Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35782 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21770/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultim i due in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bergamo, alla INDIRIZZO, in persona del suo procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME COGNOME), rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al INDIRIZZO.
– controricorrenti –
avverso la sentenza, n. cron. 89/2019, della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA depositata in data 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 18 gennaio 2012, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito, breviter , RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Mantova, esponendo: a ) di essere stati contattat i, agli inizi dell’anno 2001, dal COGNOME (all’epoca dipendente di quella RAGIONE_SOCIALE), il quale ‘ promise loro che, se avessero trasferito presso la predetta banca il loro patrimonio mobiliare, si sarebbe incaricato personalmente della sua gestione ‘, altresì assicurando che detto patrimonio sareb be stato adeguatamente valorizzato e che il capitale non avrebbe subito perdite perché gli investimenti avrebbero sempre avuto caratteristiche molto prudenziali; b ) di avere fatto presente al COGNOME che essi ‘ avevano una propensione al rischio molto bassa e che venivano da una esperienza deludente presso la RAGIONE_SOCIALE del Monte di Parma s.p.a., dove avevano già subito significative perdite a fronte degli investimenti proposti da quest’ultima ‘; c ) che, successivamente, disposero il trasferimento del loro patrimonio mobiliare, ammontante a Lire 2.190.000.000 ed il ‘ COGNOME si assunse l’incarico di gestirlo con la finalità di valorizzarlo, con investimenti a basso profilo di rischio ‘; d ) che, in costanza di rapporto, anche dopo la cessazione della collaborazione lavorativa del COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, gli stessi si interfacciarono direttamente con l’ ex
dipendente, il quale, a loro dire, ne aveva rendicontato falsamente la posizione patrimoniale, tenendoli all’oscuro dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari da lui posta in essere; e ) che, da ultimo, insospettiti dalle risposte da lui ricevute negli anni 2008-2009, il 26 gennaio 2009 si recarono presso la filiale della RAGIONE_SOCIALE per ottenere indicazioni in merito alla loro situazione patrimoniale/finanziaria; f ) che, in tale occasione, appresero che il loro patrimonio era stato eroso da operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati che avevano generato delle minusvalenze; g ) che, tuttavia, le operazioni di compravendita di strumenti finanziari disposte negli anni da parte degli investitori erano nulle, invalide ovvero risolvibili, per una serie di ragioni legate alla lamentata violazione di norme dettate dal T.U.F. e/o dai Regolamenti Consob. Chiesero, pertanto: i ) in via principale, dichiararsi la nullità o l’annullamento o l’inefficacia o l’inopponibilità e comunque l’invalidità di tutti gli atti (contratti quadro; negozi/contratti/operazioni in derivati; linee di credito concesse nel tempo; gestioni di portafogli di investimento; conti correnti) specificamente indicati, con conseguente condanna della banca (anche ex artt. 2049 e 1228 cod. civ) e/o del COGNOME, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa fra loro, al pagamento di un importo non inferiore ad € 612.320,50, salva migliore determinazione in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali; ii ) in subordine, accertarsi e dichiararsi l’inadempimento contrattuale di parte convenuta per effetto delle violazioni specificamente indicate, e, quindi, la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., dei negozi, contratti, operazioni predetti; l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e/o del dipendente e la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE stessa e/o del dipendente, di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e, conseguentemente, condannarsi la banca (anche ex artt. 2049 e 1228 cod. civ.) e/o il COGNOME, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa fra loro, a restituire agli attori, ex artt. 2033 e 1815 cod. civ., tutte le prestazioni dai medesimi effettuate e quantificate in un importo non inferiore ad € 612320,50, salva migliore determinazione in corso di causa.
1.1. Costituitisi la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, che contestarono, ciascuno per quanto di propria ragione, le avverse pretese, l’adito tribunale, con sentenza
del 5 marzo 2015, n. 251, rigettò tutte le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Il gravame promosso dalla COGNOME e dal COGNOME avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Brescia (con la sola esclusione della sua pronuncia condannatoria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in relazione alla quale l’impugnazione fu accolta per insussistenza dei presupposti di legge), con sentenza del 17 gennaio 2019, n. 89, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE suddetta e con NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, originario appellato medio tempore deceduto.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i ) ritenne sussistenti i requisiti di forma-contenuto dei contratti di negoziazione, di deposito titoli, di conto corrente e degli ordini di borsa; ii ) respinse le doglianze degli appellanti relative alla pretesa violazione, da parte della banca intermediaria, degli obblighi informativi e dei princìpi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale; iii ) considerò la responsabilità precontrattuale di natura aquiliana sottoposta alla prescrizione quinquennale; iv ) negò la lamentata violazione delle norme in materia di adeguatezza degli investimenti e di conflitto di interessi; v ) escluse la dedotta falsità delle rendicontazioni del COGNOME; vi ) considerò generiche le censure relative alla nullità del contratto di conto corrente e quella concernente la nullità della causa dei contratti derivati; vii ) negò la configurabilità, nella complessiva vicenda esposta dagli appellanti, delle fattispecie di gestione surrettizia e/o infedele; viii ) escluse la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità dei contratti ex officio ; ix ) rigettò le censure volte ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti per carenze organizzative della banca intermediaria; x ) ritenne inammissibile ed infondata l’eccezione di incapacità a deporre dei testi indotti dalla banca ed attendibili le loro dichiarazioni; xi ) negò l’ammissione della consulenza tecnica di ufficio invocata dagli attori/appellanti al fine di accertare il grado di rischiosità dei derivati, il loro grado di asimmetria, l’eventuale percezione di commissioni occulte; xii ) respinse le censure della COGNOME e del COGNOME relativa all’usura rimarcando che, « costituisca, o meno, la definizione dei DM periodici
di rilevazione del TEGM fatto notorio, e non atto amministrativo, certo è che la parte appellante neppure ha allegato quale sarebbe stato, a suo dire, il tasso soglia applicabile all’atto della formazione dei singoli contratti di conto corrente, nonché delle relative successive variazioni, in relazione al contenuto delle pattuizioni contrattuali ivi indicate. La richiesta di accertamento a mezzo CTU dell’eventuale superamento del tasso soglia assume, pertanto, manifesto carattere esplorativo e risulta, pertanto, inammissibile ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a dodici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, depositando analoga memoria, nonché RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEUBI RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere scrutinata l’eccezione con cui i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dedotto che la procura speciale ad litem conferita da NOME COGNOME e NOME COGNOME ai propri difensori non abiliti questi ultimi ad agire, in questa sede, anche nei loro confronti.
