Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27192/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 264/2019 depositata il 24/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre per un mezzo, nei confronti di COGNOME NOME, contro la sentenza del 24 aprile 2019 con cui la Corte d’appello di Trieste, decidendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pordenone, che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 311.536,16 proposta dal COGNOME, ha quantificato in € 52.127,60 la somma da questi dovuta alla banca.
– COGNOME NOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo.
– Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
– L’unico mezzo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1367, 1419 e 1815, secondo comma, c.c., nonché violazione dell’articolo 1, primo comma, della legge numero 108 del 1996.
– L’unico mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., per essersi la Corte
discostata dalle risultanze peritali senza fornire adeguata motivazione in merito.
RITENUTO CHE
6. – Il ricorso principale è fondato.
La controversia ha ad oggetto l’entità dell’importo dovuto dal COGNOME alla banca nella sua veste di fideiussore di RAGIONE_SOCIALE quale saldo passivo di un conto corrente cui accedevano un conto anticipi fatture ed un conto anticipi sbf, conti, questi ultimi, che la Corte territoriale ha considerato « dipendenti dal primo », e cioè regolati dalle condizioni ivi previste. In particolare, a fronte dell’importo ingiunto, il COGNOME ha spiegato opposizione deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca, tesi che il giudice di primo grado ha respinto, escludendo che nel computo dovesse essere considerata la commissione di massimo scoperto. Viceversa, la Corte d’appello, facendo applicazione dei principi affermati dalla sentenza numero 16303 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha affidato all’ausiliare nominato in quella sede il compito di rideterminare il saldo del conto verificando l’usurarietà del tasso praticato, determinata anche in considerazione della menzionata commissione, nei limiti del dovuto. Di qui il consulente tecnico d’ufficio ha osservato che il contratto di conto corrente bancario prevedeva un tasso debitore del 6,25% fino a € 999.999,00 ed un tasso maggiorato del 5% « oltre (o scoperto di conto) », tasso, quest’ultimo, eccedente ab origine la soglia dell’usura. Di tal che lo stesso consulente ha eliminato in toto gli interessi dal calcolo del dovuto, sia con riguardo all’importo intra -fido, sia extra-fido, così pervenendo alla determinazione della minor somma già ricordata.
A fronte di ciò la banca ricorrente addebita alla Corte d’appello di aver errato nell’interpretare il contenuto contrattuale, non rendendosi conto della totale autonomia della previsione concernente gli interessi dovuti dal debitore entro la soglia di €
999.999,00 rispetto alla clausola concernente gli interessi dovuti nel diverso caso di superamento di tale soglia. Per tale ragione, poi, il consulente, e la Corte d’appello che ne aveva recepito le conclusioni, richiamate per relationem nella sentenza impugnata, aveva errato nell’escludere gli interessi maturati non soltanto in relazione agli importi eccedenti la soglia di € 999.999,00, ma anche per quelli intra-fido.
In effetti, dalle condizioni economiche relative al contratto di conto corrente stipulato tra le parti risulta che il tasso debitore era fissato nella misura del 6,250% (tasso annuo effettivo del 6,398%) fino all’importo di € 999.999,00, ed era maggiorato del 5% « oltre (o scoperto di conto) ».
Ebbene, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare non soltanto che il secondo comma dell’articolo 1815 c.c. prende in considerazione « la clausola », che è colpita da nullità, ma anche che: « In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto » (Cass. 15 settembre 2017, n. 21470).
Nel dare continuità al principio così formulato, perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, non resta che cassare la sentenza impugnata, dovendo il giudice del merito determinare l’incidenza dell’usurarietà sulla sola disposizione concernente l’indebitamento extra -fido.
7. – Il ricorso incidentale è assorbito.
Il ricorrente incidentale sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel determinare l’importo da lui dovuto nella misura di € 52.127,60, così quantificato all’esito della sommatoria degli importi di € 25.992,69 per il conto corrente e di € 26.134,91 per gli altri due, dal momento che, a dire del COGNOME, il giudice avrebbe dovuto considerare le due poste non cumulativamente, ma alternativamente: ma, evidentemente, si tratta di una questione che è assorbita dall’esigenza di rideterminazione dell’importo eventualmente dovuto nella retta applicazione dell’articolo 1815, secondo comma, c.c., una volta constatato che la nullità della previsione dell’usurarietà concernente l’indebitamento extra -fido non si comunica a quella concernente l’indebitamento intra -fido.
8. – Il ricorso principale è accolto e quello incidentale dichiarato assorbito, la causa è rinviata alla corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla C orte d’appello di Trieste in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.