Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31684 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21631-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
R.G.N. 21631/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 4945/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 2539/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Frosinone con la quale era stata dichiarata , per effetto dell’accertata violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra NOME COGNOME e la “RAGIONE_SOCIALE” (da ora ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , a far data dal 1° gennaio 2000;
in particolare, il giudice del gravame ha ritenuto provato, da un lato, lo svolgimento – ad opera del lavoratore, nel periodo dal gennaio 2000 al 2003 dell’attività di movimentazione ‘ esterna ‘ dei mezzi, non prevista dal contratto di appalto del 29 marzo 2000, intercorso tra ‘RAGIONE_SOCIALE e il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e, dall’altro, «l’esercizio del potere direttivo nei confronti del COGNOME da parte della società appellante nel periodo per cui è causa»;
inoltre, ha evidenziato che la formulazione dell ‘ art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 (a seguito delle modifiche apportate dall ‘ art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, conv. in legge n. 11 del 2014), non richiamando più, per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, i limiti ed i divieti alle assunzioni di personale in vigore nel settore del pubblico impiego, non poteva ritenersi ostativa all ‘ accertamento dell ‘ instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società, affidato a due motivi;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo la società ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e 1 della legge n. 1369 del 1960, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera in ragione dello svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni estranee all’oggetto del contratto di appalto tra ‘RAGIONE_SOCIALE e ‘RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare – avuto riguardo agli esiti della espletata istruttoria che, da un lato, l’adibizione del lavoratore medesimo a dette mansioni era dipesa da una iniziativa non di personale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con competenza a stipulare contratti di lavoro subordinato, bensì di personale della società presente nell’impianto, e, dall’altro, che nei confronti del COGNOME era stato esercitato, comunque, solo un potere di coordinamento;
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in legge n. 114 del 2014, anche con riguardo all ‘ art. 11 disp. prel. al c.c., 19 e 25 del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il
predetto giudice abbia ritenuto non ostativa all ‘ accertamento dell ‘ instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, a seguito di violazione della normativa sul divieto di interposizione di manodopera, la formulazione dell ‘ art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 (a seguito delle modifiche apportate dall ‘ art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014), che non richiamerebbe più, per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, i limiti ed i divieti alle assunzioni di personale in vigore nel settore del pubblico impiego; in particolare, la ricorrente deduce, da un lato, che la normativa ‘ ratione temporis ‘ applicabile al momento di emissione (nel caso, 19 dicembre 2010 – 31 agosto 2001) della sentenza (parziale) di primo grado poneva tali limiti e divieti, e, dall ‘ altro, che le modifiche successivamente introdotte dagli artt. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013, 4, comma 12 bis, del d.l. n. 66 del 2014 e 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, non hanno comunque intaccato la ‘ ratio ‘ sottesa alla disciplina, incentrata sul contenimento dei costi del personale (come ulteriormente confermato dall ‘ art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, che prevede l ‘ adozione di provvedimenti, ad opera delle società a controllo pubblico, contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto, tra l ‘ altro, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità).
Ritenuto che:
il primo motivo è inammissibile, poiché si risolve in una doglianza circa l’apprezzamento delle prove ad opera del giudice del gravame – risultando per converso centrato il parametro normativo e la sua corretta interpretazione, mediante il riferimento, contenuto in sentenza, all’espletamento di mansioni diverse da quelle contemplate
dal contatto di appalto per effetto del potere direttivo esercitato dall’appaltante -, incensurabile in sede di legittimità (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 7/12/2017, n. 29404: «Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità»; cfr., altresì, Cass. 26/09/2018, n. 23153, ove è affermato che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inqua drabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violaz ione di legge costituzionalmente rilevante»);
il secondo motivo va rigettato, pur con motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, poiché nella vicenda in esame viene in considerazione, alla stregua del principio ‘ tempus regit actum ‘ , non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento – anteriore, per come accertato, all ‘ introduzione della norma limitativa – dell ‘ insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (cfr., per il richiamo all ‘ applicabilità della legge vigente al tempo dell ‘ esecuzione
del rapporto, Cass. 21/03/2023, n. 8055, Cass. 11/02/2022, n. 4548 e Cass. 2/11/2020, n. 24199, in relazione a controversie analoghe a quella in esame);
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24