Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE 2 SECURITISATION
RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti del gruppo RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto:
Conto corrente
Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Campobasso n. 218/2019 pubblicata il 11.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ La RAGIONE_SOCIALE formulava domanda di opposizione a d.i. n. 655/2008 reso dal Tribunale di Campobasso con cui era stato ingiunto il pagamento, a favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 252.522,60, oltre accessori e spese, a titolo di saldo debitorio, riveniente dal conto corrente bancario e da altri rapporti di affidamento. Domanda di opposizione (causa n. 195/09 RGAC) alla medesima ingiunzione, era proposta pure dai fideiussori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che eccepivano la nullità e/o estinzione della prestata fideiussione.
Veniva formulata domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 310.723, 65, oltre accessori, spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di differenza tra gli interessi convenzionali e quelli ex art. 117 TUB, per c.m.s, e spese varie non dovute e, comunque, per interessi anatocistici contabilizzati in violazione dell’art. 1283 c.c. I due giudizi venivano riuniti.
-All’esito di consulenza tecnica, in accoglimento per quanto di ragione delle proposte domande e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il primo giudice ha condannato gli opponenti in solido a corrispondere alla creditrice la minor somma di € 110.906,80.
3.NOME, NOME NOME e NOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso che con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
il primo giudice ha ben chiarito di avere aderito alla soluzione, redatta dal consulente tecnico di ufficio, che è appunto racchiusa nel quesito 13 -ipotesi n. 7, in cui, ai fini della nuova determinazione degli elementi contabili, è stata esclusa, non solo la capitalizzazione degli interessi ultralegali, ma anche qualsivoglia altro onere collegato al credito (c.m.s., spese di chiusura infrannuale, ecc.): le motivazioni tecnico-contabili espresse nella CTU non sono state censurate specificamente;
la nullità delle clausole di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso di interessi stabilito con la l. n.108/1996 non ha effetto retroattivo;
la domanda riconvenzionale è stata riproposta sic et sempliciter senza indicare in alcun modo le modalità con cui si sia giunto alla determinazione dell’ammontare della richiesta , né sono state formulate specifiche censure sulla motivazione del rigetto in I grado della domanda.
─ NOME, NOME NOME e NOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi, ed anche memoria.
Fino 2 RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 . Preliminarmente va preso atto dell’intervento nel giudizio di RAGIONE_SOCIALE in persona della sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della cessione del credito operata in suo favore da RAGIONE_SOCIALE «ai sensi dell’art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, intervento ritenuto ammissibile anche in questa sede -come riconosciuto da ultimo da Cass., n. 19786/2024, alla cui ampia motivazione si rimanda ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. -che la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state
fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez. Un., n. 11650/2006). I ricorrenti deducono:
-Con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art.1815 c.c. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte rilevando la mancata allegazione degli elementi contabili non avrebbe tenuto conto delle allegazioni in tal senso effettuate.
6.1 -La censura non è ammissibile poiché non coglie che la motivazione presenta una doppia ratio.
Il passo trascritto nella censura è soltanto una delle motivazioni addotte poste a fondamento per confermare la statuizione di I grado che ha fondato la sua motivazione sulla CTU per escludere il carattere usurario degli interessi praticati. La perizia, infatti, aveva precisato che «i c/c oggetto di causa non registrano mai dei tassi di interesse superiori al tasso soglia» ed aveva effettuato varie ipotesi di conteggio delle somme a debito del correntista da un minimo di € 107.133,32 ad un massimo di € 323. 293,55. Il Tribunale aveva optato per la soluzione nella quale era stata esclusa non solo la capitalizzazione degli interessi ultralegali, ma anche (e appunto) qualsivoglia altro onere collegato al credito (c.m.s., spese di chiusura infrannuale, ecc.), in dividuando la somma dovuta in € 110.906,80 individuata nella p. 24 della CTU. La Corte di merito ha ritenuto che la censura formulata in appello non colpisse il passaggio motivazionale con il quale erano state esposte le preliminari ragioni tecnico-giuridiche per cui il primo giudice aveva ritenuto di escludere il carattere usurario del tasso e di determinare la somma dovuta senza il conteggio della capitalizzazione e delle altre voci non dovute. Tali presupposti e conclusioni non erano stati contestati specificamente. Anche in questa sede si ripropone la diversa soluzione contabile contenuta nella CTP e si propone, quindi, una censura a carattere esclusivamente meritale. In tal senso la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
doglianza, riqualificata in rapporto al suo contenuto (non si lamenta un errore di diritto, malgrado la rubrica, ma un’obliterazione di elementi istruttori) e ricondotta nell’alveo del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., esula dal concetto di fatto accolto da detta norma e sollecita, in buona sostanza, la rinnovazione del sindacato istruttorio.
In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
─ Con il secondo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113 e 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La corte non ha preso in considerazione che gli appellanti hanno indicato gli elementi contabili posti a fondamento della propria censura esibendo CTP.
6.1 -Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo, poiché è fondata sull’erronea interpretazione della motivazione esaminata sub 6.1.
7 .-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione