Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1322 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23331/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1185/2017 pubblicata il 22/01/2018, R.G. n. 200/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore NOME COGNOME delle somme di € 24.640,01 a titolo di incentivo all’esodo volontario, di € 2.042,57 a titolo di premio di produttività anno 2010 e di € 812,88 a titolo di risarcimento danni per l’illegittima revoca della polizza assicurativa sulla salute;
la Corte ha concordato con l’interpretazione offerta dal giudice di prime cure in ordine all’accordo sindacale del 18 ottobre 2010, il quale ‘prevedeva che venissero corrisposte le somme pretese dal COGNOME quale incentivo e premio, a coloro che avessero chiesto di aderire all’esodo volontario, purché ricorressero, come nel caso di specie, i requisiti minimi di età/anzianità contributiva per la maturazione del diritto a pensione’; in base al senso letterale del contenuto dell’accordo, poi, ‘la risoluzione sarebbe stata solo ratificata in sede sindacale, senza alcuna previsione di ulteriori pattuizioni relative ad altri aspetti del rapporto di lavoro’; pertanto, non poteva far venire meno il diritto al pagamento delle somme la circostanza che ‘il COGNOME rifiutò la sottoscrizione del verbale il cui testo, contenente la rinuncia alla eventuale rivendicazione di ferie, permessi, qualifica superiore, non previste dal protocollo, non gli era stato sottoposto prima della sua formale adesione’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con sei motivi; ha resistito con controricorso il COGNOME; la società ha comunicato memoria;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le indicazioni contenute nelle rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360, c.p.c. ‘violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in ordine alla condizione della ratifica
in sede sindacale quale condizione per la maturazione del diritto a percepire l’incentivo all’esodo’;
1.2. il secondo motivo denuncia, ancora ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 , comma 2, c.c., in ordine al contenuto della ‘ratifica’ in sede sindacale prevista dall’art. 4 del Protocollo del 18.102010′, nonché, contestualmente, ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, già valorizzato ‘in controversia del tutto analoga’ dalla Corte di Appello di Torino;
1.3. il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 416 c.p.c. sotto il profilo del cd. ‘principio di non contestazione’ e all’art. 421 c.p.c.’; si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto, ‘pur in presenza di correlative allegazioni della Società rimaste prive di contestazione, che la Banca non avesse raggiunto, di fatto, un accordo con le OO.SS. sul testo della conciliazione recante rinunzie tombali’, non accogliendo neanche le richieste di prova testimoniale articolate dalla società;
1.4. il quarto motivo critica come ‘apparente’ la motivazion e della sentenza impugnata che non avrebbe ‘valorizzato i predetti elementi probatori’, con conseguente ‘nullità della sentenza e/o del procedimento’, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;
1.5. il quinto motivo denuncia, ex art. 360, n. 3, comma, 1 c.p.c ., ‘la violazione degli artt. 1366 e 1368 c.c.’, sostenendo che ‘laddove le Parti avessero voluto inserire la condizione della stipula di una conciliazione in sede sindacale ad esclusiva conferma delle risoluzioni consensuali del dipendente, senza tuttavia prevedere la necessità di una transazione su altri diritti del prestatore di lavoro dimissionario, la previsione stessa di un accordo non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere’;
1.6. l’ultimo motivo critica tale profilo anche sotto l’aspetto della ‘nullità della sentenza per cd. motivazione apparente’, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;
il Collegio reputa il ricorso inammissibile in quanto, nonostante la deduzione formale di violazioni di norme di legge o di vizi motivazionali, in realtà tende alla rivalutazione di fatti e di interpretazioni negoziali così
come operate dai giudici di merito, in modo da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr., tra molte, Cass. n. 8758 del 2017);
più volte le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l’inammissibilità di censure c he ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
2.1. in particolare, il primo, il secondo e il quinto motivo sono inammissibili, in quanto criticano l’interpretazione di un accordo negoziale offerta dai giudici di entrambi i gradi del giudizio, sollecitando un sindacato che è estraneo ai poteri di questo giudice di legittimità (come di recente ribadito in controversia con la medesima parte ricorrente: v. Cass. n. 36530 del 2021);
è noto che anche l’accertame nto della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione che non incorra nel v izio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera
contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);
2.2. parimenti inammissibile il terzo motivo;
come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua
iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);
parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
inoltre, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della ” relevatio ad onere probandi “, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019);
del tutto generica, poi, la denuncia di violazione dell’art. 421 c.p.c., volta a sovvertire un convincimento sull’accertamento di una certa volontà negoziale già altrimenti raggiunto dai giudici del merito;
2.3. risultano inammissibili anche il quarto e il sesto motivo di ricorso;
le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del
2014); si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentaz ioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016);
il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare l’interpretazione dell’accordo negoziale già sancita in prime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;
invero, per risalente insegnamento di questa Corte, la motivazione può dirsi omessa o apparente solo quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento del giudice, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013);
2.4. infine, le censure formulate a ment e del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sono inammissibili in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter, u.c., c.p.c., e, comunque, perché prospettate al di fuori dei limiti posti dalla più volte richiamata sentenza a Sezioni unite del 2014;
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dell a legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2022.