Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11218 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 11218 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
R.G.N. 5474/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 5474-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso
lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 340/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 113/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato l’opposizione, svolto dall’attuale parte ricorrente, a ruolo e a cartella di pagamento portante un credito per premi omessi e sanzioni;
la Corte di merito riteneva raggiunta la prova dell’illecita interposizione di manodopera, alla stregua RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, sia quanto al tenore dei contratti di appalto stipulati dall’attuale parte ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE, sia all’esito de l testimoniale acquisito alla causa; riteneva, inoltre, che la prescrizione del credito, inerente a premi per l’anno 2007, fosse iniziata a decorrere dalla data – 16 febbraio 2008 – fissata ex lege per la
dichiarazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE retribuzioni afferenti all’anno 2007, per cui il dies a quo per il decorso della prescrizione corrispondeva a tale ultima data e non al l’inizio della lavorazione protetta, come pretendeva la società; inoltre, il termine di prescrizione era risultato validamente interrotto sin dal dicembre 2012 e poi nel maggio 2013 e, infine, quanto ai premi per il 2007, asseritamente pagati dall’impresa fallita, riteneva trattarsi di mera allegazione del pagamento dei premi da parte del terzo, non supportata da alcuna documentazione, come emergente anche dalla relazione del curatore fallimentare in atti;
avverso tale senza ricorre RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso; l’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la parte ricorrente si duole di erroneità della sentenza per avere rigettato l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese dell’ RAGIONE_SOCIALE e per l’erronea i ndividuazione del dies a quo del termine di prescrizione, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c. c. nonché dell ‘art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e degli artt. 28 e 44 D.P.R. n. 1124/1965;
con il secondo si deduce l’e rroneo apprezzamento della diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965 come valido atto interruttivo della prescrizione, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., nonché degli artt. 12 e ss. D.P.R. n. 1124/1965;
con il terzo si duole della ritenuta genericità dei contratti di appalto e di violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003;
il quarto censura la ritenuta non genuinità della ridetta società RAGIONE_SOCIALE e si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003;
stesso tema al centro del quinto motivo, con il quale si duole della ritenuta non genuinità del contratto di appalto e si duole di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003;
infine, il sesto imputa alla sentenza di avere errato nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che le lavorazioni fossero effettuate presso Ocsam ed utilizzando anche macchinari della opponente e si duole di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di violazione e falsa applicazione artt. 20 e ss. d.gs. n.276 del 2003;
i primi due motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione logica, sono da rigettare in continuità con i principi affermati da Cass. n.17095 del 2016, ed altre
successive conformi, nel senso che i premi RAGIONE_SOCIALE si prescrivono in cinque anni a mente della legge n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata, dall’inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44;
il pagamento, come già statuito nel citato precedente, e costituisce ius receptum , avviene con il meccanismo della autoliquidazione: al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l’anno in corso, sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzioni effettive dell’anno precedente e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare, infine, il premio di autoliquidazione; talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento ed inizia, quindi, a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.;
vale, poi, ricordare che affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943, quarto comma, cod.civ., deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora; l’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata
all’apprezzamento del giudice del merito (v. Cass. n. 22751 del 2004), come tale insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici;
i motivi dal terzo al sesto involgono tutti il riesame del merito e del materiale probatorio e sono, come tali, inammissibili;
in particolare, poi, la censura che addita un’ errata interpretazione del contratto di appalto, pur volendo prescindere dall’ inadeguata deduzione, sconta un accertamento in fatto, compiuto dalla Corte di merito, sul concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro, come tale insindacabile in questa sede di legittimità;
in definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto, dal complessivo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, il carattere fittizio dell’appalto e la sussistenza di una interposizione di manodopera, e la parte ricorrente in realtà lamenta essenzialmente una erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito e, sotto tale profilo, trattasi di censure inammissibili giacché mirano ad eludere i limiti entro i quali opera il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito da parte di questa Corte;
le spese vengono regolate come da dispositivo, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE ;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art.13,comma 1 -quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2023