Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20474/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1038/2019, pubblicata il 3.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Bari-Sez. dist. di Modugno, n.1089/2015, confermata dalla sentenza n. 1038/2019 del 3.5.2019 della Corte d’Appello di Bari, della cui impugnazione si tratta, avendo riconosciuto la violazione della distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate dell’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n.1444 e della distanza di cinque metri dal confine con la proprietà del Condominio di Toritto INDIRIZZO, nel quale si trova anche l’immobile di COGNOME NOME, prescritta dall’art. 5 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Toritto, da parte dell’attiguo fabbricato di COGNOME NOME, ha condannato quest’ultimo, per quanto qui rileva, ad arretrare il proprio immobile fino al rispetto della distanza legale eseguendo le opere previste alle pagine 40/42 della CTU dell’AVV_NOTAIO;
rilevato che il Comune di Toritto, dopo avere annullato in autotutela, perché basati su una falsa rappresentazione dei fatti circa l’estensione dell’area già vincolata a parcheggio ricompresa nella proprietà COGNOME, i titoli edilizi che erano stati a suo tempo rilasciati a COGNOME NOME per l’edificazione (concessioni edilizie n.13/1994 e 57/1994), con provvedimento confermato nei due gradi di giudizio dal giudice amministrativo, con l’ordinanza n. 65 dell’1.6.2021 ha ordinato a COGNOME NOME la demolizione del suo fabbricato, ordinanza confermata in sede d’impugnazione dal TAR Puglia con la sentenza n. 626 del 7.5.2022, per ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 38 del D.P.R. n.380/2001 per la fiscalizzazione dell’abuso edilizio, che se consentita sarebbe equiparata al rilascio di un nuovo titolo edilizio;
considerato che tale sentenza é stata impugnata dal COGNOME davanti al Consiglio di Stato (procedimento n. 7791/2022), che con ordinanza del 6.2.2024 ha disposto effettuarsi CTU, per stabilire se la disposta demolizione sia tecnicamente realizzabile nel rispetto delle norme di sicurezza e senza recare danno a legittime costruzioni finitime, e con quali modalità esecutive, ed accertare quindi se siano effettivamente insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 per la fiscalizzazione dell’abuso edilizio;
rilevato che l’espletamento della CTU é in corso ed il Consiglio di Stato ha disposto, per conoscerne le conclusioni, il rinvio del giudizio all’udienza del 12 novembre 2024, all’esito della quale sarà presumibilmente emessa la decisione;
considerato che, per le potenziali interferenze dell’esito del procedimento n. 7791/2022 pendente dinanzi al Consiglio di Stato sul presente giudizio, ed in quanto pur nella diversità esistente tra i profili privatistici di violazione delle distanze legali e quelli pubblicistici di violazione delle norme edilizie ed urbanistiche, l’eventuale conferma ed esecuzione dell’ordine di demolizione adottato in danno di COGNOME NOME dal Comune di Toritto potrebbe venir meno l’interesse di COGNOME NOME a coltivare le proprie domande di demolizione dello stesso fabbricato;
ritenuta, quindi, giustificata ed accoglibile la documentata istanza di rinvio dell’udienza camerale del 23.10.2024 avanzata il 26/27.9.2024 da COGNOME NOME;
P.Q.M.
Rinvia la trattazione e decisione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024