Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35700 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 26774/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso Legale, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 568/2019, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata in data 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
10/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione ex art. 2 del d.lgs. n. 5 del 2003 ritualmente notificata, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero RAGIONE_SOCIALE (di seguito, breviter , Banca) innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, contestando due acquisti di obbligazioni Lehman Brothers , del valore nominale di € 50.000,00 ciascuno, avvenuti il 28 giugno 2006 ed il 2 luglio 2007, e chiedendo: i ) in via principale, la declaratoria di ‘ nullità dei singoli contratti di investimento ‘ oggetto di causa per ‘ violazione dell’art. 100 -bis TUF, ovvero per difetto di forma (violazione dell’art. 23 TUF) o per mancata rinnovazione del contratto quadro ‘; ii ) in subordine, la pronuncia di ‘ risoluzione del contratto quadro, per giuridica impossibilità sopravvenuta con la conseguente invalidità dei successivi contratti di acquisto ‘; iii ) in ulteriore subordine, la pronuncia di ‘ annullamento dei contratti di intermediazione finanziaria ex art. 1439, 1394 e 1395 c.c., in quanto stipulati con dolo ed in evidente conflitto di interessi; ovvero accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 ss. c.c. ‘; iv ) ‘ in ogni caso, per l’effetto dell’accoglimento della domanda principale o di quelle subordinate, condannare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a restituire alle odierne attrici quanto rispettivamente versato per l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers e complessivamente pari ad € 111.115,11, ovvero le diverse somme che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell’acquisto al saldo ‘.
1.1. Costituitasi la Banca, che contestò le avverse pretese e formulò domanda riconvenzionale subordinata, l’adito tribunale, con sentenza del 2 maggio 2013, n. 613, respinse tutte le domande delle attrici, condannandole al pagamento delle spese di lite.
Il gravame promosso dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 febbraio 2019, n. 568, resa nel contraddittorio con la Banca suddetta.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne: i ) inammissibile la ‘ nuova ‘ domanda di nullità del ‘ contratto di deposito titoli ‘ in quanto ‘ mai formulata in primo grado ‘ dalle appellanti; ii ) infondata, giusta i richiamati princìpi sanciti da Cass., SU, n. 898/2018, la domanda di nullità formale del contratto quadro per servizi di negoziazione 22.4.2005 di cui ‘ non è mai stato contestato che sia stato sottoscritto dalle appellanti, né che detto documento sia stato loro consegnato, né che ad esso sia stata data esecuzione ‘; iii ) infondata (anche) la domanda di risoluzione dei ‘ due contratti di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE ex art. 1453 c.c., 21 Tuf e 28 e 29 Reg. Consob n.11522/98 ‘. Osservò, con riferimento ai doveri informativi dell’intermediario, che ‘ il tribunale ha dettagliatamente motivato sul punto …’, mentre ‘ le appellanti non hanno svolto alcuna specifica censura con riferimento alle argomentazioni ‘ di quest’ultimo ‘ limitandosi a ribadire l’ asserita pericolosità dei titoli in questione ‘. Opinò, pertanto, ‘ che l’istituto di credito, facendo legittimo affidamento sulla valutazione espressa dai citati organismi internazionali specializzati, non avesse alcuna ragione per porre in dubbio la solvibilità dell’emittente e la natura non particolarmente rischiosa dei titoli in questione ‘. Quanto, invece, alla ‘ adeguatezza ‘ delle operazioni, rilevò che le stesse attrici avevano indicato nell’atto d’appello ‘ una somma globale investita non superiore ad € 462.979,52, mentre, in sede di compi lazione dei questionari ex art. 28 Reg. Consob, avevano dichiarato un patrimonio liquido di € 208.000 quanto a COGNOME e di € 300.000 quanto ad COGNOME; l’investimento , dunque, concerne una percentuale tra il 20 ed il 25% del patrimonio e non certo del 50% se non del 90% come imprecisamente affermato in atto d’appello ‘. La Banca, inoltre, ‘ prima degli acquisti in oggetto, sottopose alle odierne appellanti i relativi questionari, nell’ambito dei quali entrambe dichiararono la propensione alla assunzione di un rischio medio ‘. Peraltro, ‘… anche gli altri titoli detenuti da COGNOME e COGNOME, tra i
quali quelli emessi da RAGIONE_SOCIALE , nonché da società quali RAGIONE_SOCIALE, erano di rischiosità analoga, se non superiore ‘. Circa, infine, la ‘ pretesa inadeguatezza dei titoli in quanto emessi sul mercato lussemburghese ‘, rimarcò che, ‘ nella sentenza impugnata, il tribunale ha specificamente esaminato la questione…Tale capo, correlato a quello che ha respinto la domanda di nullità per asserita violazione dell’art. 100 -bis del Tuf, …non è stato impugnato, e quindi sul punto si è formato il giudicato. Non rileva che i titoli fossero stati emessi sul mercato lussemburghese, trattandosi di circostanza di per sé non significativa, essendo la Borsa del Lussemburgo un mercato regolamentato (per giunta di un P aese facente parte dell’Unione Europea), riconosciuto dall’ordinamento italiano ; non ci si può esimere dall’osservare che, quand’anche gli allegati addebiti fossero stati riconosciuti sussistenti, essi non risulterebbero comunque connotati dal requisito della gravità dell’inadempimento necessario per l’inv ocata pronuncia di risoluzione, non essendovi motivo di ritenere che le scelte di investimento delle odierne appellanti, in ipotesi di informazioni supplementari, si sarebbero orientate diversamente alla luce della elevata reputazione goduta da Lehman Brothers presso gli investitori privati ed istituzionali e delle caratteristiche del portafoglio delle investitrici ‘.
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, Crédit RAGIONE_SOCIALE Italia RAGIONE_SOCIALEp.a. (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 TUF e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », contesta alla corte territoriale di aver erroneamente escluso la nullità, per difetto di forma, del contratto quadro del 22 aprile 2005, richiamando i princìpi rinvenibili in Cass., SU, n. 898 del 2018, malgrado la mancanza di prova dell’avvenuta consegna alle appellanti di una copia dello stesso.
1.1. Esso si rivela inammissibile.
1.2. Invero, del tutto correttamente la corte felsinea ha disatteso la doglianza con cui le appellanti avevano riproposto l’eccezione di nullità del contratto quadro del 22 aprile 2005 ‘ per mancata sottoscrizione della banca ‘. In proposito, ha richiamato i princìpi sanciti da Cass., SU, n. 898 del 2018, a tenore della quale, ‘ In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti ‘ (in senso conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 9187 del 2021 e Cass. n. 1250 del 2022). Ha precisato, inoltre, che ‘ non è mai stato contestato che il contratto quadro per servizi di investimento in data 22.4.2005 sia stato sottoscritto dalle appellanti, né che detto documento sia stato loro consegnato, né che ad esso sia stata data esecuzione ‘.
1.2.1. È evidente, dunque, che l’odierna doglianza delle ricorrenti anche volendosene sottacere il rilievo che la stessa, in realtà, investe un profilo (mancata consegna del contratto suddetto) non costituente già motivo di appello e, come tale, inammissibilmente denunciato per la prima volta in questa sede -mostra di non tenere in alcun conto: i ) la riportata, specifica affermazione della corte territoriale riguardante l’assenza di qualsivoglia precedente contestazione circa la consegna, in loro favore, di copia del medesimo contratto. Sul punto, va ribadito il principio di diritto secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte medesima, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione ( cfr . Cass. n.
27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), oggi in nessun modo denunciato. Spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019); ii ) il rilievo che il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., solleva la parte dall’onere di provare il fatto (nella specie la consegna di copia del contratto quadro alle attrici/appellanti) non specificamente contestato dal suo contraddittore ( cfr . Cass. n. 16028 del 2023).
Il secondo motivo di ricorso lamenta la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », laddove la sentenza impugnata ha considerato nuova e, quindi, inammissibile la domanda di nullità, ex art. 23 del TUF, del contratto di deposito titoli del 22 aprile 2005 perché formulata solo nel gravame e non in prime cure, dimenticando, così, quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilievo ufficioso delle nullità di protezione.
2.1. Anche questa censura risulta inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
2.2. È opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242) ed è alla luce dei principi affermati in quella sede (peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022) che deve essere letta e confermata (sia pur con le precisazioni che seguiranno) la motivazione della bolognese.
2.2.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che , nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
2.2.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che
l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del proce sso, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 20713 del 2023).
2.2.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (dalle odierne ricorrenti proposta, per la prima volta, in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) poggiava su circostanze di fatto (l’assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della banca, o di un suo delegato, del contratto di deposito titoli del 22 aprile 2005, nonché il preteso omesso adeguamento di quest’ultimo alla normativa ‘ di cui al d.lgs. n. 415/1996 ed al TUF ‘) che le attrici/appellanti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, la RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale, i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità di quel contratto da esse invocata pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso. La quaestio nullitatis dalle stesse sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc . civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
2.2.4. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata, atteso che non risulta da quest’ultima l’avvenuta tempestiva allegazione, fin dal primo grado, ad opera delle appellanti (che, in questa sede, nemmeno hanno specificamente dedotto di averlo fatto, indicando il corrispondente atto processuale in cui ciò sarebbe accaduto) delle circostanze fattuali idonee a fondare la successiva rilevazione officiosa della invocata nullità contrattuale.
2.3. Esigenze di completezza impongono di rimarcare, peraltro, che nemmeno è dato comprendere l ‘effettiva incidenza di tale mancata rilevazione ufficiosa sul concreto oggetto e sull’esito della lite, atteso che tale omissione avrebbe riguardato un contratto (quello di deposito titoli) che nulla ha a che vedere (concernendo, appunto, il deposito in custodia e, cioè, i doveri dell’intermediario successivi all’acquisto dei titoli: doveri mai contestati) con la validità, o non, degli ordini di acquisto negoziat i nell’ambito del diverso contratto quadro per servizi di negoziazione.
Il terzo ed il quarto di ricorso denunciano, rispettivamente:
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 28 Reg. Consob n. 16126/98 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », perché era ‘ evidente ‘ la violazione, da parte della Banca, dei doveri informativi a suo carico in dipendenza di una cronistoria delle ‘ tappe del dissesto della Lehman Brothers’;
IV) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 16126/98 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », atteso che la ‘ elevata pericolosità ‘ dei titoli in questione rendeva la operazione ‘ del tutto inadeguata alla tipologia delle investitrici ‘ le quali avrebbero dovuto essere di tanto ‘ avvertite ‘.
3.1. La censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., contenuta nel terzo motivo, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
3.1.1. Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire
al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi ( cfr. sostanzialmente in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24945 del 2020; Cass. n. 3612 del 2022).
3.1.2. Invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso ( cfr . Cass. n. 24945 del 2020; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006).
3.1.3. Nella specie, invece, le ricorrenti non hanno in alcun modo indicato, né riportato, il contenuto del loro atto di appello, così rendendo la loro odierna doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.
3.2. Le altre censure di cui ai motivi in esame sono scrutinabili congiuntamente perché inficiate dalle medesime cause di inammissibilità.
3.2.1. Giova ricordare, innanzitutto, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (unico invocato nei motivi suddetti) può rivestire la forma della violazione di legge -intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato -e della falsa applicazione di norme di diritto, quest’ultima intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur
corretta, interpretazione ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come si è già parzialmente anticipato ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘), la corte distrettuale, nel disattendere il terzo ed il quarto motivo di gravame concernenti il mancato accoglimento della loro domanda di risoluzione contrattuale fondata sulla pretesa inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e sulla invocata inadeguatezza delle operazioni de quibus , ha rimarcato:
i ) con riferimento ai doveri informativi della Banca intermediaria, che ‘ il tribunale ha dettagliatamente motivato sul punto, osservando come, al momento degli acquisiti, l’emittente Lehman Brothers godesse di un rating assai elevato presso le principali agenzie internazionali (in particolare di categoria A1 per Moody’s e A+ per RAGIONE_SOCIALE), che esprimeva una valutazione estremamente positiva e rassicurante circa la solvibilità della società, e come tale rating sia stato mantenuto sino al giorno della dichiarazione di fallimento del 15 settembre 2009, circostanza che evidenzia la mancata percezione, da parte delle suddette agenzie specializzate e in generale del mercato finanziario, dell’esistenza di un rischio default ; ha anche rilevato, in proposito, che l’unico fatto allegato dalle attrici a dimostrazione della possibilità di apprezzare l’insolvenza della Lehmann Brothers, consistente nella chiusura nell’agosto del 2007 della banca destinata ai prestiti subprime , con eliminazione di 1200 posti di lavoro, perdita di 25 milioni di dollari e riduzione dell’avviamento commerciale di 27 milioni di dollari, non rappresentava, in realtà, un elemento significativo per un gruppo che fatturava oltre 4 miliardi di dollari, come provato dalle valutazioni positive circa le performance del gruppo medesimo espresse successivamente a tale operazione dalla stampa economica specializzata. In proposito, le appellanti non hanno svolto alcuna specifica censura con riferimento alle argomentazioni sopra sinteticamente riportate, limitandosi a ribadire l’asserita ‘pericolosità’ dei titoli in questione. Deve aggiungersi, al riguardo, che, come risulta dal doc. 25 prodotto in primo grado dalla banca oggi appellata e mai contestato, secondo la definizione della scala di rating di RAGIONE_SOCIALE & RAGIONE_SOCIALE‘s, il rating ‘A’ relativo ai titoli di debito con durata superiore ad un anno ha il significato di ‘forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma con una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economich e’ e i titoli dotati di tale rating rientrano nella categoria ‘Investimento’ e non ‘Speculativa’. Deve pertanto ritenersi che l’istituto di credito, facendo legittimo affidamento sulla valutazione espressa dai citati organismi internazionali specializzati, non avesse alcuna ragione per porre in dubbio la
solvibilità dell’emittente e la natura non particolarmente rischiosa dei titoli in questione ‘;
ii ) quanto alla ‘ adeguatezza ‘ delle operazioni, che le stesse attrici avevano indicato nell’atto d’appello ‘ una somma globale investita non superiore ad € 462.979,52, mentre, in sede di compilazione dei questionari ex art. 28 Reg. Consob, avevano dichiarato un patrimonio liquido di € 208.000 quanto a COGNOME e di € 300.000 quanto ad COGNOME; l’investimento , dunque, concerne una percentuale tra il 20 ed il 25% del patrimonio e non certo del 50% se non del 90% come imprecisamente affermato in atto d’appel lo. Per quanto riguarda, poi, la pretesa pericolosità dei titoli, si è già detto in occasione dell’esame del motivo precedente. Per ciò che concerne la asserita assenza di informazioni circa la propensione al rischio, si osserva che, diversamente da quanto affermato dalla difesa appellante, la banca, prima degli acquisti in oggetto, sottopose alle odierne appellanti i relativi questionari, nell’ambito dei quali entrambe dichiararono la propensione alla assunzione di un rischio medio. Deve allora ritenersi che le obbligazioni Lehman fossero adeguate rispetto al profilo dichiarato, sia alla luce delle considerazioni sopra svolte circa la non particolare rischiosità delle stesse, sia tenuto conto del fatto che anche gli altri titoli detenuti da COGNOME e COGNOME, tra i quali quelli emessi dalla americana Merril RAGIONE_SOCIALE , nonché da società quali RAGIONE_SOCIALE, erano di rischiosità analoga, se non superiore ‘;
iii ) circa, infine, la ‘ pretesa inadeguatezza dei titoli in quanto emessi sul mercato lussemburghese, privi di prospetto informativo e riservati ad investitori istituzionali su mercati non regolamentati ‘, che, ‘ nella sentenza impugnata, il tribunale ha specificamente esaminato la questione ritenendo che: «Non si rileva infine che le operazioni contestate siano state eseguite al di fuori dei mercati regolamentati, vertendosi in ipotesi di negoziazioni individuali realizzate all’interno dei Sistemi Scambi Organizzati». Tale capo, correlato a quello che ha respinto la domanda di nullità per asserita violazione dell’art. 100 -bis del Tuf con la motivazione che, una volta decorsi dodici mesi dal collocamento senza prospetto dei titoli presso investitori istituzionali sul mercato primario, la rivendita degli stessi titoli a privati risparmiatori sul
mercato secondario deve considerarsi del tutto legittima, non è stato impugnato, e quindi sul punto si è formato il giudicato. Non rileva che i titoli fossero stati emessi sul mercato lussemburghese, trattandosi di circostanza di per sé non significativa, essendo la Borsa del Lussemburgo un mercato regolamentato (per giunta di un paese facente parte dell’Unione Europea), riconosciuto dall’ordinamento italiano ‘.
