SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 342 2026 – N. R.G. 00000017 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 17/2025 R.G,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Maiori alla
INDIRIZZO.
ATTORE IN RIASSUNZIONE –
APPELLATO
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex artt.19 e 20 L.24.12.1969, per la gestione in nome e per conto della , rappresentata e difesa, in virtù o in atti, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso lo studio di
di mandat quest’ultimo sito in Pagani alla INDIRIZZO.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
– APPELLANTE
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio disposto con ordinanza n.29791/2024 della Corte di Cassazione a seguito dell’appello avverso la sentenza n.1027/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto introduttivo in primo grado ha convenuto in giudizio la
quale impresa designata per il
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro verificatosi il 10 luglio 2008, alle ore 14 circa, in Pagani, allorquando, mentre percorreva la INDIRIZZO verso INDIRIZZO a bordo del suo autoveicolo TARGA_VEICOLO, veniva tamponato da un autoveicolo di grosse dimensioni, rimasto non identificato, che procedeva nel medesimo senso di
marcia; che a seguito dell’urto, l’Ape veniva proiettato contro il muro sul lato opposto della carreggiata, mentre il conducente del veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso; che nell’occorso riportava gravissimo politrauma, estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale ‘Umberto I’ di Nocera Inferiore, ove veniva ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE che ha eccepito la improcedibilità della domanda, la assenza di prova circa il coinvolgimento di veicolo rimasto ignoto e il concorso di colpa del danneggiato.
Con sentenza n.1027/2018, il Tribunale di Nocera Inferiore accertava la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e condannava la quale Impresa designata per il RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somm a di €. 774.685,39, considerata all’attualità, oltre interessi legali da calcolare con il meccanismo della devalutazione della somma a far data dall’epoca del sinistro fino alla data di deposito della sentenza e oltre ancora gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
Avverso tale decisione ha proposto appello la , già
deducendo l’illegittimo superamento del massimale, per effetto del riconoscimento di interessi e rivalutazione, l’assenza di una domanda o accert amento di ‘mala gestio’.
Con sentenza n. 387/2022 la Corte di Appello ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma dell’impugnata decisione, ha condannato la al
pagamento della sola somma di €. 774.685,39, considerata all’attualità, escludendo il riconoscimento degli interessi oltre il massimale per assenza di prova e deduzione di’ mala gestio. Condannava altresì la -FGSV alle spese di primo e secondo grado, ponendo a suo carico in via definitiva le spese di CTU..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli art. 1224 c.c. e 144 cod. assicurazioni e la erronea liquidazione delle spese di secondo grado.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 367/2022 e rimesso la decisione alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, accogliendo il primo motivo di censura concernente la non necessità di formule sacramentali per chiedere somme oltre il m assimale, in quanto l’assicuratore risponde degli interessi moratori come qualsiasi debitore senza limiti di massimale, dichiarando assorbito il secondo motivo.
ha, quindi, riassunto il giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di -FGSV degli interessi legali e rivalutazione ISTAT sulla somma di € 774.685,39 dalla data del sinistro (10.07.2008) alla data della sentenza di secondo grado e, da tale data fino al saldo, dei soli interessi legali, oltre spese dei gradi di appello, legittimità e del presente rinvio, con vittoria di spese e onorari come per legge, reiterando la censura afferente la erronea liquidazione delle spese.
Si è costituita la insistendo per il rigetto della domanda, contestando l’applicazione degli interessi oltre massimale e deducendo l’assenza di mora per causa non imputabile, stante le risultanze degli atti e dei verbali redat ti nell’immediatezza dei fatti che escludevano la presenza di veicolo non identificato.
All’udienza del 15.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituite, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l’appello proposto da non è fondato.
La sentenza di rinvio richiede espressamente a questa Corte l’esame, in via preliminare, della statuizione relativa agli interessi, contenuta nella sentenza n.1027/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, costituente motivo di censura dell’appellante -FGSV.
Il thema decidendum è, quindi, circoscritto alla sola regolamentazione degli accessori (interessi e rivalutazione) oltre il massimale ed alla statuizione sulle spese, essendo coperti da giudicato interno l”an debeatur’ e la quantificazione del capitale nei limiti del massimale.
Va, preliminarmente, evidenziato che la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 387/2022 della Corte di Appello di Salerno, affermando il principio di diritto secondo cui: ‘il massimale limita l’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale, mentre quanto alla mora esso risponde come qualunque debitore, dovendo gli interessi (ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.), senza necessità di invocare o provare una ‘ mala gestio ‘ in senso tecnico, essendo sufficiente la richiesta di interessi.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la mora debendi dell’assicuratore della r.c.a., o dell’Impresa designata, nei confronti del terzo danneggiato non può essere definita nemmeno ‘mala gestio impropria’, in quanto una ‘cattiva gestione’ degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, unico nel quale l’assicuratore ‘gestisce’, come un mandatario, gli interessi dell’assicurato.
Ed, invero, l’assicuratore che incorre nella ‘mala gestio’ del rapporto contrattuale con il proprio assicurato può essere sanzionato con il pagamento di una somma eccedente il massimale, anche per sorta capitale.
Nel rapporto con i terzi, quale è da considerare il danneggiato del fatto illecito, non può configurarsi, dunque, alcuna ‘mala gestio’, non essendovi alcun sottostante rapporto che lega il danneggiato all’assicuratore.
In siffatta ipotesi si verte, quindi, nella ipotesi di mora da ritardo nell’adempimento di una obbligazione di dare nascente dal fatto illecito, costituita dall’indennità da versare al danneggiato nei limiti del massimale.
Tale limite è superabile, relativamente ad interessi e rivalutazione, qualora ingiustificatamente l’assicuratore abbia ritardato la sua corresponsione.
Trattasi di ipotesi tipica di responsabilità, ex art. 1224 c.c., da ritardo nell’adempimento di obbligazione pecuniaria per cui l’impresa assicuratrice è tenuta a corrispondere gli interessi di mora e la svalutazione monetaria oltre il limite del massimale di legge. (Cass. Civ. Sez. III n. 1050/2009; Cass. Civ. Sez. III n. 29924/2024).
Pertanto, il superamento del massimale non è vietato quando deriva dagli interessi compensativi o dalla rivalutazione monetaria dovuti per il ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’assicuratore e non presuppone la ‘ mala gestio ‘, che è concetto proprio del rapporto assicurato -assicuratore, non del rapporto assicuratore -danneggiato.
Nell’ambito della RCA per fatto illecito, l’assicuratore è solo un debitore del danneggiato, con il quale non è in rapporto contrattuale e al quale non potrà opporsi alcun inadempimento, in caso di mancato pagamento nei termini di cui all’art. 148 cod. assicurazioni.
Pertanto, una volta scaduto tale termine, l’assicuratore è in mora al pari di qualsiasi altro debitore che ritarda l’adempimento e, al pari di qualunque altro debitore di una obbligazione di valuta in mora, va incontro alle conseguenze di cui all’ art. 122 4 c.c. e cioè l’obbligo di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. n. 10725/03 e n. 8676/22) e il danneggiato che intenda ottenere la condanna dell’assicuratore al pagamento del danno da mora non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (cfr. Cass. n. 8374/2024).
Nei suoi confronti non può, quindi, configurarsi alcuna mala gestio e, in conseguenza, del tutto irrilevante è che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale.
Diversamente opinando, le conseguenze dell’inadempimento, quale fatto dell’assicuratore, andrebbero a ricadere ingiustificatamente, sul danneggiato, ovvero, in caso di rivalsa, sull’assicurato
Pertanto, quando l’assicuratore della rRAGIONE_SOCIALE sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale.
Ciò in quanto il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale, laddove, per la mora, risponde come un debitore e, se ritarda il pagamento della propria obbligazione, è tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori.
Né, peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, la condanna dell’assicuratore ultra-massimale esige formule sacramentali essendo sufficiente la domanda di condanna al pagamento degli interessi.
Per quanto concerne, poi, la eccezione di non imputabilità del ritardo, deve rilevarsene la inammissibilità, stante la natura di giudizio chiuso, e la affermata irrilevanza della ‘mala gestio’ nel caso in esame, da parte della Suprema Corte, cui si ricollega la difesa della convenuta in riassunzione.
Nel caso in esame, non risultando provata l’integrale e tempestiva messa a disposizione del massimale, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, da calcolarsi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno secondo il criterio proprio dei debiti di valore (Cass. S.U. n. 1712/1995) e, di poi, gli interessi legali sulla somma fino all’effettivo soddisfo.
Per quanto suesposto, dunque, il Tribunale di Nocera Inferiore ha fatto corretta applicazione dei principi dettati in materia della Suprema Corte, riconoscendo gli interessi, come statuiti in sentenza, anche oltre il massimale di polizza.
In conseguenza, l’appello proposto da non può essere accolto.
Il motivo concernente la liquidazione delle spese resta assorbito dalla nuova regolamentazione dei gradi di giudizio.
La condanna della convenuta in riassunzione alle spese del secondo grado, del giudizio di rinvio e del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte D’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in riassunzione da , nei confronti della quale Impresa designata per il RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 1027/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l’appello proposto da
avverso la sentenza n.
n.1027/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, e, per l’effetto,
Conferma la impugnata sentenza.
Condanna la a rifondere a le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi €. 18.000,00, del giudizio di Cassazione, liquidate in €. 7.003,00, e del presente grado, liquidate in €. 759,00 per spese e €. 16.841,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno in data 18 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME