Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34497 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34497 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23381-2023 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 793/2023 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 13/06/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, COGNOME NOME evocava in giudizio la sorella COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Salerno, invocando l’accertamento dell’insistenza, sul fondo della convenuta, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di quello dell’attrice, costituita per titolo, o in subordine per destinazione del padre di famiglia, per usucapione; in via estremamente gradata, l’attrice chiedeva costituirsi il diritto di transito in via coattiva, a fronte dell’interclusione del suo fondo.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda, allegando che il fondo dell’attrice non era intercluso, ed invocando in via riconvenzionale la condanna della predetta ad arretrare il confine di fatto esistente di 1,5 metri, abbattendo il muretto di confine esistente in loco .
Con sentenza n. 3193/2020 il Tribunale accoglieva la domanda principale, ritenendo che la servitù di passaggio pedonale e carrabile si fosse costituita per contratto, e rigettava tutte le altre domande.
Con la sentenza impugnata, n. 793/2023, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale riteneva in particolare che il Tribunale aveva affermato che il diritto di transito era stato costituito con atto di donazione del 2.5.1984 a rogito del notar COGNOME, che faceva riferimento ai viottoli interpoderali esistenti a quella data, ed era stato oggetto di specificazione con scrittura privata in pari data, con la quale COGNOME NOME, COGNOME Bernardino, COGNOME Pasqualina e COGNOME Lucia avevano concordato: a) che l’accesso ai fondi sarebbe stato assicurato attraverso una strada di tre metri di
larghezza, da realizzarsi a spese dei sottoscrittori dell’accordo; b) che con successivo atto pubblico avrebbe dovuto essere formalizzata la costituzione, a favore dei fondi di proprietà delle odierne parti, di una servitù reciproca di transito. La Corte territoriale evidenziava che tale complessiva statuizione del giudice di prime cure era stata attinta da Trezza Lucia soltanto con riferimento alla natura della servitù, che l’odierna ricorrente riteneva essere soltanto pedonale, e non anche carrabile. La censura, come sopra delineata, veniva rigettata in quanto il giudice di appello riteneva che, alla luce della valutazione complessiva degli atti negoziali intercorsi tra le parti, queste ultime avessero inteso stabilire una servitù reciproca, pedonale e carrabile, determinando lunghezza e larghezza dell’area asservita a tale scopo ed individuando il tracciato in modo certo. La Corte di Appello aggiungeva altresì che risultava irrilevante, sulla base del contenuto del titolo costitutivo del diritto reale in oggetto, il fatto che il percorso della strada giacesse per intero sul fondo di Trezza Lucia, poiché l’accordo ne determinava soltanto l’ampiezza di tre metri, stabilendo la reciprocità dell’uso della strada stessa e l’obbligo delle parti stipulanti a partecipare alla spesa per la sua realizzazione, senza alcun vincolo di imposizione reciproca sui fondi delle odierne contendenti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME.
A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 15.4.2024 corredata da procura speciale in pari data, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667) non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1058 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la intenzione dei contraenti, tralasciando di considerare che oltre alla servitù costituita per atto pubblico del 2.5.1984 (su viottolo interpoderale) vi era anche la servitù realizzata con la coeva scrittura privata, che prevedeva un percorso da realizzare a spese e attraverso le sezioni del fondo attribuite ai predetti germani COGNOME. Si trattava insomma di due servitù distinte.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della scrittura sottoscritta in pari data rispetto al rogito COGNOME, senza considerare che nella stessa era previsto che la strada avrebbe dovuto essere realizzata a confine tra i fondi delle sorelle COGNOME NOME e COGNOME NOME e non quindi per intero su quello di COGNOME NOME.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l’interpretazione della scrittura privata redatta in pari data al rogito COGNOME già fornita dal Tribunale, non considerando che con essa le parti avevano inteso stabilire che la strada da realizzare tra i fondi di proprietà di COGNOME Lucia e COGNOME Pasqualina avrebbe dovuto trovarsi in corrispondenza del confine, e dunque per la metà nel fondo dell’una, e per la metà nel fondo dell’altra, e non invece, come poi è avvenuto in concreto, per intero nel solo fondo di Trezza Lucia.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
La Corte di Appello ha interpretato gli atti negoziali intercorsi tra le parti, ritenendo che queste ultime avessero inteso stabilire una servitù reciproca, pedonale e carrabile, determinando lunghezza e larghezza dell’area asservita a tale scopo ed individuando il tracciato in modo certo, senza tuttavia assumere alcun obbligo in relazione all’insistenza del percorso sul fondo dell’una o dell’altra parte. La Corte distrettuale ha dunque considerato irrilevante, sulla base della richiamata interpretazione del contenuto del titolo costitutivo del diritto reale oggetto di causa, il fatto che il percorso della strada giacesse per intero sul fondo di Trezza Lucia, poiché l’accordo ne avrebbe determinato soltanto l’ampiezza, stabilendo la reciprocità dell’uso della strada stessa e l’obbligo delle parti stipulanti a partecipare alla spesa per la sua realizzazione, senza alcun vincolo di imposizione reciproca sui fondi delle odierne contendenti.
L’interpretazione condotta dalla Corte territoriale non considera che la scrittura privata del 2.5.1984, sottoscritta anche tra le parti del presente giudizio, prevedeva espressamente – come riportato, ai fini della specificità della censura, a pag. 4 del ricorso e come risulta anche
da pag. 3 della sentenza impugnata- che ‘… l’accesso alle rispettive porzioni di fondo sarà esercitato attraverso una strada avente larghezza di mt. 3 (tre) all’ingresso del fondo e mt. 3 (tre) al termine del percorso, da realizzare a spese comuni tra NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, attraverso le sezioni del fondo attribuite ai predetti germani NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME …’ .
La Corte di Appello ha affermato che con tale espressione le parti avrebbero inteso regolare soltanto il loro onere di contribuire alla spesa occorrente per realizzare la strada, ma non avrebbero previsto dove la stessa dovesse passare in concreto. In tal modo, il giudice di merito ha operato una interpretazione contro-letterale della clausola in esame, trascurando il decisivo elemento rappresentato dalla previsione, espressa, che il percorso della strada doveva interessare tutti i fondi assegnati ai germani COGNOME, e dunque, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, non soltanto la porzione di NOME COGNOME, ma anche quella di NOME COGNOME. L’operazione ermeneutica condotta dalla Corte salernitana, pertanto, si pone in violazione dell’art. 1362 c.c., il quale, allorché al primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678, ed ivi richiami ai precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001, Rv. 548566). Nel caso di specie, il giudice di merito non avrebbe dovuto trascurare, ai fini della corretta ricostruzione
dell’intento negoziale delle parti, la decisiva circostanza che l’accordo tra le stesse raggiunto disciplinava non soltanto l’ampiezza della strada e l’obbligo di concorrere alla spesa occorrente per la sua realizzazione, ma prevedeva anche che il tracciato doveva interessare tutti i fondi delle parti, e dunque anche quello dell’odierna controricorrente. La collocazione del percorso soltanto sul fondo di proprietà di Trezza Lucia, dunque, non avrebbe potuto essere ritenuta coerente con l’obbligazione convenzionalmente assunta dai germani COGNOME con la scrittura privata del 2.5.1984.
Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto esposti in motivazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda