Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8524 – 2023 proposto da:
avv. NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il proprio studio, rappresentato e difeso e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimata – avverso l’ordinanza rep. n. 5511/2023, resa dal Tribunale civile di Roma, pubblicata in data 6/3/2023, all’esito del giudizio n. 9892/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 del 10/2/2017, l’avv. NOME COGNOME COGNOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di procuratore speciale del fratello NOME COGNOME chiedendo di accertare il suo compenso , per l’attività professionale svolta, nella misura di Euro 33.316,99, compresi spese, rimborso forfettario, c.p.a. e IVA e di condannare la convenuta, in proprio e nella qualità, al pagamento della minor somma di Euro 28.229,56, detratto quanto già corrisposto.
Rappresentò che, nel marzo 2010, NOME COGNOME anche quale procuratrice speciale, lo aveva incaricato di rappresentarla e difenderla nel giudizio di divisione ereditaria da promuovere, dinnanzi al Tribunale di Paola, nei confronti della cugina NOME COGNOME l’attività professionale descritta nel ricorso era stata da lui svolta e, in data 31/10/2011 e 14/6/2016, la cliente aveva effettuato due pagamenti parziali; quindi, in data 21/7/2016, ella, anche nella qualità di procuratrice speciale, aveva revocato il mandato difensivo e, nonostante l’invio della parcella con raccomandata a.r. del 9/9/2016, non aveva corrisposto il compenso a lui dovuto.
I n accoglimento dell’eccezione di NOME COGNOME con ordinanza del 3-13/2/2020, il Tribunale di Roma dichiarò la sua incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Paola, dinnanzi al quale rimise le parti con termini di legge per la riassunzione.
Con ordinanza n. 21647/2021, pubblicata il 28/7/2021, questa Corte, adita dall’avvocato per regolamento di competenza, cassò l’ordinanza del 3-13/2/2020 del Tribunale di Roma, ne dichiarò la
competenza, rimettendo le parti anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ordinanza rep. n. 5511/2023, pubblicata in data 6/3/2023, il Tribunale di Roma liquidò, in favore dell’avvocato a titolo di compensi, la somma complessiva di Euro 15.700,044, in applicazione dei parametri medi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa di Euro 957.687,50 ; dall’importo riconosciuto scomputò l’acconto di Euro 3.348,44, per un totale di Euro 12.351,604, a cui aggiunse ulteriori Euro 52,00 per spese documentate, oltre le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell’art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché IVA e CPA ; infine, per quel che qui rileva, riconobbe gli interessi soltanto nella misura legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ. , dalla data della pubblicazione del provvedimento al saldo.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria; NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I de ll’art. 360, cod. proc. civ., NOME COGNOME COGNOME ha denunciato la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 9/10/2002, n.231, come modificato dal d.lgs. 9/11/2012, n.192 per avere il Tribunale riconosciuto gli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ. e non al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in applicazione del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ.
Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I de ll’art. 360, cod. proc. civ., il ricorrente ha, quindi, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1281 e 1284, comma 1 e 4, cod. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal
d.lgs. 192/2012, per avere il Tribunale stabilito quale decorrenza iniziale degli interessi la data di pubblicazione del provvedimento e non la data della messa in mora o dalla data della domanda giudiziale.
2.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Questa Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022)
Quanto all’applicabilità del 1284 comma 4 cod. civ. (certamente operante, ratione temporis , ex art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, per essere il procedimento iniziato dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), è stato pure puntualizzato che ciò che rileva, a tal fine, è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest’ultima dalla presenza di prestazioni consistenti anche non esclusivamente, purché prevalentemente – nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma «transazione commerciale» riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l’appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici
quali la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo.
All’interno del codice civile, invero, l’espressione «prestazione di servizi», si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d’opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un’opera; ugualmente, nella definizione dell’appalto (art. 1655 cod. civ.), l’oggetto del contratto è descritto come compimento di un’opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l’espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra “imprese”) caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.). L’espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (così Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022). Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d’opera professionale (Cass. Sez. 6 – 2, n. 8611 del 16/03/2022).
2.2. In accoglimento dei due motivi l’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata limitatamente alla statuizione sugli interessi.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art. 384 cod.proc.civ., questa Corte può decidere nel merito e provvedere a condannare NOME COGNOME in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, degli interessi sul credito già liquidato in Euro 12.351,604, oltre Euro 52,00 per spese documentate e spese generali, nella misura del 15% dei compensi, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 2 e 4 d.lgs. 231/02, dalla data di messa in mora e, cioè, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della notula (13/9/2016), fino al saldo.
Le spese di merito, del regolamento di competenza e del presente grado di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico di NOME COGNOME in proprio e nella qualità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sugli interessi e, decidendo nel merito, condanna NOME COGNOME in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, degli interessi sul credito già liquidato in Euro 12.351,604, oltre Euro 52,00 per spese documentate e spese generali, nella misura del 15% dei compensi, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 2 e 4 d.lgs. 231/02, dalla data di messa in mora e, cioè, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della notula (13/9/2016) fino al saldo;
condanna NOME COGNOME in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore d ell’avv. NOME COGNOME COGNOME, delle spese del giudizio di regolamento di competenza che liquida in complessivi Euro 1.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio dinnanzi al Tribunale, liquidandole in
Euro 3.397,00 oltre euro 332,02 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda