Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3378  Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
sul ricorso 25225/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE domiciliate ex lege in
Roma presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente  domiciliata  in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 3060/2019 depositata il 17/12/2019; udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALE  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
26/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 3060/2019 del 17.12.2019, la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dalle Farmacie oggi ricorrenti, avverso la decisione che in primo grado, accogliendo l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva revocato il decreto ingiuntivo a mezzo del quale le odierne ricorrenti avevano reclamato il pagamento dei farmaci distribuiti direttamente in eccesso rispetto ai prefissati tetti di spesa; e, confermando le statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ha, in particolare, escluso l’erroneità dell’interpretazione resa dal decidente del grado, in ordine all’accordo regolante i rapporti tra le parti sulla considerazione che il tetto di spesa, a cui esso pure si riportava. non andava frazionato tra le varie Aziende ma riguardava l’intero comparto delle farmacie RAGIONE_SOCIALE Regione.
Avverso  la  predetta  decisione  le  soccombenti  instano  questa  Corte per  la  sua  cassazione  sulla  base  di  un  solo  motivo  seguito  da memoria, al quale resiste con controricorso e memoria l’intimata.
Requisitorie scritte del P.M. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo del proposto ricorso le farmacie ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. per avere la Corte territoriale «interpretato in maniera falsa ed errata il contenuto e la natura degli accordi e protocolli di intesa stipulati, ritenendo erroneamente vincolante, anche per l’RAGIONE_SOCIALE, un tetto di spesa unitario e non frazionato e considerando sempre erroneamente il servizio di distribuzione remunerato con un compenso determinato a forfait ed indipendente dalle unità di medicinali erogati DPC».
Il motivo, come già riconosciuto da questa Corte in relazione ad una vicenda esattamente corrispondente a quella in esame (Cass., Sez. I, 8/06/2023, n. 16317), non ha pregio sottraendosi, perciò, al sindacato qui richiesto.
Come si è in allora osservato, va qui nuovamente ribadito che la divergenza interpretativa insorta tra le parti, in ordine al modo in cui determinare il tetto di spesa espressamente stabilito nel protocollo d’intesa attuativo RAGIONE_SOCIALE Delib. Giunta regionale n. 88 del 2010 è, stata risolta dai giudici di merito nel senso che il suddetto tetto sia da intendere in senso regionale e unitario, senza possibilità di frazionamento in relazione alle singole aziende sanitarie. Orbene, in presenza di un accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti svolto dal giudice di merito in relazione al contenuto di un negozio giuridico -volendo attribuire un simile valore al protocollo d’intesa e agli atti attuativi RAGIONE_SOCIALE Delib. regionale n. 88 del 2010 posti in essere con il
concorso delle farmacie tramite i loro organi rappresentativi -, le ricorrenti, al fine di far valere la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., giusta il consolidato insegnamento di questa Corte, non solo avrebbero dovuto specificamente indicare le norme e i principi in esse contenuti asseritamente violati, ma avrebbero dovuto, altresì, precisare in quale modo e in quale punto RAGIONE_SOCIALE sentenza il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali violandoli o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni manifestamente illogiche, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. I, 09/04/2021, n. 9461); né qui condurrebbe a diversa conclusione, ove si volesse attribuire al protocollo d’intesa, in quanto attuativo RAGIONE_SOCIALE citata delibera regionale, natura amministrativa, il sindacato di legittimità sulla interpretazione degli atti amministrativi, atteso che anche agli atti amministrativi si applicano, ai fini RAGIONE_SOCIALE loro interpretazione, i canoni dell’ermeneutica contrattuale, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione (Cass., Sez. I, 23/02/2022 n. 5966).
Poiché per mezzo delle declinate censure le ricorrenti non offrono argomenti  utili  a  dimostrare  la  violazione  dei  richiamati  canoni ermeneutici  legali,  ma  contrappongono  all’interpretazione  resa  dai giudici di merito solo un’interpretazione diversa e più favorevole per loro, nel tentativo improprio di sollecitare un diverso giudizio di fatto, il ricorso va dichiarato conseguentemente inammissibile.
 Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico RAGIONE_SOCIALE parte  ricorrente  del  contributo  unificato  ai  sensi  del  dell’art.  13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara  il  ricorso  inammissibile  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte  resistente  in  euro  5200,00,  di  cui  euro  200,00  per  esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da parte  dei  ricorrenti,  ove  dovuto,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sezione civile il giorno 26.10.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME