Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13603 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , erede di COGNOME NOME NOME unico della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante del RAGIONE_SOCIALE incorporante a sua volta di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1726/2020 pubblicata il 16.9.2020, notificata il 22.9.2020.
Oggetto: interessi usurari. Valutazione CTU
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con atto di citazione, COGNOME NOME, quale erede COGNOME NOME, proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza n. 458/2017 emessa dal Tribunale di Grosseto. La ricorrente, premesso che la RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare la nullità della applicata commissione di massimo scoperto, delle spese di conto corrente non contrattualmente concordate nonché l’applicazione di interessi usurari, aveva chiesto la riforma delle sentenza di I grado con la condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente in forza di interessi non applicati nei termini di legge.
─ Dal 29.09.2009 la RAGIONE_SOCIALE era stata messa in liquidazione, con nomina, quale liquidatore, della COGNOME, dunque antecedentemente al decesso dell’unico NOME COGNOME NOME, del quale ella aveva dichiarato di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario in data 7.10.2014; la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 29.06.2015 ai sensi dell ‘ art 2490, comma 4, c.c. per intervenuta cessazione dell’attività, senza che risultasse il deposito del bilancio ‘ finale di liquidazione ‘ e la COGNOME era intervenuta in causa in prosecuzione dell’azione originariamente spiegata da RAGIONE_SOCIALE
3 . ─ Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
L’appello è fondato limitatamente alla sola questione preliminare di rito con la conseguenza che devono essere comunque respinte le domande proposte nel merito;
quanto alla questione preliminare, che ha costituito il fondamento dell’iter motivazionale del primo giudice, è stato applicato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito delle pronunce delle S.U. 6071 e 6072 del 2013, per cui, in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, con conseguente esclusione della legittimazione dei soci della società estinta;
nonostante il credito del quale si controverte sia appieno ascrivibile alla categoria esaminata dalle menzionate pronunce, detto orientamento non appare applicabile alla fattispecie de qua in quanto, pur a fronte di una cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in corso di causa, difetta una inequivocabile volontà abdicativa del credito, dovendosi anzi presumere il contrario in ragione della condotta del liquidatore;
deve essere dichiarata pertanto la legittimazione attiva della COGNOME;
l’espletata CTU, non consente, però, di ritenere fondate le domande proposte nel merito;
dagli esiti probatori risulta che la Banca ex art. 117 TUB ha indicato dettagliatamente le condizioni contrattuali e si è altresì attenuto a tali pattuizioni nei termini indicati nella CTU;
era onere del correntista che agiva in ripetizione produrre l’integrale documentazione contabile al fine di consentire l’andamento del rapporto e le specifiche condizioni delle variazioni che si erano susseguite nel tempo e della cui comunicazione non vi è alcuna contestazione;
le iniziali domande che deducevano l’applicazione di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto non pattuite erano state accompagnate in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. dalle doglianze relative all’applicazione di interessi anatocistici senza alcuna idonea allegazione, nonché al l’assenza di idonea pattuizione di interessi ultralegali ma con clausola di rinvio ‘uso piazza’ ed, infine al l’illegittimità delle ‘valute di addebito e accredito’;
la CTU ha escluso l’applicazione di interessi anatocistici ed ha accertato che è stata pattuita espressamente la reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
la doglianza sugli interessi usurari è preclusa dall’omessa produzione dei decreti ministeriali sulla rilevazione dei tassi soglia;
prima della l. 2/2009 ai fini della determinazione del tasso applicato non si doveva tener conto della CMS e, la premessa metodologica della CTU non può essere condivisa con la conseguenza che difetta qualsivoglia elemento da cui desumere l’usurarietà dei tassi applicati;
m) in conclusione:
per il periodo fino al 31.12.2009 il TEG va calcolato secondo la metodologia della Banca d’Italia del 2006;
per il periodo successivo la metodologia della Banca d’Italia del 2009 includendo la CMS tra gli interessi calcolati su base annua.
4 . ─ COGNOME NOME, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. (in relazione agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per omesso esame officioso dei d.m. con cui sono stati fissati i tassi soglia, ai fini della valutazione del l’applicazione di interessi usurari .
6. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per mancata considerazione ed applicazione del principio dispositivo sub specie del principio di non contestazione. Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia natura decisiva ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
6.1 -Le deduzioni del primo e secondo motivo sono connesse e possono essere considerate unitariamente.