1.1. Essa si rivela insuscettibile di accoglimento.
1.2. Invero, la procura suddetta così testualmente recita: ‘ I signori COGNOME NOME e COGNOME NOME delegano a rappresentarli, difenderli ed assisterli nel presente giudizio in Cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE), per la cassazione della sentenza n. 89/2019 pubblicata dalla Corte d’Appello di Brescia Prima Sezione Civile, il 17.01.2019, resa in esito al giudizio iscritto al n.r.g. 705/2015 dalla Corte d’Appello di Brescia, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre controricorso, ricorso incidentale, presentare memorie, discutere la causa, transigere e conciliare, farsi sostituire, rinunciare agli atti della procedura, accettare l’altrui rinuncia, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME […[, nonché gli AVV_NOTAIO.ti NOME di
NOME e NOME di NOME eleggendo domicilio presso lo studio di questi ultimi ‘.
1.3. Deve osservarsi, poi, che, come recentemente sancito da Cass., SU, n. 36057 del 2022, « In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti ».
1.4. Proprio alla stregua dell’ultima parte dell’ appena riportato principio, dunque , ritiene il Collegio che, sebbene la menzionata procura (innegabilmente conferita per l’impugnazione, innanzi a questa Corte , della sentenza n. 89/2019 della Corte di appello di Brescia) indichi solo la ‘ RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE) ‘ come controparte del proponendo ricorso per cassazione, tanto non consente, di per sé, di concludere, con certezza, che, con ciò, i ricorrenti intendessero escludere NOME COGNOME e NOME COGNOME, peraltro già parti nel precedente giudizio di appello che ha deciso cause (contro il loro dante causa e la banca) certamente scindibili, ma legate dalla comunanza dei rispettivi presupposti di fatto.
Allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, poi, il Collegio ritiene opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale riguardanti le tipologie di vizi (violazione e/o falsa applicazione di legge, anche
processuale; vizio motivazionale; omesso esame di fatti controversi e decisivi) ivi concretamente (e spesso cumulativamente) prospettati.
2.1. Orbene il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e C ass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: i ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); iii ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,
bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
2.1.1. Come puntualizzato da Cass. nn. 16303, 11299 e 28385 del 2023 ( cfr . nelle rispettive motivazioni), poi, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »).
2.1.2. È configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).
2.1.3. In altri termini, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda
fattuale non sono sindacabili in Cassazione ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017).
2.1.4. Merita di essere ricordato, infine, che: i ) allorquando l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo (tali dovendosi correttamente qualificare quelli oggi ascritti dagli odierni motivi di ricorso quinto, sesto e, in parte, dodicesimo, alla decisione qui impugnata), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale (cfr. Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969); ii ) questa Corte ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28385 del 2023; Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017)) ha già condivisibilmente affermato che la stessa, allorquando sia denunciato un error in procedendo , essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , è necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ” fatto processuale ” di cui richiede il riesame. Sicché il corrispondente motivo in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli ( cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007).
2.2. Passando al vizio di motivazione, esso, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 17 gennaio 2019), non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando, come si è già anticipato, solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ( cfr. Cass. n. 30878 del 2023).
2.2.1. Inoltre, la già indicata nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;
Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘contraddittorietà’ (cfr. Cass. n. 7090 del 2022 ; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
2.2.2. L’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda, dunque, un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
2.2.3. Resta solo da aggiungere, infine, che: i ) la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione
impugnata ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998); ii ) Cass., SU, n. 8053 del 2014, interpretando il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; iii ) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è data la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un d eterminato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete ( cfr . Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 10599 del 2021); iv ) « Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa » ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022); v ) sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di
merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); vi ) avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., qui applicabile ratione temporis (posto che il giudizio di appello venne instaurato dagli odierni ricorrenti, nel 2015, come merge dall’epigrafe della sentenza oggi impugnata. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che ‘ Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ‘), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’on ere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. n. 26934 del 2023; Cass. n. 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014).
Tutto ciò premesso, può procedersi all’esame dei motivi formulati dal COGNOME e dalla COGNOME, fin da ora precisandosi, peraltro, che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comm a 1, cod. proc. civ. e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede la necessaria adozione di formule sa cramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, è sufficiente che l’illustrazione del motivo abbia un contenuto univoco che renda chiaramente riconducibile la censura ad una delle cinque ragioni di impugnazione di cui alla citata norma ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28696 del 2023; Cass. n. 25500 del 2022; Cass. n. 10862 del 2018; Cass. n. 26310 del 2017; Cass. n. 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014).
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 23, 24 TUF; agli artt. 30, 37, 47 del Regolamento Consob n. 11522/1998; all’art. 119 TUB (D.LGS. n. 385/1993; agli artt . 1325, 1326, 1352 c.c. », contesta alla corte territoriale di avere ritenuto erroneamente sussistenti i requisiti di forma-contenuto dei contratti di negoziazione, di deposito titoli, di conto corrente e degli ordini di borsa.
4.1. Esso si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
4.2. Innanzitutto, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n.
6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr . Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011).
4.2.1. È sicuramente vero, peraltro, che, « In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati » ( cfr ., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (nei sensi precedentemente ricordati), in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. Né a tanto potrebbe porre rimedio il contenuto della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.,
esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove ( cfr., ex multis , Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non può attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso.
4.3. Affatto correttamente, poi, la corte bresciana ha disatteso la doglianza con cui le appellanti avevano riproposto l’eccezione di insussistenza dei requisiti di forma-contenuto dei contratti di negoziazione, di deposito titoli, di conto corrente.
4.3.1. In proposito, infatti ( cfr., amplius , pag. 67-75 della sentenza impugnata), quel giudice: i ) ha richiamato i princìpi sanciti da Cass., SU, n. 898 del 2018, a tenore della quale, ‘ In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti ‘ (in senso conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 9187 del 2021 e Cass. n. 1250 del 2022); ii ) ha precisato, altrettanto correttamente, che ‘ lo stesso principio è stato affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16070 del 18 giugno 2018, 14646 del 6 giugno 2018 e 14243 del 4 giugno 2018, con riferimento ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993. Esso, pertanto, opera sia per i (numerosi) contratti quadro susseguitisi nel tempo e per le relative integrazioni, riferite agli investimenti in contratti derivati, sia per il contratto di deposito titoli, sia, infine, per quelli di conto corrente e di apertura di credito in c/c ‘.
4.3.2. La stessa corte ha accertato pure che ‘ tutti i predetti contratti sono stati sottoscritti personalmente dagli odierni appellanti e degli stessi è
stata fatta debitamente consegna a questi ultimi ‘ ( cfr . pag. 74 della medesima sentenza).
4.3.3. È evidente, dunque, che l’odierna doglianza dei ricorrenti, laddove insiste nella mancata consegna e/o accettazione di alcuni di quei contratti o nella carenza, in alcuni di essi, delle sottoscrizioni dei clienti, mostra di non tenere in alcun conto la riportata, specifica affermazione contraria della corte territoriale, che, peraltro, si fonda su accertamenti di carattere fattuale qui non ulteriormente sindacabili. Fermo restando, comunque, che ove detta censura volesse intendersi come diretta ad ascrivere alla corte territoriale di essere incorsa in una sorta di ‘ svista ‘, non essendosi accorta della mancanza dell’accettazione e/o delle sottoscrizioni predette, si sarebbe al cospetto di una censura da farsi valere, eventualmente, con il diverso rimedio della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
4.3.4. Conclusioni affatto analoghe valgono anche con riferimento all’ulteriore profilo del motivo in esame riguardante l’asserita carenza di sottoscrizione di alcuni ordini di acquisto, della cui avvenuta produzione in giudizio la corte d’appello espressa mente ha dato atto, sebbene ai diversi fini dalla medesima indicati ( cfr., amplius , pag. 53-54 della menzionata sentenza).
4.4. Quanto, infine, all’invocato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rileva il Collegio che, essendosi chiaramente al cospetto, nella specie, di una ipotesi cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto , i ricorrenti avevano l’onere, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro divers e ( cfr . la giurisprudenza di legittimità richiamata alla fine del precedente § 2.2.3. di questa motivazione): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
II) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 21, 23 TUF; agli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 1218 e 2946 cod. civ. ». Si contesta alla corte territoriale di avere erroneamente rigettato le doglianze degli appellanti relative alla violazione degli obblighi informativi e dei princìpi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale e per aver erroneamente ritenuto la responsabilità precontrattuale di natura aquiliana sottoposta alla prescrizione quinquennale;
III) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 21 TUF ed agli artt. 28 e 29 Del. Consob, 11522/98 ». Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli investimenti eseguiti fossero adeguati al profilo di rischio degli odierni ricorrenti, in considerazione di quello elevato da essi dichiarato nei documenti relativi alla loro profilatura del 2 novembre 2000 e del 28 giugno 2001, senza contare che gli stessi erano stati classificati ‘ clienti al Dettaglio ‘ nel documento di profilatura datato 11 novembre 2008, a prescindere dal fatto che non vi è alcuna prova che i ricorrenti predetti abbiano posto in essere le operazioni in derivati né che avessero le conoscenze e l’esperienza per comprenderne l’operativit à;
IV) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 21 TUF ed agli artt. 27 e 45 Del. Consob, 11522/98 ». Si critica la decisione della corte bresciana nelle parti in cui ha rigettato la doglianza degli appellanti relativa all’inadempimento della banca per aver posto in essere gli investimenti di cui si discute in una situazione di conflitto di interessi.
5.1. Questi motivi sono scrutinabili congiuntamente perché tutti inficiati dalle medesime cause di inammissibilità.
5.2. Innanzitutto, anch’essi prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il
compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure. Sul punto, dunque, è sufficiente richiamare quanto si è già detto nei precedenti § 4.2. e 4.2.1. di questa motivazione e la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata.
5.3. Quanto, poi, all’ivi invocato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ribadito che (come si è già detto al § 4.4. scrutinando il primo motivo) si è chiaramente al cospetto, nella specie, di una ipotesi cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto , i ricorrenti avevano l’onere, per evitare l’inammissibilità dei motivi ex art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appell o, dimostrando che esse erano tra loro diverse ( cfr . la giurisprudenza di legittimità richiamata alla fine del precedente § 2.2.3. di questa motivazione): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus .
5.4. Circa, invece, le lamentate violazioni e false applicazioni delle indicate norme di diritto, il Collegio -richiamate, preliminarmente, le considerazioni generali su tale tipologia di vizio esposte nel precedente § 2.1. di questa motivazione -rileva che, come si è già sinteticamente anticipato ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘), la corte distrettuale, disattendendo i corrispondenti motivi di gravame: i ) ha respinto le doglianze degli appellanti relative alla pretesa violazione, da parte della banca intermediaria, degli obblighi informativi e dei princìpi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale; ii ) ha considerato la responsabilità precontrattuale di natura aquiliana sottoposta alla prescrizione quinquennale; iii ) ha negato la lamentata violazione delle norme in materia di adeguatezza degli investimenti e di conflitto di interessi.
5.4.1. In particolare, la stessa, con esaustiva e logica motivazione: i ) ha rimarcato che, « contrariamente a quanto affermato da parte appellante, dalla analitica riproduzione delle prospettazioni in fatto così come articolata nell’atto di citazione di primo grado , non emerge affatto alcuna specifica individuazione di quali, tra le numerose operazioni effettuate, avrebbero in concreto cagionato la perdita lamentata, ciò non potendosi desumere dalla
semplice indicazione di versamenti e prelievi, riferiti ai singoli rapporti contrattuali. Individuazione (mancata) che sarebbe risultata di grande importanza, non essendo l’intermediario in un rapporto di negoziazionericezione ordini -tenuto a risponde re sul piano oggettivo dell’esito infausto del singolo investimento, né, ancor meno, della perdita complessiva derivante dall’andamento complessivo degli investimenti, ma solo per responsabilità, su base soggettiva, conseguente al pregiudizio correlato all ‘omessa diligente attuazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal contratto » ( cfr . pag. 59 della sentenza impugnata); ii ) ha accertato l’avvenuta consegna al COGNOME ed alla COGNOME del documento sui rischi generali degli investimenti in occasione della sottoscrizione, da parte loro, sia del primo contratto quadro del 2 novembre 2000 che di tutti quelli successivi. Ha puntualizzato, peraltro, affatto correttamente, che detto documento « è ovviamente finalizzato a rendere consapevole il potenziale investitore dei rischi cui potrà andare incontro nel prosieguo del rapporto e descrive, tra l’altro, i rischi correlati all’investimento in strumenti finanziari. Con ogni evidenza, da tale documento non può evincersi la caratterizzazione del rischio correlata ad ogni singolo ordine di investimento, perché la funzione del documento in questione, come da esso stesso chiarito, è soltanto quella di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti e alle gestioni. La consegna del documento generale sui rischi non può, quindi, da sé sola, fornire prova dell’intervenuto adempimento degli obblighi di informazione posti a carico dell’intermediario » ( cfr . pag. 55-56 della menzionata sentenza); iii ) ha descritto, minuziosamente, il contenuto delle informazioni rese dagli appellanti alla banca compilando il questionario da questa sottopostogli ( cfr . pag. 57-58 della citata sentenza) ed ha concluso che, dalle dichiarazioni ivi rinvenibili, poteva presumersi un’adeguata conoscenza della materia in capo agli appellanti. Dichiarazioni -ha precisato la corte -« da ritenersi di particolare rilievo in quanto -coerentemente con quelle precedenti, correlate ai contratti quadro ed alle relative integrazioni, nelle quali essi avevano affermato di avere un’alta esperienza in titoli, un’alta propensione al rischio e di voler conseguire obbiettivi di rendimento in termini di rivalutabilità -atte a
ricostruire una complessiva valutazione delle caratteristiche dell’investitore, in termini di profilo di rischio, fondata non già soltanto sulle intenzioni espresse per il futuro ma anche, e soprattutto, sulla base delle condotte sistematicamente e non occasionalmente tenute nel passato »; iv ) quanto al tema degli obblighi informativi ed alla adeguatezza delle operazioni ( cfr., amplius , pag. 75-79 della medesima sentenza), ha disatteso, innanzitutto, la censura degli appellanti riguardanti l’affermazione della ritenuta irrilevanza della presunta non compatibilità con il Regolamento Consob allora in vigore (n. 11522/98) di quello richiamato nel modulo (n. 10.943/97). Sul punto, ha confermato « quanto ritenuto del giudice di prime cure, manifesta essendo la rilevanza soltanto del rispetto della disciplina normativa in vigore al momento della stipulazione del contratto, indipendentemente dall’eventuale erroneo richiamo, in quest’ultimo, alla precedente circolare ». Ha precisato, poi, significativamente, che « il pregiudizio lamentato per perdita del patrimonio mobiliare -ammesso che debba riferirsi alle operazioni in contratti derivati, e non ad altre operazioni -deve presumersi determinato in epoca successiva a quella della sottoscrizione del primo dei questionari (dicembre 2007), in concomitanza del quale veniva dichiarata una provvista di euro 500.000, con soglia perdite di euro 250.000, posto che, in data successiva (ottobre 2008), la provvista era stata maggiorata di ben euro 100.000, con incremento della soglia perdite sino ad euro 300.000, il che non avrebbe avuto senso alcuno laddove l’investimento effettuato in precedenza avesse generato perdite anziché profitti. Ne consegue che il pregiudizio stesso non può ricondursi, sul piano causale, ad un eventuale difetto di informazione e di valutazione, che si riferirebbe a contratti quadro preesistenti, la cui attuazione, con i precedenti ordini, non può aver determinato, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, odierna appellante, alcun danno economico. Ciò posto, fatto richiamo alle considerazioni già espresse sul primo motivo di gravame, appare evidente, già sul piano documentale, non soltanto la consapevolezza degli investitori sul rischio cui andavano incontro con gli investimenti in contratti derivati, ma anche l’appropriatezza di tale tipologia di investimento (opzioni e futures , nell’ambito di mercati
regolamentati) rispetto al profilo di rischio ricavabile dai questionari stessi, nell’ambito dei quali gli odierni appellanti avevano espressamente dichiarato quanto segue: ‘sono un investitore propenso al rischio; investo in prodotti che consentono di ottenere una crescita del capitale nel medio/lungo periodo, consapevole del rischio di poter subire perdite anche significative nel breve periodo’ ». Ha puntualizzato, infine, del tutto condivisibilmente, che « non si nega che possa in astratto configurarsi una responsabilità dell’intermediario in relazione all’esito infausto di alcuni specifici investimenti, laddove, in relazione agli stessi, egli non abbia fornito prova, sensi dell’art. 23, sesto comma, TUF, di aver dato adeguata informazione sui rischi e le opportunità ad essi correlati; tuttavia è appena il caso di rilevare -con ciò ribadendosi quanto già esposto sul primo motivo di gravame -che l’omessa individuazione, da parte degli attori, odierni appellanti, delle singole operazioni che avrebbero generato le perdite, non rendendo possibile alla controparte alcuna idonea difesa al riguardo, non consente di pervenire ad un giudizio in termini di insufficienza della prova (a carico dell’intermediario) della diligente attuazione dell’incarico ricevuto, non potendosi dallo stesso pretendere la dimostrazione dell’avvenuta attuazione dei doveri di informazione per ciascuna delle centinaia di operazioni effettuate, in assenza di qualsiasi specificazione, da parte degli investitori, in ordine a quelle che avrebbero, in tesi, generato il danno »; v ) circa il lamentato conflitto di interessi ( cfr. amplius , pag. 86-93 della sentenza de qua ) ha preliminarmente osservato che « la pluralità dei ruoli assunti dall’intermediario, per la compresenza di attività di consulenza, ricezione di ordini ed eventuale finanziamento per la formazione della relativa provvista, non fa di per sé presumere la sussistenza di interessi in conflitto rispetto a quelli dell’investitore. In buona sostanza, ciò è del resto riconosciuto dalla stessa parte appellante, la quale, infatti, riconduce l’ipotizzato conflitto di interessi alla premessa costituita dall’assoluta carenza di capacità decisionale in capo all’investitore che, sostanzialmente, si sarebbe posto nelle mani dell’intermediario, e per e sso del funzionario addetto ai servizi di investimento, il quale sarebbe risultato il vero dominus delle operazioni di
investimento attuate, da collocarsi, pertanto, nel quadro di un rapporto che, sebbene formato come negoziazione/ricezione ordini, si sarebbe in concreto sviluppato come vera e propria gestione di portafoglio finanziario ». Successivamente, ha ampiamente esposto le ragioni per cui, nella specie, erano rimasti sforniti di qualsivoglia prova (come già ritenuto, peraltro, dal giudice di primo grado sul presupposto delle carenza delle corrispondenti dimostrazioni) gli assunti degli attori/appellanti riguardanti la configurabilità, nella specie, delle ipotesi di ‘ gestione surrettizia ‘ (« con ciò pervenendosi alla conseguente negazione tanto del conflitto di interessi -che proprio sulla base di tale presupposto si era fondato -quanto del reato di cui all’art. 167 TUF, che, appunto, alla gestione si riferisce, per sanzionare quella che si caratterizza per essere ‘infedele’ ») o, in subordine, di ‘ gestione infedele ‘.
5.4.2. Appare evidente, dunque, che, così argomentando, la corte territoriale ha inteso opinare, sostanzialmente, non solo che la RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto gli obblighi informativi su di essa gravanti, ma anche che la stessa, facendo legittimo affidamento sul contenuto delle informazioni ricevute dalla COGNOME e dal COGNOME compilando i questionari sottopostigli, non aveva alcuna ragione per dubitare del fatto che le operazioni di acquisto di cui si discute dovevano considerarsi adeguate alla natura di investitori con propensione di rischio alta da loro dichiarata in ragione delle loro conoscenze desunte dalla tipologia di operazioni fino ad allora effettuate. Si è al cospetto, dunque, di accertamenti chiaramente di natura fattuale, non ulteriormente sindacabili, in questa sede, se non per vizio motivazionale (qui, peraltro, ritenuto inammissibile per quanto si è già detto nel precedente § 5.3. di questa motivazione).
5.4.3. I ricorrenti insistono oggi nel sostenere la inadeguatezza delle operazioni in relazione al loro profilo di rischio, l’avere la RAGIONE_SOCIALE operato in conflitto di interessi e che la stessa non aveva adempiuto gli obblighi informativi a suo carico, mostrando, così, di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, sul punto, di quanto sancito dal giudice di merito, totalmente dimenticando, però, che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere
mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass.
13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023).
5.5. Da quanto fin qui esposto, deriva pure la superfluità di ogni altra indagine, in questa sede, circa l’esistenza, o non, di un nesso di causalità tra le condotte della RAGIONE_SOCIALE intermediaria (di cui si è esclusa qualsivoglia illegittimità in relazione ai profili investiti dalle doglianze in esame) ed il danno lamentato dagli odierni ricorrenti.