3.2.3. La medesima corte, infine, ha puntualizzato che ‘ non ci si può esimere dall’osservare che, quand’anche gli allegati addebiti fossero stati riconosciuti sussistenti, essi non risulterebbero comunque connotati dal requisito della gravità dell’inadempimento necessario per l’invocata pronuncia di risoluzione, non essendovi motivo di ritenere che le scelte di investimento delle odierne appellanti, in ipotesi di informazioni supplementari, si sarebbero orientate diversamente alla luce della elevata reputazione goduta da Lehman Brothers presso gli investitori privati ed istituzionali e delle caratteristiche del portafoglio delle investitrici ‘.
3.2.4. Appare evidente, dunque, che, così argomentando, la corte territoriale ha inteso opinare non solo che la Banca, facendo legittimo affidamento sulla valutazione espressa dai citati organismi internazionali specializzati, non aveva alcuna ragione per porre in dubbio la solvibilità dell’emittente e la natura non particolarmente rischiosa dei titoli in questione, ma anche che le operazioni di acquisto di questi ultimi (effettuate, giova ricordarlo, il 28 giugno 2006 ed il 2 luglio 2007, dunque, rispettivamente oltre tre e due anni prima del default della società emittente, dichiarato solo il successivo 15 settembre 2009) dovevano considerarsi adeguate alla natura di investitrici con propensione di rischio medio dichiarata dalle stesse ricorrenti in ragione delle loro conoscenze desunte dalla tipologia di operazioni fino ad allora effettuate. Si è al cospetto, dunque, di accertamenti chiaramente di natura fattuale, non ulteriormente sindacabili, in questa sede, se non per vizio motivazionale (qui, peraltro, in nessun modo dedotto) nel ristretto limite in cui ciò è ancora consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 15 febbraio 2019).
3.2.5. Le ricorrenti insistono oggi nel sostenere la inadeguatezza delle operazioni in relazione al loro profilo di rischio e che la banca intermediaria non aveva adempiuto gli obblighi informativi a suo carico (dilungandosi, nel terzo motivo, in una esposizione del le ‘ tappe del dissesto ‘ della Lehman Brothers evidentemente irrilevante in questa sede, dal momento che la predetta cronistoria parte -cfr . pag. 10 del ricorso -con un primo riferimento all’agosto 2007 che è comunque successivo agli ordini di cui oggi si discute, risalenti al giugno 2006 ed al luglio 2007), mostrando così di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, sul punto, di quanto sancito dal giudice di merito, totalmente dimenticando, però, che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando
così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023).
3.3. Esigenze di completezza, infine, impongono di sottolineare che la corte d’appello (oltre a dichiarare infondate le doglianze ora riproposte, con i motivi in esame, della RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE) ha anche precisato che ‘… quand’anche gli addebiti fossero stati riconosciuti esistenti, essi non risulterebbero comunque connotati dal requisito della gravità dell’inadempimento necessario per l’invocata pronuncia di risoluzione …’ ( cfr . pag. 11 della sentenza impugnata), così ancorando la sua decisione ad una ratio ulteriore ed autonoma rispetto a quella con cui è stata ritenuta la insussistenza di qualsivoglia inadempimento della Banca.
3.3.1. La predetta affermazione della corte distrettuale -che si fonda, oltretutto, su di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ( cfr . Cass. n. 12182 del 2020; Cass. n. 6401 del 2015) -non è stata specificamente censurata, sicché l’esame dei profili di doglianza formulati con
il terzo ed il quarto motivo dovrebbe considerarsi addirittura precluso in applicazione del principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , della sentenza ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
4. In conclusione, l’odierno ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità a loro carico in via solidale e regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e le condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile