente alla occlusione, evidentemente ritenuta preponderante.
Tale specifica statuizione non è stata oggetto di altrettanto specifica censura da parte della Compagnia, che ha avanzato le proprie doglianze muovendo dalla pretesa integrale ascrivibilità del sinistro al detto difetto di progettazione/costruzione, senza però tener conto che la Corte d’appello aveva attribuito allo stesso difetto la valenza prima descritta.
Si tratta, com’è evidente, di un accertamento fattuale, rise rvato al giudice del merito, e non adeguatamente censurato in questa sede di legittimità, non essendo stato denunciato alcun deficit motivazionale, nei termini illustrati dalla nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme.
2.1 In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 30.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME