Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14788 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14788 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25300/2017 R.G. proposto da:
ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende, ope legis
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE agli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
-controricorrenti-
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 153/2017 pubblicata il 22/03/2017 N.R.G. 208/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
R.G. 25300/17
Rilevato che:
Con sRAGIONE_SOCIALEnza del 22.3.2017 n. 153, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello di NOME COGNOME in proprio e quale procuratore RAGIONE_SOCIALE Provincia Piemontese dell’RAGIONE_SOCIALE dei Chierici regolari, ministri RAGIONE_SOCIALE infermi e NOME NOME avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto la opposizione di questi ultimi nei confronti di alcune ordinanze del 2011 con le quali la DTL di RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto agli stessi il pagamento di sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di consegna delle lettere di assunzione ai lavoratori indicati nel verbale di accertamento che, legati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza regolarizzazione o come collaboratori autonomi, erano stati ritenuti dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE che gestisce la residenza San Camillo, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta fittizietà del contratto di appalto di servizi e di assistenza, stipulato tra il predetto RAGIONE_SOCIALE e la Cooperativa: si trattava di infermieri e di operatori professionali.
Secondo il tribunale, premessa la non incidenza nella presRAGIONE_SOCIALE causa del giudicato formatosi nella controversia promossa da due lavoratori nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ecc lesiastico (controversia nella quale era stata respinta la domanda dei due lavoratori nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesso per vedersi riconosciuto un rapporto di RAGIONE_SOCIALE alle dirette dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE e ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE ritenuta genuinità de ll’appalto intercorso tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) , il presRAGIONE_SOCIALE giudizio poteva decidersi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori in sede ispettiva, da cui risultava che la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a fornire all ‘Ente il personale qualificato in base alle necessità RAGIONE_SOCIALE struttura, senza
alcuna ingerenza nella gestione del servizio; pertanto, l’inquadramento dei predetti lavoratori non poteva essere che quello proprio dei lavoratori subordinati.
La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, a supporto RAGIONE_SOCIALE assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, in particolare, l’art. 27 commi primo e secondo, non consentiva più, in caso di somministrazione di manodopera in violazione di legge, di determinare la costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze del soggetto utilizzatore RAGIONE_SOCIALE prestazione se non in presenza di una esplicita richiesta del lavoratore interessato e nel caso di specie, solo due lavoratori avevano promosso un giudizio per vedere riconosciuta l’esistenza di un loro rapporto di RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze dirette dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giudizio che era stato respinto, come testé detto, dal tribunale con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato. Tale profilo, secondo la Corte d’appello, era assorbRAGIONE_SOCIALE di ogni altra questione relativa al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, in particolare RAGIONE_SOCIALE questione -che era da respingere – sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui permarrebbe in capo alla stessa, in quanto titolare di un potere di ordine pubblico in materia di tutela del RAGIONE_SOCIALE, di un generale potere sanzionatorio delle violazioni riscontrate in tale materia: tale affermazione secondo la Corte RAGIONE_SOCIALE si porrebbe, da un lat o, in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/81, in materia di sanzioni amministrative e, dall’altro, non terrebbe conto del fatto che il d.lgs. n. 276/2003 ha previsto un completo regime sanzionatorio per le situazioni prese in considerazione dalla legge stessa (artt. 8-19) stabilendo per l’a b usivo utilizzo di manodopera, la sanzione penale di cui all’art. 28 del medesimo disposto normativo.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME in proprio e quale procuratore RAGIONE_SOCIALE Provincia Piemontese dell’RAGIONE_SOCIALE
dei Chierici regolari, ministri RAGIONE_SOCIALE infermi e COGNOME NOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la DTL ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/20 03, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamRAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello aveva ritenuto che l’unica sanzione applicabile in ipotesi di lavoratori occupati in violazione del divieto di interposizione fittizia, se i lavoratori non richiedono mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE o se la domanda è rigettata, fosse quella penale, di cui all’art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003. In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE col controricorso -di tardività del ricorso, perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe promosso il ricorso per Cassazione tenendo conto del periodo di sospensione feriale, pacificamRAGIONE_SOCIALE non applicabile alle controversie di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742/1969. Tale eccezione va disattesa.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, ‘ Nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del RAGIONE_SOCIALE, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del RAGIONE_SOCIALE, di igiene sui luoghi di RAGIONE_SOCIALE, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’impugnazione, avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione
amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di RAGIONE_SOCIALE o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sos pensione’ (Cass. sez. un. n. 2145/21) .
Nella specie, le sanzioni amministrative irrogate riguardano la fattispecie RAGIONE_SOCIALE violazione dell’obbligo di consegna RAGIONE_SOCIALE lettera di assunzione ai lavoratori, per la quale, in virtù del principio di diritto esposto, il periodo di sospensione feriale deve applicarsi, conseguenzialmRAGIONE_SOCIALE il ricorso è stato tempestivamRAGIONE_SOCIALE proposto.
Il motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un’esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamRAGIONE_SOCIALE sull’utilizzatore e sull’appaltante/committRAGIONE_SOCIALE l’obbligo di ritenuta sui redditi di RAGIONE_SOCIALE dipendRAGIONE_SOCIALE, essendo necessari due presupposti: da un lato, l’instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE su domanda del lavoratore, e dall’altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devono essere considerati a beneficio dell’utilizzatore o appaltante/committRAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 25014/15) .
Nella specie, è mancato il primo dei requisiti necessari per costituire un rapporto di RAGIONE_SOCIALE a carico dell’utilizzatore dei lavoratori (cioè, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) impegnati nell’appalto, e precisamRAGIONE_SOCIALE l’iniziativa giudiziaria di questi ultimi volta a richiedere l’instaurazione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE (mentre per i due lavoratori che avevano intrapreso tale azione giudiziaria, la Corte d’appello ha accertato che la domanda era risultata respinta con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato): pertanto, non essendosi costituito nessun rapporto di
RAGIONE_SOCIALE a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la DTL non poteva irrogare le sanzioni oggetto di controversia per la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE lettera di assunzione, perché nessuna assunzione vi era mai stata per la quale potevano eventualmRAGIONE_SOCIALE esigersi anche i relativi contributi previdenziali, né tale rapporto poteva essere costituito d’ufficio dalla stessa DTL, ma solo all’esito dell’iniziativa del lavoratori, che nella specie è mancata (la dedotta potestà sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE DTL non aveva, pertanto, nessuna base legislativa e correttamRAGIONE_SOCIALE la Corte del merito ha ritenuto violato il principio di legalità di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/81). Inoltre, neppure il presRAGIONE_SOCIALE ricorso introduce elementi che possano indurre a disattendere il precedRAGIONE_SOCIALE sopra evidenziato.
Il ricorso è, pertanto, da respingere, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 -L, Ordinanza n . 1778 del 29.1.2016), ‘ Nei casi di impugnazione respinta integralmRAGIONE_SOCIALE o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno per l’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 206 del 2004)’.
P.Q.M. La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.3.23.