5.6. Altrettanto dicasi, altresì, per la parte della censura di cui al secondo motivo ( cfr . pag. 3132) riguardante l’asserita violazione delle norme in tema di prescrizione.
5.6.1. Non solo, infatti, è stata esclusa la pretesa illeceità della condotta della RAGIONE_SOCIALE intermediaria, ma, soprattutto, i ricorrenti hanno rivolto specificamente la loro censura contro affermazioni che, benché rinvenibili nella sentenza impugnata ( cfr . pag. 40), altro non sono, in realtà, che la descrizione della ivi riportata motivazione, sul punto, della decisione di primo grado (alcunché, invece, la corte distrettuale ha affermato, circa la prescrizione, nell’esposizione cfr. pag. 44 e ss. della decisione oggi impugnata -delle complessive ragioni del proprio convincimento dell’infondatezza del gravame).
5.6.2. Va ricordato, tuttavia, che, come si è già evidenziato nel precedente § 2.2.3. di questa motivazione, la soluzione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame ( cfr ., la giurisprudenza di legittimità ivi già richiamata).
Il quinto motivo di ricorso, recante «« Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »,
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alle rendicontazioni del convenuto NOME COGNOME, ne ha esclusa la invocata falsità limitandosi a rilevare che la stessa era stata da lui ‘ fieramente ‘ negata, senza considerare che dette rendicontazioni, a dire dei ricorrenti non veritiere, erano state prodotte in atti e che il COGNOME non ne aveva dimostrata la veridicità. Si assume, dunque, che « la sentenza è erronea perché ha omesso di considerare che la predetta circostanza (false rendicontazioni) è documentata agli atti, è stata oggetto del giudizio, non è stata specificamente contestata dal COGNOME, è stata riconosciuta dalla banca ».
6.1. Anche questa doglianza risulta inammissibile, essendo qui sufficiente il semplice richiamo ai princìpi già esposti nei precedenti §§ 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3. di questa motivazione, riguardanti il quando sia autonomamente configurabile una autonoma violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Ipotesi, quelle ivi descritte, entrambe assolutamente inconfigurabili nel concreto tenore delle argomentazioni che connotano la censura in esame, volta, invece chiaramente a contestare, affatto inammissibilmente però, le contrarie valutazioni effettuate dalla corte distrettuale ( cfr . pag. 60 della sentenza impugnata) circa l’avvenuta negazione, da parte di NOME COGNOME, della falsità, ascrittagli dagli attori/appellanti, dei rendiconti da lui consegnati a questi ultimi, e dell’asserita non contestazione di detta circostanza ad opera della RAGIONE_SOCIALE intermediaria.
7. Il sesto motivo di ricorso, rubricato « Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. », contesta alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto generiche le censure relative alla nullità del contrato di conto corrente ed altrettanto generico il motivo di gravame relativo alla nullità della causa dei contratti derivati. Si assume, in proposito, che, « In realtà, le censure relative al contratto di conto corrente sono state puntualmente esposte nell’atto d’appello » e che la sentenza impugnata « è viziata in quanto non ha considerato che parte appellante ha eccepito la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto di conto corrente per difetto di forme-contenuto dello stesso, con conseguente nullità delle condizioni economiche applicate ». Si
afferma, inoltre, « Con riferimento alla asserita genericità del motivo di appello relativo alla nullità dei contratti derivati», che «il predetto motivo è oltremodo specifico, posto che parte appellante ha eccepito la nullità dei contratti per difetto e/o illiceità della cau sa e la banca non ha allegato, né dimostrato, la meritevolezza delle operazioni e/o che le stesse avrebbero potuto procurare un guadagno agli attori. La nullità sollevata dagli attuali ricorrenti afferisce, peraltro, a diritti autodeterminati, con la conseguenza che la causa petendi si identifica con il diritto stesso ».
7.1. Una siffatta censura è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza.
7.1.1. Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi ( cfr . sostanzialmente in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24945 del 2020; Cass. n. 3612 del 2022).
7.1.2. Invero, come si è già ricordato nel precedente § 2.1.4. di questa motivazione, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso ( cfr . Cass. n. 24945 del 2020; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006).
7.1.3. Nella specie, invece, i ricorrenti non hanno adeguatamente indicato, né riportato, il contenuto del loro atto di appello, così rendendo la loro odierna doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.
Il settimo motivo di ricorso, recante « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli artt. 166 e 167 TUF », contesta alla corte territoriale di aver rigettato la doglianza domanda degli appellanti relativa alla configurabilità, nella specie, delle ipotesi di gestione surrettizia o abusiva sulla base della considerazione che la convenuta, trattandosi di una banca, è un soggetto che per legge è abilitato ad operare come intermediario finanziario. Si assume che « La motivazione è viziata perché non ha considerato che la censura era riferita all’attività di gestione del patrimonio effettuata dal COGNOMECOGNOME che non era certamente un intermediario abilitato . Gli attori non avevano le conoscenze, né l’esperienza per ge stire attivamente il rapporto in contratti derivati (caratterizzato da un’operosità vorticosa che si è concretizzata nella conclusione di molteplici operazioni anche nell’arco di una sola giornata). Tutte le operazioni sono state autonomamente e direttamente eseguite dal COGNOME con la compiacenza della banca. La struttura dei contratti derivati, che è andata complicandosi progressivamente, implicava conoscenze e mezzi anche economici (ovvero la possibilità di accedere a piattaforme specifiche, ad es. Bloomberg) altamente specializzati, delle quali gli attori non erano minimamente in possesso. Pertanto, si può ben affermare, a prescindere dal dato formale che emerge dalla documentazione, spesso regolarizzata a posteriori, che tutt e le decisioni relative all’operatività in derivati non siano affatto attribuibili agli attori, ma al COGNOME ed alla banca tramite i suoi incaricati » ( cfr . pag. 37-38 del ricorso).
8.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile nel suo complesso.
8.2. Innanzitutto, anch’essa prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di
isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure. Sul punto, dunque, è sufficiente richiamare quanto si è già detto nei precedenti § 4.2. e 4.2.1. di questa motivazione e la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata.
8.3. Quanto, poi, all’ivi invocato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ribadito che (come si è già detto al § 4.4. scrutinando il primo motivo) si è chiaramente al cospetto, nella specie, di una ipotesi cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto , i ricorrenti avevano l’onere, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appell o, dimostrando che esse erano tra loro diverse ( cfr . la giurisprudenza di legittimità richiamata alla fine del precedente § 2.2.3. di questa motivazione): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
8.4. Circa, invece, la lamentata violazione e falsa applicazione delle indicate norme di diritto, il Collegio -richiamate, preliminarmente, le considerazioni generali su tale tipologia di vizio esposte nel precedente § 2.1. di questa motivazione -rileva, in primis, che, come si è già riferito trattando congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, la corte territoriale ha rimarcato essere evidente, « già sul piano documentale, non soltanto la consapevolezza degli investitori sul rischio cui andavano incontro con gli investimenti in contratti derivati, ma anche l’appropriatezza di tale tipologia di investimento (opzioni e futures , nell’ambito di mercati regolamentati) rispetto al profilo di rischio ricavabile dai questionari stessi, nell’ambito dei quali gli odierni appellanti avevano espressamente dichiarato quanto segue: ‘sono un investitore propenso al rischio; investo in prodo tti che consentono di ottenere una crescita del capitale nel medio/lungo periodo, consapevole del rischio di poter subire perdit e anche significative nel breve periodo’ » ( cfr . pag. 78 della sentenza impugnata).
8.4.1. La stessa corte, poi: i ) ha espressamente negato che « il COGNOME abbia mai riconosciuto la paternità delle operazioni di investimento: egli ha, infatti, affermato che queste ultime erano state di volta in volta disposte dagli
investitori stessi, ai quali si era limitato ad offrire un contributo a carattere consulenziale. Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto con la banca, egli aveva affermato di non avere più operato per quest’ultima, bensì direttamente e personalmente per gli investitori, con i quali avrebbe contratto un rapporto non formalizzato assimilabile al mandato » ( cfr . pag. 60 della citata sentenza); ii ) ha accertato che « l’intermediazione finanziaria, in questo caso, è stata effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vale a dire da una banca, e, cioè, da un soggetto che, per legge (art. 18, primo comma, TUF), è abilitato ad operare come intermediario finanziario. Con ciò escludendosi in radice la possibilità stessa della ipotizzata consumazione del reato di cui all’ art. 166 TUF »; iii ) ha ampiamente esposto le ragioni per cui, nella specie, erano rimasti sforniti di qualsivoglia prova (come già ritenuto, peraltro, dal giudice di primo grado sul presupposto delle carenza delle corrispondenti dimostrazioni) gli assunti degli attori/appellanti riguardanti la configurabilità, nella specie, delle ipotesi di ‘ gestione surrettizia ‘ o, in subordine, di ‘ gestione infedele ‘ ( cfr. amplius , pag. 87-92 della medesima sentenza).
8.4.2. Trattasi, come è evidente, di valutazioni di carattere fattuale, a fronte delle quali le già riportate argomentazioni dei ricorrenti sul punto mostrano di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, di quanto sancito, in parte qua, dal giudice di merito. Non resta che richiamare, dunque, al fine di sancire l’inammissibilità di una siffatta doglianza, i princìpi già esposti nel precedente § 5.4.3. di questa motivazione e la corrispondente giurisprudenza di legittimità ivi indicata.
9. L’ottavo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1418, 1419, 1421 e 1423 c.c., e dell’art. 23 TUF », censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo la sussistenza dell’obbligo del giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto o di una parte di esso alla luce della nota sentenza resa da Cass., SU, n. 26242 del 2014, ha affermato, poi ( cfr . pag. 65), che: ‘ A tali principi, cui evidentemente intende far richiamo la parte appellante, la corte intende senz’altro uniformarsi; ne consegue,
tuttavia, l’obbligo del rilievo anche officioso di una nullità contrattuale, totale parziale, che emerga dagli atti, non anche l’indagine -anche se a mezzo CTU -in ordine alla sussistenza, e meno, di fatti che, se accertati, potrebbero condurre al rilievo d’ufficio della nullità stessa ‘. Si assume che « La motivazione appare incongrua e avulsa dalle domande e allegazioni attoree per l’elementare rilievo che la nullità deriva dalla violazione di norme imperative » ( cfr . pag. 39 del ricorso).
9.1. Questa censura si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
9.2. È doveroso premettere che, come agevolmente emerge dalla decisione oggi impugnata ( cfr . pag. 62), la suddetta conclusione della corte territoriale ha riguardato le domande degli attori/appellanti inerenti all’operatività del loro conto corrente (del resto le lamentate nullità dei contratti quadro, di deposito titoli e dei singoli ordini di acquisto sono state successivamente escluse nel prosieguo della motivazione. Cfr . pag. 67-75). La stessa, peraltro, ha puntualizzato che « Non è in discussione la for mulazione di domande inerenti all’operatività del conto corrente, sotto il profilo della pattuizione degli interessi ultra legali, dell’anatocismo, della commissione di massimo scoperto e dell’usura; è, invece, in discussione la ritualità della relativa introduzione in giudizio, in assenza di qualsiasi idonea allegazione, nel corpo motivazionale dell’atto introduttivo, con riferimento allo stesso andamento del conto corrente, in relazione al quale neppure è dato sapere se vi sia stata, oppure no, applicazione di interessi debitori e, con essi, della CMS; tanto meno è possibile effettuare qualsiasi sindacato in ordine alla eventuale ricorrenza del fenomeno usurario per superamento del tasso soglia, in relazione al quale neppure sono stati prodotti i DM costituenti tertium comparationis» ( cfr . pag. 62-63 della menzionata sentenza).
9.3. È opportuno ricordare, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), ed è alla luce dei princìpi affermati in quella sede (peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170
del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022) che deve essere letta e confermata (sia pur con le precisazioni che seguiranno) la motivazione della bresciana.
9.3.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
9.3.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 20713 del 2023).
9.3.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (evidentemente inerente, come si è detto, le domande degli circa l’operatività del loro conto corrente) che, quando pure proposta, per la prima volta, in appello in via principale, era destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate -poggiava su circostanze di fatto (concreto andamento di detto conto corrente; applicazione, in esso, di interessi debitori, eventualmente aventi pure carattere usurario, e della commissione di massimo scoperto) che le attrici/appellanti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, la COGNOME ed il COGNOME avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale, i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità di quel contratto di conto corrente da essi invocata pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso. La quaestio nullitatis dagli stessi sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di
là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
9.3.4. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata, atteso che non risulta da quest’ultima l’avvenuta tempestiva allegazione, fin dal primo grado, ad opera degli appellanti (che, in questa sede, nemmeno hanno specificamente dedotto di averlo fatto, indicando il corrispondente atto processuale in cui ciò sarebbe accaduto) delle circostanze fattuali idonee a fondare la successiva rilevazione officiosa della invocata nullità contrattuale.
