Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35711 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25230 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso quest’ultimo ;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 256/2019 depositata il 18 gennaio 2019 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi la nullità, per difetto di causa in concreto, o la risoluzione per inadempimento, stante la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998, di alcuni contratti di interest rate swap conclusi con il detto istituto di credito tra il 25 maggio 2000 e il 2 luglio 2008.
L’azione ha fatto seguito a un accertamento tecnico preventivo disposto con riguardo ai prodotti derivati negoziati con i richiamati contratti.
Nella resistenza della banca il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità di tre contratti e la risoluzione di altri tre; ha quindi condannato la convenuta alla restituzione degli importi ad essa corrisposti in esecuzione dei predetti negozi e alla rifusione delle spese processuali.
– Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la banca. Il giudizio di gravame, cui ha preso parte la società RAGIONE_SOCIALE, è stato definito dalla pronuncia del 18 gennaio 2019 con cui l’impugnazione è stata integralmente respinta.
3 . -Vi è ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, il quale è resistito da OHB RAGIONE_SOCIALE. L’impugnazione consta di tre motivi. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
Il motivo è inammissibile.
Esso risulta articolato in modo confuso, avendo riguardo a una pluralità di aspetti della vicenda controversa (l’adempimento degli obblighi informativi, la ricorrenza della figura dell’operatore qualificato,
il portato dell’accertamento tec nico preventivo espletato , l’esistenza o meno di un vizio dei contratti con riguardo alla causa, il rilievo che assume nello swap il Mark-to Market ).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603). In particolare, il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).
D’altro canto, il vizio denunciato in rubrica non può raccordarsi ad alcuna delle doglianze sollevate. Occorre ricordare, intatti, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707). Ebbene, il primo motivo non contiene alcuna censura quanto a una scorretta applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio.
Il secondo mezzo prospetta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «con riferimento all’ erronea valutazione dei mezzi di prova documentale
disponibili, alle risultanze effettive dell’accertamento tecnico preventivo ante causam e alla mancata compensazione dei rapporti di dare e avere tra le parti».
Deduce la ricorrente che la controparte, fin dalle prime operazioni finanziarie, aveva espressamente dichiarato di essere un operatore qualificato. Richiamando le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, la banca istante pone poi in evidenza l’erroneità della sentenza impugnata, la quale aveva omesso di disporre la compensazione contabile dei crediti e dei debiti insorgenti dalle operazioni finanziarie poste in essere in esecuzione dei contratti dichiarati nulli o risolti.
La prima doglianza è infondata.
Con essa si fa questione della presenza, in due contratti stipulati nel 2000, della dichiarazione con cui la società si era detta operatore qualificato: ciò a mente dell’art. 31, comma 2, del reg. Consob n. 11522 del 1998, secondo cui si intende operatore qualificato « ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante ».
La Corte di appello non ha mancato di considerare le dichiarazioni menzionate dalla ricorrente: le ha esaminate, ma ha escluso che avessero il significato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE pretende di annetterle (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). La fattispecie di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quindi non ricorre.
La seconda censura è invece inammissibile.
La ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, ma non chiarisce quale sia il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
La disciplina della compensazione impropria è d’altro canto invocata senza porre una questione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e senza spiegare le ragioni per cui la detta regolamentazione, che questa Corte reputa applicabile alle ipotesi di contrapposti crediti delle parti nascenti da un unico rapporto, debba estendersi ai casi in cui vengano in questione non già prestazioni contrattuali (come è nella casistica esaminata dalla giurisprudenza), ma plurimi pagamenti da considerarsi indebiti sul presupposto del l’inesistenza o del venir meno del titolo negoziale.
3 . -Col terzo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 ss. c.p.c..
Assume l’istante che la condanna all’integrale rifusione delle spese di primo grado risulterebbe ingiusta, stante il parziale rigetto delle domande attrici: rileva, in particolare, che l’attrice aveva domandato la restituzione dell’importo di euro 1.311.200,00, mentre il Tribunale aveva condannato essa banca al pagamento della minor somma di euro 732.446,00.
Il motivo è inammissibile.
Poiché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 28 agosto 2004, n. 17220). Infatti, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la
conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U. 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28492).
4. – Il ricorso è respinto.
5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell a ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione