Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13275 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10671/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso con contestuale ricorso incidentale
condizionato,
contro
ricorrente e ricorrente incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n.2370/2018 depositata il 29.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il secondo motivo é inammissibile per le stesse ragioni già indicate per il motivo precedente (separazione tardiva dei due contratti di subagenzia nella proposizione della domanda, e decadenza per mancata impugnazione della rinuncia implicita all’indennità per mancato preavviso entro sei mesi dalla cessazione del primo rapporto di subagenzia ex art. 2113 comma 2° cod. civ.), ed a ciò va aggiunto che la parte ricorrente stessa riconosce che l’impugnata sentenza ha fornito una motivazione, anche se non condivisa, al mancato riconoscimento dell’indennità per mancato preavviso e non ha quindi omesso di dare giustificazione alla sua decisione, avendo ritenuto che il semplice rinvio alla variabile durata del preavviso, stabilita dal richiamato art. 1750 comma 3° cod. civ. in base alla durata effettiva del contratto, non sia sufficiente per ritenere regolata contrattualmente anche l’indennità per mancato preavviso. E’ noto poi che la parte ricorrente non può limitarsi a contrapporre una propria diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dall’impugnata sentenza, senza censurare
quest’ultima sotto il profilo della violazione di specifici canoni d’interpretazione del contratto, e senza spiegare in che modo tale violazione si sarebbe verificata, laddove la ricorrente si é limitata a richiamare una violazione di legge dell’art. 1750 comma 3° cod. civ., che stabilisce solo la durata minima del preavviso nei contratti di agenzia, senza fare alcun riferimento alla violazione dei criteri interpretativi del contratto.
Va infatti ricordato che ” La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra ” (Cass. 29.3.2024 n.8591; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 27.6.2018 n. 16987; Cass. 20.11.2009 n. 24539; Cass. sez. lav. 15.11.2013 n. 25728).
11) Col terzo motivo la parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo (documento 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 1° c.p.c. di autorizzazione dello schema, delle misure e della composizione del logo in senso verticale rilasciata dall’agente il 2.12.2004 per l’impossibilità tecnica di collocarla in orizzontale) in ordine al rigetto della domanda di condanna
L’inammissibilità dei tre motivi di ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato
, col quale l’agente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2272, 2312, 2324, 2493 e 2495 cod. civ..
In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Visto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
sì deciso nella camera di consiglio del 23.4.2024
Il Presidente NOME COGNOME