10. Il nono motivo di ricorso, recante « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 21, lett. d), TUF e 56-57 Del. Consob n. 11522/98 », contesta alla corte distrettuale di avere respinto l’eccezione di nullità dei contratti per carenze organizzative sulla base del rilievo che, a prescindere dal fatto che detta circostanza inciderebbe sul piano dell’inadempimento contrattuale e non su quello della validità del contratto, parte appellante non aveva fornito ‘ indicazione alcuna in ordine alle specifiche carenze organizzative che si assume essersi dimostrate nella fattispecie, né in ordine all’incidenza, sul piano causale, di ciascuna di esse con riferimento ai singoli investimenti all’origine del pregiudizio la mentato, per verità essi pure non individuati specificatamente ‘ ( cfr . pag. 82-83 della sentenza impugnata). Si rappresenta, al contrario, che « parte appellante ha specificamente illustrato la predetta censura, indicando gli elementi da cui emergono le predette carenze »: viene trascritto, quindi, il contenuto dell’atto introduttivo sul punto e si conclude opinando che il riportato assunto della corte territoriale « viola l’art. 23, ultimo comma, del TUF che ha introdotto il principio di ‘inversione
dell’onere della prova’ nei giudizi di risarcimento danni, in favore del cliente/investitore, posto che il predetto profilo di inadempimento è stato specificamente dedotto da parte attrice con riferimento a tutte le operazioni in derivati. Addossare al cliente oneri probatori consapevolmente impossibili da adempiere viola, poi, la lettera e lo spirito dell’art. 21 TUF, nonché degli artt. 3, 24, 47 e 111 Cost., nonché il principio di effettività della tutela giurisdizionale » ( cfr . pag. 44 del ricorso).
10.1. Una siffatta doglianza non può essere meritevole di accoglimento, atteso che la semplice lettura dello stralcio della citazione introduttiva del giudizio ivi riportato dal COGNOME e dalla COGNOME, si rivela essere una generica descrizione della disciplina prevista dagli art. 21, comma 1, lett. d) , T.U.F. (d.lgs. n. del 58 del 1998) e degli artt. 56 e ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, da cui sono tratte, poi, nell’ipotesi di loro violazione, le conseguenze giuridiche astrattamente a tanto ricollegabili a dire degli odierni ricorrenti. Non vi è, tuttavia, alcuna specifica indicazione circa la tipologia di carenze organizzative concretamente ascritte o, quanto meno, ascrivibili alla banca (né in ordine alla loro effettiva incidenza causale sul danno lamentato dagli originari attori), mentre del tutto irrilevanti, invece, devono considerarsi quelle ascritte al COGNOME se non altro perché, come si è già precedentemente riferito, la corte d’appello, con accertamento chiaramente di natura fattuale, ha sancito che « l’intermediazione finanziaria, in questo caso, è stata effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, vale a dire da una banca, e, cioè, da un soggetto che, per legge (art. 18, primo comma, TUF), è abilitato ad operare come intermediario finanziario » ( cfr . pag. 90 della sentenza impugnata).
10.2. È certamente innegabile, poi, che l’art. 23, comma 6, TUF, onera, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, i soggetti abilitati a provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. È altrettanto indiscutibile, tuttavia, che l’omessa individuazione, da parte degli attori, odierni appellanti, delle asserite carenze organizzative ascritte alla banca e della loro incidenza sul danno dagli stessi lamentato, non avrebbero reso possibile alla
contro
parte alcuna idonea difesa al riguardo, sicché non è possibile pervenire ad un giudizio in termini di insufficienza della prova (a carico dell’intermediario) della diligente attuazione dell’incarico ricevuto, non potendosi dalla stessa pretendere la dimostrazione della propria diligenza sul piano organizzativo, in assenza di qualsiasi specificazione, da parte degli investitori, in ordine ad asserite carenze che avrebbero, in tesi, determinato il dedotto danno.
11. Il decimo motivo di ricorso, rubricato, « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 246 c.p.c. », contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato capaci a testimoniare i dipendenti, all’epoca, della banca convenuta. Si assume che « La sentenza è erronea poiché parte attrice ha ripetutamente sollevato l’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi indotti dalla banca come si evince dall’ordinanza di ammissione delle prove del 3.7.2013 del Tribunale di Mantova , l’eccezione è stata altresì reiterata all’udienza di assunzione delle prove del 22.10.2013 . Pertanto, l’intenzione di sollevare l’intenzione di incapacità è stata ripetutamente formulata da par te attrice e ribadita all’udienza » ( cfr . pag. 44-45 del ricorso), altresì contestandosi l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
11.1. Questa doglianza si rivela inammissibile nel suo complesso.
11.2. Invero, la recente pronuncia resa da Cass., SU, 6 aprile 2023, n. 9456, ha enunciato i seguenti princìpi di diritto: i ) ‘ L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova ‘; ii ) ‘ Qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti
la sanatoria della nullità ‘; iii ) ‘ La parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione ‘.
11.2.1. Con particolare riguardo al secondo ed al terzo di essi (successivamente ribaditi, sostanzialmente, anche da Cass. n. 14178 del 2023), le Sezioni Unite hanno chiarito che: i ) le ragioni dell’imposizione di detto duplice onere di eccezione (prima dell’ammissione del mezzo di prova e dopo l’assunzione) si spiega, innanzitutto, in ragione della impossibilità logica di configurare un’eccezione di nullità di un atto non ancora pos to in essere e, in secundis , allo scopo di consentire alla parte che ha formulato l’eccezione di valutare l’esito del mezzo istruttorio, rinunziando così all’eccezione, in caso di esito favorevole della testimonianza; ii ) l’eccezione di incapacità a testimoniare va specificamente e puntualmente (come del resto per le istanze istruttorie non accolte) reiterata, eventualmente anche per relationem se la relatio è univoca, in sede di precisazione delle conclusioni, derivando detta necessità di reiterazione dalla previsione dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., che dispone che la nullità non può più essere opposta dalla parte che vi ha rinunziato ‘ anche tacitamente ‘. Conseguenza della configurazione della nullità nei termini indicati, poi, è che essa non può formare oggetto di ricorso per cassazione se prima non sia stata fatta valere in grado di appello.
11.2.2. Tanto premesso, i ricorrenti non hanno allegato, ancor prima che documentato (trascrivendo in ricorso il tenore dei corrispondenti verbali di udienza), -sicché la doglianza in esame è inficiata da palese difetto di autosufficienza -di avere eccepito la nullità delle deposizioni dei testi indotti dalla banca successivamente alla loro assunzione, né di aver riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. Pertanto, è ormai preclusa al Collegio la possibilità di pronunciarsi sulla relativa questione.
11.3. Esigenze di completezza, inoltre, impongono di ricordare che: i ) l’interesse che, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti ( cfr . Cass. n. 26044 del 2023); ii ) come opinato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 10112 del 2018, « in tema di intermediazione finanziaria, la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta (Cass. 9 agosto 2017, n. 19750). Ed infatti, non importa incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell’operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio (Cass. 10 aprile 2014, n. 8462). Sicché, sulla scia delle enunciazioni che precedono, va affermato il principio che segue: ‘Il dipendente dell’intermediario finanziario che ha dato corso all’operazione impugnata dall’investitore ha un interesse riflesso e di mero fatto all’esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a testimoniare’ »; iii ) la (diversa rispetto a quella di incapacità ex art. 246 cod. proc. civ.) valutazione sull’attendibilità di un teste va fatta sempre e solo ex post , non potendo essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare ( cfr . Cass. n. 33536 del 2022; Cass. n. 19215 del 2015); iv ) spetta al giudice di merito valutare discrezionalmente l’attendibilità della deposizione di un teste alla stregua di elementi di natura
oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26547 del 2021; Cass. n. 21239 del 2019).
