Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35927 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36819/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, quale procuratore di COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio d i quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1648/2019, depositata il 17 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, quale procuratore di NOME COGNOME, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 17 maggio 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto le domande degli odierni ricorrenti (nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) per la declaratoria di nullità dei contratti quadro e dei singoli contratti options per difetto di forma e mancanza di causa e, in via subordinata, per la risoluzione degli stessi per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE , nonché per la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tali contratti o, in via subordinata, al risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto le domande attoree in ragione dell’insussistenza dei vizi invalidanti dedotti, attesa la irrilevanza, quanto al requisito formale, della mancata sottoscrizione dell’intermediario, e, quanto a quello causale, della funzione meramente speculativa di tali contratti, nonché la mancata dimostrazione del dedotto inadempimento della banca e, comunque, di danni subiti;
-la Corte di appello ha disatteso il gravame condividendo sostanzialmente le argomentazioni del Tribunale;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, subentrata nelle more nel rapporto controverso;
-i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME, nella asserita qualità di procuratore di NOME COGNOME vantata in forza di una procura notarile a ministero del
AVV_NOTAIO del 4 settembre 2012, che, tuttavia, non risulta essere prodotta nel presente giudizio;
infatti, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità (così, Cass. 18 gennaio 2022, n. 1334; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4924; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2019, n. 24179);
pertanto, la mancata produzione della indicata procura notarile impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione;
con riferimento al ricorso proposto da NOME COGNOME, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 295 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di sospendere il giudizio benché fosse stata rappresentata la pendenza in primo grado di un giudizio di querela di falso instaurato dalla sua dante causa NOME COGNOME (nonché di altro instaurato da NOME COGNOME) per sentire accertata la falsità della firma, apparentemente a lei riconducibile, presente sui contratti di deposito titoli;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità atteso che la mancata riproduzione dell’atto di citazione del richiamato giudizio, sia pure in parte qua, non consente di apprezzare la veridicità di quanto allegato e la concludenza della doglianza;
con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 e ss. cod. cons., per aver la sentenza impugnata ritenuto che
sussistesse il contestato requisito della forma scritta;
si evidenzia che, quanto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, erano in corso giudizi per sentire accertare la falsità delle sottoscrizioni loro apparentemente riferibili presenti sui contratti e, quanto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, che la dichiarazione contenuta nei contratti di aver ricevuto copia degli stessi era nulla in quanto vessatoria;
si aggiunge, inoltre, che i ricorrenti non avevano concluso un contratto di investimento, bensì un contratto di deposito titoli;
il motivo è inammissibile;
premesso che, per le ragioni suindicate, la doglianza va esaminata solo con riferimento alla posizione di NOME COGNOME (e della sua dante causa NOME COGNOME), si osserva che la stessa non si confronta con la ratio decidendi , la quale ha accertato l’avvenuta sottoscrizione del contratto quadro da parte dell’investitrice e la consegna in suo favore della relativa copia;
priva di autosufficienza è, poi, la doglianza sia nella parte in cui deduce la proposizione di una querela di falso avverso la sottoscrizione presente sul contratto -di cui non vi è menzione neanche nella sentenza -, sia nella parte in cui fa valere la vessatorietà della clausola attestante l’avvenuta consegna della copia del documento contrattuale, trattandosi di questione per la quale non è specificata l’avvenuta allegazione nel corso del giudizio di merito;
con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ., nella parte in cui aveva ritenuto validi i contratti options (derivati) sottoscritti dalle parti benché aventi a oggetto una prestazione dal contenuto non individuabile per operatori non professionali;
il motivo è inammissibile;
trattandosi di una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, nel proporre detta questione in sede di
legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, nonché indicare in quale atto del giudizio precedente aveva effettuato tale deduzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);
il mancato assolvimento di un siffatto onere osta alla possibilità di esaminare il motivo;
con il quarto motivo si critica la sentenza di appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di gravame vertente sul rigetto delle domande di risoluzione e risarcitorie;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi parte ricorrente a rinviare all’atto di appello, senza esporne, neppure per sufficiente sintesi, il contenuto quanto alla indicazione degli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di primo grado;
-con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Regol. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190;
-il motivo è anch’esso inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata e, dunque, si presenta privo di censure specifiche avverso tale decisione;
anche il ricorso proposto da NOME COGNOME va, dunque, dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.