Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6393 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25636 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
PORTALUPI NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 1968/2020, pubblicata in data 23 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
12 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di Allianz S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo da questa dovuto sulla base di un contratto di assicurazione contro i danni.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Varese, che ha condannato la società convenuta al pagamento
Oggetto:
ASSICURAZIONE DANNI
Ad. 12/02/2025 C.C.
R.G. n. 25636/2020
Rep.
dell’importo di € 2.531,84 , tenuto conto della somma già dalla stessa corrisposta.
La Corte d’a ppello di Milano ha confermato la decisione di primo grado , rigettando l’appello proposto dall’attore .
Ricorre il Portalupi, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 1370 c.c. poiché in presenza di clausole ambigue/polisenso predisposte unilateralmente da Allianz nelle condizioni generali di assicurazione e finalizzate a limitare/escludere il rischio assicurato, il Giudice ha fornito un ‘ interpretazione delle stesse omettendo di applicare come primo criterio esegetico quello di cui all ‘ art. 1370 c.c. (interpretatio contra proferentem): in particolare, nel caso di specie, il ricorrente — residente con la sua famiglia in una villetta con annesso giardino -stipulava con la compagnia di ass.ni convenuta una polizza denominata ‘ all risks ‘ (ovverosia ‘ tutti i rischi ‘ ) per la casa familiare con il fine evidente e la convinzione (in quanto è lo stesso tenore letterale del contratto assicurativo ad indicarlo) di essere assicurato per qualsiasi tipo di danno potessero subire i predetti beni di proprietà. Verificatosi il sinistro nonché a seguito di indennizzo negato da parte della compagnia convenuta in favore del ricorrente, si
Ric. n. 25636/2020 – Sez. 3 – Ad. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5
instaurava la controversia de qua ed entrambi i giudici di merito (di primo grado e di appello), posti di fronte al significato controverso e/o polisenso e/o contraddittorio delle clausole espresse agli artt. 1.3 e 1.4 delle condizioni generali di assicurazione (pagg. 12, 13 e 14, che verranno poi riprodotte nel testo del presente ricorso ovverosia nella parte relativa allo sviluppo del presente motivo), interpretavano le stesse in modo soggettivo e diverso basandosi esclusivamente sul loro tenore letterale e tralasciando l ‘ applicazione prioritaria dei criteri di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. ed in particolare di quello chiaro ed inequivocabile espresso all ‘ art. 1370 c.c. secondo cui ‘ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s ‘ interpretano, nel dubbio, a favore dell ‘ altro ‘ ».
Il ricorso è inammissibile, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la Corte condivide integralmente, nella quale si rileva che « nella giurisprudenza di questa corte … … è pacifico che la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsi sussistente sol perché il testo negoziale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sen tenza impugnata. L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso: Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 -01). Nel caso di specie il ricorrente, con le molteplici censure raccolte nell’unico motivo di ricorso,
nella sostanza contrappone la propria interpretazione del contratto a quella adottata dalla Corte d’appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l’inammissibilità del ricorso ».
Né le argomentazioni svolte successivamente dal ricorrente offrono elementi per riconsiderare la conclusione della piana applicabilità alla fattispecie di tale consolidata conclusione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.3 00,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) in favore della società controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-