Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
Oggetto: mutuo – omessa indicazione ISC – interessi usurari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2553/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME FrancescaCOGNOME rappresentati e difesi da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrenti principali –
contro
Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 362/2020, depositata il 20 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di
Sassari, depositata il 20 novembre 2020, di reiezione del l’ appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respinto le loro domanda di accertamento della nullità delle clausole di due contratti di mutuo conclusi con la Intasa San Paolo s.p.a. aventi a oggetto la determinazione degli interessi;
la Corte di appello ha riferito che la domanda introduttiva del giudizio si fondava sull’allegazione della indicazione in contratto di un I.S.C. diverso dal T.A.E.G. e dell’usurarietà degli interessi di mora pattuiti;
ha dato atto che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda evidenziando che l’erronea indicazione dell’I .S.C. non costituiva causa di nullità del contratto e che non vi era allegazione dell’applicazione degli interessi di mora;
ha, quindi, respinto il gravame condividendo, nella sostanza, la motivazione del Tribunale e, comunque, aggiungendo, quanto alla prospettata usurarietà degli interessi di mora, che gli stessi erano stati determinati in misura inferiore al rispettivo tasso soglia;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la Intesa San Paolo s.p.a., la quale propone ricorso incidentale condizionato;
avverso tale ricorso incidentale i ricorrenti principali non spiegano alcuna difesa;
la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 7 marzo 1996, n. 108, e 1419 e 1815 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi moratori non assumevano rilevanza ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del contratto ;
il motivo è inammissibile;
la Corte di appello, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ha affermato che «i tassi di mora pattuiti nei contratti di mutuo oggetto di casa risultano sotto soglia alla data della pattuizione nel trimestre di corrispondenza, come distintamente riportato dalla difesa dell’appellata e non contestato dalla controparte con riferimento alla categoria di operazione»;
la censura non prende in considerazione tale statuizione, non confrontandosi, dunque, con la ratio decidendi espressa sul punto, per cui si presenta priva della necessaria concludenza (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910);
-con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione «apparente» e «perplessa» sulle questioni sottoposte con il gravame, evidenziando, in particolare, l’accorpamento delle specifiche censure in esso formulate;
il motivo è infondato;
-la Corte territoriale ha riferito che l’appello era affidato sostanzialmente a due profili: la rilevanza dell’errata indicazione dell’I .S.C. e l’applicazione della disciplina antiusura;
ha osservato che l’eventuale erronea indicazione dell’I .S.C. non incideva sulla validità del contratto e che la misura degli interessi di mora pattuiti era inferiore alla relativa soglia applicabile ratione temporis ;
una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127);
quanto, poi, al fatto che la motivazione sarebbe «sommaria» e si
svilupperebbe senza tener conto delle censure esplicitate nell’appello, la mancata allegazione del loro contenuto non consente di poter valutare la fondatezza della doglianza, non risultando, dunque, rispettato l’onere di autosufficienza del motivo;
con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per motivazione apparente e illogica nella parte in cui ha respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio;
il motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio sollecitata dalla parte per l’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora in ragione dell’accertamento relativo al mancato superamento da parte dei tassi pattuiti, sia corrispettivi, sia moratori, delle relative soglie;
tale motivazione soddisfa il cd. minimo costituzionale, consentendo di comprendere le ragioni della decisione;
-con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della valutazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata condannato loro alla rifusione delle spese del giudizio di appello;
il motivo è inammissibile;
il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421);
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale non può essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto solo in via condizionata;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025.