Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7403/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, al lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende , domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale-
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4598/2020 depositata il 30/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, per quanto qui interessa di una vicenda di responsabilità sanitaria, con sentenza del 30 dicembre 2020 pronunciata per due cause riunite, confermava la sussistenza di responsabilità per la ginecologa NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e, in riforma della sentenza del 7 marzo 2017 con cui il Tribunale di Napoli aveva disatteso la domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di tre compagnie assicuratrici, condannava una di queste, RAGIONE_SOCIALE, Rappresentanza Generale per lRAGIONE_SOCIALE, a
corrispondere in luogo della COGNOME le spettanti somme risarcitorie ai due danneggiati e a rifondere parte delle spese processuali.
Hanno presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE – quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE – e, quale interveniente ex articolo 111 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
La ginecologa si è difesa con controricorso includente ricorso incidentale subordinato, veicolante un unico motivo. Si è difesa altresì con controricorso NOME Se, una delle altre due compagnie nei cui confronti ella aveva chiesto di essere tenuta indenne, non ottenendolo. Hanno depositato memorie le ricorrenti principali, la ricorrente incidentale e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1363, 1367 e 1917 c.c. per avere il giudice d’appello riconosciuto la fruizione della polizza assicurativa alla RAGIONE_SOCIALEriferendo il termine <> previsto dalla clausola A8 della polizza (e che, ai sensi di detta clausola, deve verificarsi, ai fini dell’operatività della copertura, nel periodo di validità della polizza compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2002) non alla condotta (in ipotesi negligente) tenuta dal medico (nel caso di specie accertata come avvenuta nel dicembre 2000) ma alle conseguenze dannose … manifestatesi nel gennaio 2001 … obliterando quanto stabilito da altre clausole, oltre che dall’art. 1917 c.c.’.
Sostiene la ricorrente che la clausola A8 della polizza (‘ L’assicurato potrà richiedere alla Compagnia l’accettazione delle denunce relative a sinistri avvenuti nel corso di validità del contratto e denunciati non oltre 5 anni dalla cessazione della convenzione da parte della Compagnia ‘) è stata interpretata violando i canoni ermeneutici, e in particolare l’articolo 1363 c.c. (in riferimento in particolare alle ‘definizioni’ , presenti nel contratto, di ‘sinistro’ e ‘rischio’), ma anche l’articolo 1917 c.c. , cui rimanda la clausola 01.09 del contratto, stabilendo che ‘ per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di
legge ‘. L’interpretazione della corte territoriale colliderebbe poi anche con l’articolo 1367 c.c. , per cui nel dubbio le clausole devono avere ‘ qualche effetto ‘.
Il secondo motivo lamenta omesso esame di fatto decisivo e discusso, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza riconosciuto la copertura della polizza intendendo il termine ‘sinistro’ presente nella clausola A8 riferito non alla condotta, in ipotesi negligente, del medico, bensì alle conseguenze dannose, ‘omettendo l’esame di clausole o parti di clausole decisive della polizza in contrasto con l’interpretazione data dalla Corte di merito’.
Il giudice d’appello non avrebbe considerato ‘l’intero contenuto del contratto e delle clausole in esso contenuti’ . La censura richiama ancora le definizioni di ‘sinistro’ e di ‘rischio’ nonché la clausola 01.09, imputando alla corte territoriale ‘omessa considerazione di tali circostanze’ e parimenti ‘omesso esame di altre clausole contrattuali e norme di legge … e, in particolare, degli artt. 1363, 1367 c.c.’, nonché la violazione dell’articolo 1917 c.c.
I due motivi vanno vagliati congiuntamente, in quanto il secondo, ictu oculi , è una riproposizione del primo.
3.1 Le ricorrenti principali è del tutto evidente che non hanno conformato la loro censura alla violazione delle norme ermeneutiche, avendo invece proposto un’alternativa interpretazione delle clausole contrattuali, e quindi scendendo sul piano fattuale, per perseguire un terzo grado di merito.
3.2 Il riferimento all’articolo 1917 c.c., poi, per quel che viene evidenziato dalle stesse ricorrenti, può effettuarsi qualora, come emerge dalla clausola 01.09 del contratto, risultano nel regolamento negoziale spazi non specificamente considerati, in tal caso dandosi luogo all’applicazione delle norme di legge (‘ per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ‘). Le ricorrenti principali avrebbero dovuto pertanto illustrare il contenuto di tutte le ulteriori clausole per poter giungere all’applicazione dell’articolo 1917 c.c., ovvero dimostrare che vi era uno spazio non contrattualmente regolato e riconducibile quindi a detta norma. Il che non è stato compiuto, offrendo un
riferimento all’articolo 1917 c.c. e alla ‘clausola di chiusura’ 01.09 in modo evidentemente assertivo e generico, che conferma la natura fattuale del ricorso, perseguente un terzo grado di merito in ordine al contenuto del contratto assicurativo de quo .
Il ricorso pertanto è inammissibile, e ciò assorbe il ricorso incidentale, in quanto condizionato, conducendo altresì alla condanna -in solido per il comune interesse processuale – delle ricorrenti principali a rifondere a ciascuna delle controparti le spese del grado, liquidate come da dispositivo. .
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna in solido le ricorrenti principali a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuna in un totale di € 9000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2024