La prima censura, pur individuando una deduzione corretta sulla non necessità che la parte supporti la dedotta nullità degli interessi applicati per usura con la produzione dei d.m., che nel tempo hanno fissato il tasso soglia (Cass. 35102 del 2022), non tiene conto che nella motivazione della sentenza impugnata la valutazione della non usurarietà dei tassi applicati è sorretta sia sull’errata metodologia applicata nella CTU di I grado che ha incluso nel calcolo anche le CMS nel periodo antecedente al 31.12.2009; sia sulla considerazione, svolta dalla Corte di merito, che anche se nel periodo antecedente al 2009 le CMS dovessero essere scomputate dal TEG nel caso di specie
il valore risulterebbe così basso da escludere un superamento del tasso soglia anche secondo questa diversa modalità di calcolo.
Alcuna censura viene svolta su queste diverse ra tiones decidendi e questa Corte ha più volte ribadito che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass., n. 20118/2006; Cass., n. 18641/2017; Cass., n. 13880/2020; Cass., n. 5102/2024). La censura del primo motivo è inammissibile, quella del secondo non è rilevante per le considerazioni svolte.
7. -Con il terzo motivo: N ullità della sentenza d’appello per violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto di non doversi basare sulle CTU effettuate in primo grado relativamente all’accertamento della natura usuraria degli interessi applicati su c/c in origine intestato a RAGIONE_SOCIALE,, deducendo la natura usuraria degli interessi medesimi sulla base di propria scienza privata senza disporre una successiva CTU che facesse applicazione dei principi di cui alla sentenza di Cass., SS.UU. civili, n. 1603 del 20.6.2018. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.
7.1 -Pu evocando il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene che il giudice di merito quale peritus peritorum può disattendere le risultanze della CTU ritiene che sia necessario uno specifico onere motivazionale la cui omissione può essere censurata in sede di legittimità. La Corte avrebbe applicato un metodo del tutto empirico, e senza dar conto delle operazioni contabili utilizzate, per
determinare il TAEG complessivo e il non superamento del tasso soglia nel periodo antecedente al 2009 senza disporre una consulenza tecnica suppletiva per verificare se la regola di cui alle istruzioni della Banca d’Italia del 2006, effettivamente comportassero gli esiti di non usurarietà individuati dal Giudice di merito che non aveva alcuna ‘competenza tecnica’ per sostituirsi ad un esperto della materia.
La censura non deduce alcun elemento per contestare il risultato tecnico individuato dal Giudice di merito, ma ne contesta la sola metodologia nel suo raggiungimento, evidenziando che nel caso di specie soltanto un perito contabile avrebbe potuto comparare il tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto rispettivamente con il tasso soglia e la CMS soglia calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei d.m.
La motivazione formulata dal Giudice di merito sulla disapplicazione della CTU va, pertanto, esaminata limitatamente alla adeguatezza esente da vizi logici ed errori di diritto; deve indicare, cioè gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire ad una valutazione contrastante (Cass., n. 19468/2019; Cass., n. 200/2021; Cas., n. 27411/2021; Cass., n. 5064/2024).
Ed, inoltre, il principio iudex peritus peritorum comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass., n.30733/2017). La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta
alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Va, inoltre, evidenziato che la Corte ha dato una ulteriore motivazione quando ha precisato che «difetta qualsivoglia elemento da cui desumere l’usurari età dei tassi applicati»; «può aversi riguardo al solo ultimo trimestre del 2002 per il quale, pur nella parzialità dei dati esposti dal c.t.u., scomputando dal TEG la CMS, in applicazione della predetta formula della Banca d’Italia, la significativa riduzione dello stesso consente di escludere che possa ritenersi superato il tasso soglia, tenuto altresì conto dei criteri di comparazione sanciti dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite». E cioè il giudice di merito dice, da un lato, che il carattere usurario degli interessi, in relazione al principio formulato dalle Sezioni U nite, non è allegato, e dall’altro lato che, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, facendo applicazione della formula della Banca d’Italia l’usura non c’è. Il motivo avrebbe dovuto dimostrare: a) che l’allegazione del carattere usurario c’era e che, quindi, bisognasse ricorrere al l’accertamento; b) che in effetti il tasso contrariamente a quanto sostenuto genericamente dal giudice di merito era superato e non delineare una inammissibile censura di motivazione omessa insufficiente e contraddittoria.
8. -Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione