Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22466 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 04621/2020 R.G.
promosso da
NOME COGNOME , in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 223/2019, pubblicata in data 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1819/10/2007, l’RAGIONE_SOCIALE (subentrata al AVV_NOTAIO Straordinario di Governo ex l. n. 219 del 1981) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a seguito di ricorso di NOME COGNOME che, in qualità di componente della Commissione di collaudo dell’opera pubblica ‘RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto il pagamento del saldo del compenso asseritamente dovuto per l’esecuzione di tale prestazione.
RAGIONE_SOCIALE eccepiva in primo luogo di non essere titolare dal lato passivo dell’obbligazione dedotta, che avrebbe dovuto essere adempiuta dalla società concessionaria (RAGIONE_SOCIALE, poi consorziatasi con altre imprese, dando vita al RAGIONE_SOCIALE). Contestava, inoltre, il merito della pretesa.
NOME COGNOME, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 223/2019, accoglieva l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la Corte d’appello, la designazione del professionista, effettuata con decreto del AVV_NOTAIO Straordinario del Governo n. 3383 del 09/12/1986, costituiva un atto di nomina ex art. 92 r.d. n. 350 del 1985, che comportava il conferimento di poteri autoritativi e l’inserimento temporaneo del professionista nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, anche se, dal tenore di numerose ordinanze emesse dallo stesso AVV_NOTAIO ancor prima del menzionato decreto, si evinceva che
quest’ultimo aveva posto a carico dei concessionari il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle varie Commissioni di collaudo (punto 3 dell’ordinanza n. 722 del 05/12/1986, punto 2 dell’ordinanza n. 156 del 26/05/1984 e dell’ordinanza n. 296 del 29/04/1985), come pure emergeva dall’art. 17, comma 2, della Convenzione, con la quale era stata affidata in concessione la costruzione dell’opera pubblica in questione, ove veniva riservata al concedente la nomina dell’Ingegnere capo e della Commissione di collaudo, ferma restando la corresponsione dei relativi compensi a carico del concessionario.
Ad opinione della Corte di merito, non aveva rilievo quanto riportato nel punto 4 dell’ordinanza del AVV_NOTAIO Straordinario del Governo n. 117 del 01/12/1983, ove era prevista l’assunzione da parte del concedente dell’impegno di trattenere un importo pari all’1% delle somme complessivamente risultanti dallo stato finale approvato, per l’attribuzione dei compensi spettanti alle Commissioni di collaudo. Secondo la Corte, infatti, al pagamento (e cioè alla materiale erogazione dei compensi) avrebbero dovuto comunque provvedere i concessionari e il trattenimento di tali somme era a garanzia di detto adempimento, dovendo le somme trattenute essere attribuite agli aventi diritto (e cioè ai concessionari), secondo le modalità da precisarsi in separato provvedimento. Tale provvedimento doveva essere individuato nella successiva ordinanza n. 722 del 05/12/1985, ove era precisato che i concessionari dovevano erogare con periodicità trimestrale i compensi (anche) ai componenti delle Commissioni di collaudo e che gli importi trattenuti ai sensi del punto 4 dell’ordinanza n. 117 del 01/12/1983 dovevano essere attribuiti a ciascun concessionario nella percentuale risultante dalla somma delle percentuali di compenso spettanti a Presidenti, componenti e
collaboratori di ciascuna Commissione, tant’è che tale ordinanza doveva essere comunicata a tutti i soggetti interessati.
Ad opinione della Corte d’appello, infine, non aveva rilievo il riconoscimento di debito dell’RAGIONE_SOCIALE , di cui alla nota n. 03/00542 del 12/02/2003, che non poteva costituire fonte di obbligazione, né la missiva del AVV_NOTAIO Straordinario del Governo del 23/11/2001.
Avverso tale statuizione, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di ricorso contenente due distinte censure.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Il difensore del ricorrente, in data 22/04/2024, ha depositato memoria difensiva, allegando l’intervenuto decesso di NOME COGNOME, cui è seguita l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e la liquidazione dell’attivo, deducendo che la controparte era priva della possibilità di far valere il proprio eventuale diritto di credito sia per il decesso del ricorrente, sia per l’assenza di eredi del medesimo nei cui confronti indirizzare la pretesa creditoria, deducendo altresì la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, richiamando, per ragioni di completezza difensiva, le conclusioni rassegnate con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «VIOLAZIONE ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C. IN RELAZIONE ALLA L. N. 219/1981 -AL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO EX L. 219/81 N. 3383 DEL 09.12.1986 E ALLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L. N. 219/1981 N. 117 DEL 1.12.1983; N. 156 DEL 26.5.1984; N. 176 DEL 28.7.1984; N. 296 DEL 29.4.1985; N. 350 DEL 7.8.1985 E N. 722 DEL 5.12.1986 -NONCHE’ ALLA CONVENZIONE DEL 29.10.1985 TRA COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEL GOVERNO E LA ‘RAGIONE_SOCIALE (POI RAGIONE_SOCIALE) VIOLAZIONE ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C. -TRAVISATO ESAME DEI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.»
Il ricorrente ha premesso che le ordinanze del AVV_NOTAIO Straordinario di Governo, in virtù della l. n. 219 del 1981, hanno il potere di emettere disposizioni in deroga alla legislazione vigente, così deducendo la violazione di legge per la ritenuta non corretta interpretazione delle stesse da parte del giudice di merito.
In particolare, con il motivo di ricorso la parte ha affermato che la fonte del diritto di credito vantato era costituito dal decreto del AVV_NOTAIO Straordinario di Governo n. 3383 del 09/12/1986, cui non era seguita alcuna assunzione di obbligazione da parte del concessionario nei confronti del ricorrente, nominato componente della Commissione di collaudo dal concedente (e cioè dal AVV_NOTAIO straordinario di Governo), cui era subentrata prima la RAGIONE_SOCIALE e, poi, l’attuale controricorrente.
In tale quadro, ad opinione del COGNOME, le precedenti ordinanze del AVV_NOTAIO di Governo, pure menzionate nel decreto n. 3383 del 09/12/1986, non dimostravano che il pagamento spettasse ai concessionari, tenuto conto che con l’ordinanza n. 117 dell’01/12/1983 era stato precisato che le spese di collaudazione erano comprese nei costi di costruzione, e pertanto erano a carico del concedente; il concessionario non aveva, infatti, assunto l’obbligo di eseguire il mandato (delega) di pagamento rispetto al professionista, emergendo, anzi, che i compensi spettanti alle Commissioni di collaudo, forfettizzati nella misura dell’1% delle somme risultanti dallo stato finale approvato, maggiorate dagli importi della revisione dei prezzi e delle riserve iscritte, dovessero essere trattenute su ciascun stato di avanzamento, per essere ripartite dal AVV_NOTAIO Straordinario
tra i componenti della Commissione in base a tempi e criteri oggetto di successivo provvedimento. Tale provvedimento, secondo il ricorrente, doveva essere individuato nell’ordinanza n. 156 del 26/05/1984 (e non nell’ordinanza n. 722 del 05/12/1986), ove era previsto che i concessionari avrebbero provveduto ad erogare con periodicità trimestrale i compensi e, a tal fine, i relativi importi dovevano essere liquidati ai concessionari nelle percentuali dovute al Presidente, ai componenti e ai collaboratori di ciascuna Commissione.
Era dunque evidente, ad opinione del ricorrente, che i concessionari fossero tenuti al pagamento dei compensi per conto ( rectius per ordine) del concedente, cui era succeduta la RAGIONE_SOCIALE, che aveva assunto gli obblighi del AVV_NOTAIO Straordinario di Governo, in base ad una interpretazione confermata anche dalla nota della RAGIONE_SOCIALE n. 03/00542 del 12/02/2003 e dalla missiva del AVV_NOTAIO Straordinario del Governo del 23/11/2001.
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui ha dedotto la asserita violazione di legge, ma in realtà ha operato censure che attengono al giudizio di fatto, aggiungendo che anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per il travisato esame di punti decisivi della controversia, in realtà, proponeva una rivalutazione in fatto operata dal giudice di merito.
Non assume rilievo l’intervenuto decesso del ricorrente, dedotto nella memoria difensiva del difensore dello stesso, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, verificatosi
dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte di fare ingresso nel processo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015).
Il ricorrente nella stessa memoria appena menzionata ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse della controparte all’esito del giudizio, in ragione dell’intervenuta accettazione con beneficio di inventario dell’erede del ricorrente, ma tale deduzione non è confermata dalla controricorrente.
La dichiarazione del ricorrente non contiene né una rinuncia al ricorso né una dichiarazione dello stesso ricorrente di non avere più interesse al ricorso, ma la sola allegazione della mancanza di interesse della controparte al ricorso, che quest’ultima non ha confermato ed è, dunque, priva di rilievo.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Sebbene la parte abbia censurato la violazione di legge, in riferimento alla l. n. 219 del 1981 e alle numerose ordinanze del AVV_NOTAIO Straordinario di Governo, dalla illustrazione del motivo si evince chiaramente che la parte ha semplicemente contrapposto una interpretazione di tali ordinanze diversa da quella operata dal giudice di merito.
Com’è noto, le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall’autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario (ancorché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento), sul presupposto della necessità e urgenza di far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali – a differenza dei regolamenti, aventi natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte, incidenti sui rapporti giuridici – sono atti formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi,
essendo espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale, con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure aventi destinatari indeterminati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5988 del 06/03/2024).
L’interpretazione di un atto amministrativo generale, come quella di un qualsiasi atto amministrativo, è riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, trattandosi di atto unilaterale, quella collegata all’elemento letterale (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7584 del 05/06/2001, con riferimento al capitolato speciale d’appalto; v. anche con riferimento ad altri atti amministrativi Cass., Sez. L, Sentenza n. 12370 del 22/08/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004; Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 07/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 696 del 16/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 13667 del 30/05/2018); Cass. S.U. 20181/2019).
In tale ottica, deve considerarsi che, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione dei un criterio di interpretazione riconducibile al disposto degli artt. 1362 c.c., per non risultare inammissibile, deve essere specifica, dovendo indicare quali siano gli elementi dell’atto che avrebbero precluso l’interpretazione seguita dal giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione nel senso suggerito dalla parte, poiché, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione dell’atto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione
fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha semplicemente contrapposto la propria interpretazione delle ordinanze del AVV_NOTAIO Straordinario di Governo (ed anche della Convenzione relativa alla concessione di opera pubblica) all’interpretazione offerta dalla Corte di appello, così riproponendo al giudice di legittimità un’inammissibile rivalutazione in fatto degli atti di causa.
5.2. È inammissibile il motivo anche nella parte in cui prospetta il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Com’è noto, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» .
La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, un accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).
Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto
principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio.
Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso comunque apprezzato dal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
Ovviamente, non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
Nel caso di specie si verifica proprio tale evenienza, perché il ricorrente non ha prospettato l’omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indicato, ma una interpretazione degli atti diversa da quella dallo stesso ricorrente prospettata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione