Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35839 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36360/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2595/2019, depositata il 17 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della RAGIONE_SOCIALE (poi, incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi relativi all’esecuzione di un’operazione di investimento mobiliare;
la Corte di appello ha riferito che a fondamento della domanda proposta l’attore aveva allegato che, a seguito dell’avvertenza dell’intermediario in ordine all’inadeguatezza dell’operazione, non aveva impartito per iscritto alcun ordine di esecuzione e che dopo l’acquisto del titolo la banca non si era mai premurata di informarlo in ordine all’andamento negativo del titolo;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando che: dalla documentazione acquisita emergeva che la banca aveva rappresentato l’inadeguatezza dell’operazione e che ciononostante l’investitore aveva ordinato l’esecuzione dell’operazione per iscritto; l’intermediario non era tenuto a uno speciale obbligo di monitoraggio del livello di rischio dei titoli in deposito e, comunque, il default dell’emittente era stato improvviso e non preceduto da segnali di allarme; non vi era prova del dedotto conflitto di interessi;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, secondo comma, 116 e 217 cod. proc. civ. e 16, quinto comma, 18 e 34 del contratto quadro del 6 dicembre 2017, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ;
in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non obbligatoria la valutazione di adeguatezza dell’operazione
e, inoltre, ha accertato che l’investitore era stato informato dell’inadeguatezza della stessa e ciononostante aveva ordinato per iscritto l’esecuzione della stessa;
lamenta, altresì, che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta sul relativo modulo d’ordine;
il motivo è inammissibile;
va, in primo luogo, rilevato che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha ritenuto che non fosse dovuta la valutazione di adeguatezza in ordine all’operazione ordinata dall’investitore, ma ha affermato che l’intermediario aveva effettuato tale valutazione e comunicato l’esito negativo al cliente con annotazione effettuata sul retro dell’ordine di acquisto ;
pertanto, nella parte in cui si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la «non obbligatorietà della valutazione di adeguatezza» la doglianza non si confronta con la ratio decidendi , cui è estranea una siffatta argomentazione;
in secondo luogo, il giudice di appello ha accertato che l’esito della valutazione di non adeguatezza è stato comunicato all’investitore, desumendo ciò dalla sottoscrizione, allo stesso riferibile, apposta a tergo della predetta annotazione;
il ricorrente contesta -recte , dichiara di non ricordare -di aver sottoscritto una siffatta comunicazione e, comunque, di aver dato ordine scritto di esecuzione dell’operazione;
ciò posto, si osserva che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede l’allegazione
che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);
pertanto, laddove, come nel caso in esame, si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle prove, la censura non è, in generale, ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), che, tuttavia, nel caso in esame, non è stato ritualmente prospettato con l’indicazione di specifici fatti storici asseritamente non esaminati e, comunque, non sarebbe prospettabile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura;
-infine, la Corte di appello ha riferito di aver accertato l’autenticità della contestata sottoscrizione apposta a tergo della segnalazione di non adeguatezza dell’operazione all’esito della valutazione degli elementi istruttori offerti, senza necessità di procedere a consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta inidonea a smentire le risultanze emergenti da tali elementi;
sul punto, si osserva che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non per vizi attinenti alla motivazione (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7472), che, tuttavia, nel caso in esame non sono stati prospettati e, comunque, per i motivi
indicati in precedenza, non avrebbero potuto essere articolati stante la preclusione di cui all’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ.;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f., 18, sesto comma, contratto quadro del 6 dicembre 2007 e del Regolamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che il rapporto controverso aveva a oggetto la prestazione dello specifico servizio di consulenza in materia di investimenti , comportante l’assunzione da parte della banca di verificare periodicamente l’adeguatezza del portafoglio del cliente;
critica, inoltre, la decisione di appello per aver escluso l’esistenza di rischi di default dell’emittente e l’operatività degli obblighi informativi previsti dall’adesione al regolamento del RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
in merito alla contestazione delle affermazioni contenute nella sentenza secondo cui il contratto concluso dalle parti aveva a oggetto «una normale attività di prestazione di generica assistenza» dell’investitore, senza assunzione da parte dell’intermediario di un obbligo di monitoraggio del titolo acquistato e che, comunque, che nel periodo in esame non erano emersi segnali d’allarme in ordine alla solvibilità dell’emittente, la doglianza si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede, impingendo valutazioni riservate al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
-in ordine, poi, alla mancata considerazione dell’adesione al regolamento del RAGIONE_SOCIALE, la censura non si confronta con la ratio decidendi , vertente non già sull’inesistenza di uno specifico obbligo informativo ivi previsto, bensì nell’insussistenza del suo presupposto rappresentato dalla registrazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di «variazione significativa del livello di rischio», che la Corte di appello ha ritenuto non essere stata elaborata prima che l’emittente accedesse
alla procedura concorsuale e, dunque, che divenisse noto il suo default ; – pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.