L’undicesimo motivo di ricorso prospetta la « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. ». Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la consulenza tecnica di ufficio richiesta dagli appellanti pur riconoscendone la natura percipiente.
12.1. Anche questa doglianza è inammissibile.
12.2. Giova premettere, invero, che la consulenza tecnica, in genere, ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, ma può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche; in tale ipotesi, il rifiuto della sua ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. costituisce un’aporia logica, perché viene imputato ala parte di non avere provato ciò che le è stato impedito di provare nonostante lo abbia allegato e ritualmente richiesto ( cfr . Cass. n. 8297 del 2005, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 37027 del 2022). Pertanto, va ribadito il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra sì nel potere discrezionale del giudice del merito ( cfr . Cass. n. 326 del 2020), ma va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità, sotto il profilo della mancata adeguata motivazione, della decisione di procedere (o non procedere, come nel caso in esame) alla
richiesta di intervento di ausiliare tecnico in materia ( cfr . Cass. n. 72 del 2011, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 37027 del 2022).
12.2.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte di appello non ha negato che, in taluni casi, la consulenza tecnica di ufficio può assurgere a mezzo di prova (consulenza cd. percipiente ). Tuttavia, ha opinato ( cfr . pag. 65-66 della sentenza impugnata) che, « nella fattispecie, in tanto potrà darsi corso alla richiesta consulenza in quanto, alternativamente, si possa pervenire o all’accoglimento della richiesta di accertamento della nullità contrattuale per difetto di forma scritta o a quello dei presupposti per la responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, della banca RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e/o del AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Esclusa, per la non superata genericità della domanda, la possibilità di qualsiasi indagine sul contratto di conto corrente, resta aperto, infatti, soltanto il versante relativo all’intermediazione finanziaria, con riguardo al quale non può concepirsi l’affermazione o la negazione, mediante indagine peritale, della validità dei rapporti contrattuali e della re sponsabilità dell’intermediario, tali dati dovendo emergere sulla base dei soli elementi probatori acquisiti al giudizio , ex art. 115 c.p.c., su impulso delle parti (prova orale e documentale) ».
12.2.2. La copiose argomentazioni -di cui si è già dato ampiamente conto scrutinandosi i precedenti motivi -con cui la medesima corte ha negato la configurabilità, nell’odierna vicenda, di nullità contrattuali per difetto di forma-contenuto e dei presupposti per la responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, della RAGIONE_SOCIALE odierna controricorrente e di NOME COGNOME, rendono, allora, del tutto coerente con i riportati principi giurisprudenziali la sua decisione di non ammettere la invocata c.t.u.. Scelta, quest’ultima, che, proprio in quanto logicamente motivata, è insuscettibile di rivisitazione in questa sede.
13. Il dodicesimo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e 115 c.p.c. », contesta alla corte territoriale di avere respinto la doglianza degli appellanti relativa all’usura in
conseguenza della mancata produzione, da parte loro, dei decreti ministeriali periodici di rilevazione del TEGM. Viene richiamata un’affermazione rinvenibile alla pag. 44 della sentenza impugnata (dove si legge che quei decreti sarebbero ‘ pacificamente ritenuti dalla giurisprudenza atti esclusivamente amministrativi e, quindi, non appartenenti alla scienza ufficiale del giudice, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. ‘) e si assume che la stessa è viziata «poiché, a prescindere dal fatto che l’usura è rilevabile anch e di ufficio, i tassi effettivi globali medi sono da considerarsi fatti notori ai sensi dell’art. 115 c.p.c. » ( cfr. pag. 48 del ricorso).
13.1. Questa censura è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
13.2. Innanzitutto, i ricorrenti hanno rivolto specificamente la loro censura contro affermazioni che, benché rinvenibili nella sentenza impugnata ( cfr . pag. 44), altro non sono, in realtà, che la descrizione della ivi riportata motivazione, sul punto, della decisione di primo grado. Va ricordato, tuttavia, che, come si è già evidenziato nel precedente § 2.2.3. di questa motivazione, la motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame ( cfr ., la giurisprudenza di legittimità ivi già richiamata).
13.3. In secondo luogo, giova ricordare che la corte bresciana, come si è già riferito scrutinandosi l’ottavo motivo dell’odierno ricorso, ha rimarcato l’assenza di qualsiasi idonea allegazione, nel corpo motivazionale della citazione introduttiva del giudizio, relativamente allo stesso andamento del conto corrente dei ricorrenti, « in relazione al quale neppure è dato sapere se vi sia stata, oppure no, applicazione di interessi debitori e, con essi, della CMS; tanto meno è possibile effettuare qualsiasi sindacato in ordine alla eventuale ricorrenza del fenomeno usurario per superamento del tasso soglia, in relazione al quale neppure sono stati prodotti i DM costituenti tertium comparationis» ( cfr . pag. 62-63 della menzionata sentenza).
13.3.1. Successivamente, decidendo il quinto motivo di gravame, ha affermato che « Quanto al tema dell’usura, costituisca o meno la definizione nei DM periodici di rilevazione del TEGM fatto notorio, e non atto amministrativo, certo è che la parte appellante non ha neppure allegato quale sarebbe stato, a suo dire, il tasso soglia applicabile all’atto della formazione dei singoli contratti di conto corrente, nonché delle relative successive variazioni, in relazione al contenuto delle pattuizioni contrattuali ivi indicate. La richiesta di accertamento a mezzo CTU dell’eventuale superamento del tasso soglia assume pertanto manifesto carattere esplorativo e risulta inammissibile » ( cfr . pag. 94-95 della sentenza impugnata).
13.3.2. Orbene, il COGNOME e la COGNOME non si confrontano in alcun modo con questa ratio decidendi , sicché la loro doglianza difetta di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 ( cfr. pag. 8 e ss. della motivazione) « l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione” , ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l’effettivo “decisum” che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione “è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate
come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”, sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01) ».
13.3.3. Resta solo da dire che, sebbene la più recente giurisprudenza di legittimità attribuisca, ormai, ai decreti ministeriali suddetti valore di fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 35102 del 2022), la riportata ratio decidendi della corte territoriale deve ritenersi assolutamente coerente con quanto puntualizzato, affatto condivisibilmente, da Cass., SU, n. 19597 del 2020, rv. 658833-03, a tenore della quale, « Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto ».
14. In conclusione, l’odierno ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a loro carico in via solidale e regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta
quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Condanna, in solido tra loro, questi ultimi, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che così si liquidano: i ) in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella indicata qualità, in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ii ) in favore di RAGIONE_SOCIALE, in € 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile