Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31090 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31090 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7122/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALEa AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege ,
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 875/2018 depositata il 12.02.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del Tribunale di Roma n. 21392/2011 il RAGIONE_SOCIALE, che aveva contrastato la domanda negando la spettanza di ulteriori indennizzi, veniva condannato a corrispondere a COGNOME NOME, vedova di COGNOME NOME, l’ulteriore somma rispetto agli indennizzi già liquidati in sede amministrativa di € 998.782,67, oltre agli interessi legali calcolati con decorrenza dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione pari a complessivi € 822.540,16 (sulla somma di €733.031,33 dall’8.11.1989 e sulla somma di € 265.751,35 dal 16.6.1999), nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Tali indennizzi erano stati riconosciuti, sia pure in misura ridotta, in sede amministrativa, a COGNOME NOME, che a seguito di provvedimenti di nazionalizzazione adottati in Somalia nel 1975 era stato espropriato RAGIONE_SOCIALEa propria quota del 50% di due fiorenti aziende agricole per la produzione di banane di oltre 200 ettari, sulla base RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 16/1980, n. 135/1985 e n.98/1994 (£430.987.841 per la perdita dei beni materiali con decreto ministeriale n. 599509 RAGIONE_SOCIALE‘8.11.1989 su domanda amministrativa del 9.6.1980, e £ 36.802.579 per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento con decreto ministeriale n. 3 del 19.1.1999 su domanda amministrativa del 1984).
La sentenza di primo grado veniva impugnata dal RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla decorrenza degli
interessi, che si assumeva doversi calcolare non dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, ma dalla costituzione in mora del RAGIONE_SOCIALE, ed in difetto di essa, dalla domanda giudiziale (15.2.2007).
Essendo nelle more del giudizio di primo grado deceduta COGNOME NOME, si costituivano in secondo grado le sue eredi testamentarie, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, ed in subordine il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa decorrenza degli interessi dalla data del 15.6.1994, ossia dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda di indennizzo per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento commerciale RAGIONE_SOCIALEe aziende, con la quale era stata richiesta la revisione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo già riconosciuto per la perdita dei beni materiali RAGIONE_SOCIALEe aziende, atto che si riteneva poter valere come costituzione in mora.
Con la sentenza n. 875/2018 del 14.11.2017/12.2.2018 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello del RAGIONE_SOCIALE, facendo quindi decorrere gli interessi sulle maggiorazioni degli indennizzi giudizialmente riconosciute dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale (15.2.2007), e non dalle date di emissione dei decreti di liquidazione ministeriali, condannava la parte appellata alle spese processuali del giudizio di secondo grado, nel quale era risultata integralmente soccombente, ed in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, compensava per ¼ le spese del giudizio di primo grado, mantenendo la condanna nella misura già liquidata, ma ridotta a ¾.
Motivava il giudice di secondo grado la diversa decorrenza degli interessi riconosciuta, in quanto per giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, in tema di indennizzo per i beni perduti all’estero da cittadini italiani in territori già soggetti alla sovranità nazionale, poiché i decreti di liquidazione ministeriali erano già comprensivi RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione ex art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950, che copriva gli interessi moratori
maturati fino alla liquidazione amministrativa, ulteriori interessi potevano essere riconosciuti sugli indennizzi solo con decorrenza da una specifica costituzione in mora RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, eventualmente anche anteriore alla liquidazione, ed in difetto di essa dalla domanda giudiziale.
La sentenza medesima evidenziava che, non poteva valere come costituzione in mora la domanda amministrativa di concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, avente solo valore di impulso del procedimento amministrativo, e non era stata provata una specifica costituzione in mora RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione che potesse far decorrere gli interessi da data anteriore alla domanda giudiziale, non avendo poi alcun rilievo la domanda amministrativa di concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, né le istanze di revisione proposte in sede amministrativa.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 20.2.2019 al RAGIONE_SOCIALE, NOME, in proprio e quale erede RAGIONE_SOCIALEa defunta madre NOME, deceduta nelle more, affidandosi a quattro motivi, ed il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso notificato il 27.3.2019.
La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del 26.10.2023.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe L. n. 16 del 26.1.1980, n. 135 del 5.4.1985 e n. 98 del 29.1.1994, con particolare riferimento alle disposizioni sulla determinazione degli indennizzi a cittadini italiani per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, nonché degli articoli 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 cod. civ., e/o l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c..
La ricorrente evidenzia che il diritto all’indennizzo in questione trova fondamento nella L. 16/1985 ed é un vero e proprio diritto soggettivo, anche se non un risarcimento danni, ed ammette che gli interessi non possono essere fatti decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge per la necessità RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa, costituente condizione di procedibilità, ed in quanto nel coefficiente di rivalutazione che la legge vuole applicato nei decreti ministeriali di liquidazione degli indennizzi sono già compresi gli interessi maturati fino alla data di emissione dei decreti di liquidazione.
La ricorrente, tuttavia si duole che, una volta riconosciuto con l’emissione del decreto di liquidazione l’errore commesso dall’Amministrazione nell’avere attribuito una somma ridotta rispetto a quella dovuta, ed accertato quindi il debito RAGIONE_SOCIALEa stessa, la sentenza impugnata abbia posto a carico del titolare del diritto all’indennizzo riconosciuto l’onere di procedere ad una costituzione in mora per ottenere il pagamento degli interessi sulla somma attribuitagli a tale titolo, anziché farli decorrere direttamente dalle date di emissione dei decreti di liquidazione degli indennizzi, come era stato fatto dal giudice di primo grado.
Assume quindi la ricorrente, che in tal modo risultino violati gli articoli 1176 e 1218 cod. civ., che impongono al debitore di sopportare ogni conseguenza del ritardo nel pagamento di quanto riconosciuto dovuto a meno che non dimostri la non imputabilità a sé del ritardo, e si induca la PA a trarre vantaggio dal proprio colpevole ritardo nell’effettuare il pagamento del dovuto, in contrasto con l’art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, laddove gli interessi corrispettivi dovrebbero servire a risarcire il creditore, almeno in parte, RAGIONE_SOCIALEa mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro a lui spettanti, che siano rimaste nella disponibilità del debitore per un errore allo stesso imputabile.
La ricorrente stessa richiama poi la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte (Cass. 25.10.2013 n. 24157) che per i crediti che richiedano un previo accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, che difettano di esigibilità fino all’emissione del mandato di pagamento, o finché non si esaurisca la fase di accertamento e siano compiuti tutti gli atti che la legge prescrive che siano compiuti perché il pagamento sia autorizzato, ritiene il credito certo e liquido dal momento in cui é stato concluso l’accertamento e/o é stato emesso il titolo di spesa (nella specie circostanza incontestata), facendo maturare gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., e sottolinea che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte avrebbe ritenuto necessaria una formale costituzione in mora solo per retrodatare la decorrenza degli interessi ad una data anteriore ai decreti di liquidazione, e non per riconoscere una decorrenza successiva a tali decreti, lamentando che l’impugnata sentenza, con la sua sbrigativa motivazione, abbia omesso di considerare tali principi.
Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, perché sempre relativo alla decorrenza degli interessi sugli indennizzi aggiuntivi riconosciuti dovuti dall’Amministrazione per la perdita dei beni e RAGIONE_SOCIALE‘avviamento, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la totale mancanza di considerazione e motivazione in merito alla natura di costituzione in mora RAGIONE_SOCIALE‘istanza di concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo relativa all’avviamento presentata in data 15.6.1994.
Il ricorso é infondato, in quanto non tiene conto che se é vero che il diritto all’indennizzo é un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto dalla L. n. 135 del 1985, e che il credito per la perdita del bene e RAGIONE_SOCIALE‘avviamento (quest’ultima voce meramente integrativa RAGIONE_SOCIALEa prima, e non autonoma) diviene certo, liquido ed
esigibile con l’emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, che peraltro già comprendono in virtù del coefficiente di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 135 del 1985 gli interessi moratori maturati fino alla data di emissione dei decreti stessi, é anche vero che la maggiorazione degli indennizzi riconosciuti in sede amministrativa richiesta in sede giudiziale dall’avente diritto all’indennizzo, o dai suoi eredi, é somma superiore e diversa da quella liquidata nei decreti ministeriali.
Tale somma diviene certa, liquida ed esigibile solo con la sentenza che accoglie la domanda.
Ne deriva che é solo in virtù RAGIONE_SOCIALEa naturale retroattività degli effetti RAGIONE_SOCIALEe sentenze di accertamento e condanna alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, che gli interessi moratori al tasso legale sul maggiore indennizzo riconosciuto giudizialmente possono retroagire alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che dovesse farsi riferimento a quella data, in quanto non era stata prodotta alcuna specifica richiesta di costituzione in mora per la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo giudizialmente riconosciuta, non potendosi attribuire il significato di costituzione in mora per tale maggiorazione all’originaria domanda amministrativa di concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, né a quella di revisione RAGIONE_SOCIALEo stesso per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento (avente mero carattere integrativo RAGIONE_SOCIALEa prima), trattandosi per giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di mere condizioni di procedibilità (in tal senso sono state richiamate Cass. 27.6.2017 n. 15955; Cass. 19.10.2016 n. 21191; Cass. 6.8.2015 n. 16457; Cass. 28.9.2015 n. 19167; Cass. 4.3.2011 n.5212; Cass. 11.9.2009 n. 19687; Cass. 22.2.2008 n. 4530, alle quali si può aggiungere Cass. n. 30925/2017).
Non appare applicabile nella specie l’orientamento espresso dall’isolata ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione sezione I del 19.5.2020 n. 9146, in quanto si discute qui degli interessi su un
importo di indennizzo superiore, che é stato successivamente determinato giudizialmente a seguito di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto sull’ammontare liquidato in sede amministrativa, per cui prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza che l’ha riconosciuto, il credito non era certo, liquido ed esigibile nella misura giudizialmente riconosciuta, sicché non potevano maturare gli interessi corrispettivi ex art. 1284 cod. civ. richiesti nel giudizio di primo grado, ed in assenza di quantificazione, non era neppure ipotizzabile un comportamento colpevole di ritardo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella liquidazione che legittimasse il pagamento di interessi moratori.
Un siffatto comportamento colpevole non é configurabile neanche utilizzando l’argomento che l’indennizzo per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento era meramente integrativo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per la perdita dei beni oggetto di una precedente domanda amministrativa di impulso processuale, non essendovi nell’istanza di revisione per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento alcun riferimento alla somma aggiuntiva che sarebbe stata successivamente accertata in sede giudiziale dopo il decreto ministeriale RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per perdita di avviamento riconosciuto in sede amministrativa, né agli interessi che sull’importo giudizialmente riconosciuto sarebbero andati a maturare.
L’art. 1219 comma 2° n. 3) cod. civ., per il quale il pagamento dei debiti RAGIONE_SOCIALEa P .A. deve avvenire presso il domicilio del debitore (uffici di tesoreria), che viene posto dalla giurisprudenza a fondamento RAGIONE_SOCIALEa necessaria costituzione in mora RAGIONE_SOCIALEa P.A., non può del resto ritenersi derogato in virtù del D. Lgs. 9.10.2002 n.231 di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2000/35/CE, che per le sole transazioni commerciali, ha equiparato la PA al privato, nel senso che i debiti RAGIONE_SOCIALEa PA sono automaticamente produttivi di interessi senza bisogno di costituzione in mora, in quanto nel caso di specie gli indennizzi sono espressione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà RAGIONE_SOCIALEo Stato nei confronti di cittadini italiani che abbiano incolpevolmente perduto i
loro beni in territori già soggetti alla sovranità nazionale per condotte espropriative di altri stati, e si pongono quindi del tutto al di fuori dei rapporti tra PA e privato imprenditore, caratterizzati dalla corrispettività propria RAGIONE_SOCIALEe transazioni commerciali.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Essendo questo tipo di procedimento esente dal contributo, non é applicabile l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 sull’imposizione di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi e SPAD.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.10.2023