Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2187/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , (pP_IVAi. P_IVA), in persona dell’amministratore unico e legale rapp.te pro tempore ing. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con sede in Bucciano (INDIRIZZO), INDIRIZZO (CAP 8201 0), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (c. f. CODICE_FISCALE), del Foro di Benevento, con studio in Bucciano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, giusta procura alle liti (apposta in calce) rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso, ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c. (art. 366, n. 5, c.p.c.) e, agli effetti del presente procedimento, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (CAP 00186), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE – Fax NUMERO_TELEFONO – Pec EMAIL), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di Fax NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo Pec EMAIL.
Ricorrente
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, AVV_NOTAIO, autorizzato a stare in giudizio in virtù di delibera di Giunta comunale n. 15 del 4.01.2019, immediatamente esecutiva, rappresentato e difeso, in virtù della citata delibera e giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ( C.F. CODICE_FISCALE, Fax: NUMERO_TELEFONO, posta elettronica certificata: EMAIL), con studio in Benevento alla INDIRIZZO e domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE, Fax: NUMERO_TELEFONO, pec: EMAIL).
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 2647 depositata il 4 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- L ‘impresa RAGIONE_SOCIALE, dopo aver concluso i lavori di installazione di lampioni fotovoltaici nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Bn), stazione appaltante, in data 23 maggio 2001, non avendo ricevuto il corrispettivo di euro 210.580,45, otteneva un decreto ingiuntivo dal tribunale di Benevento contro l’Ente territoriale per tale importo.
Nel corso dell’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo corrispondeva euro 202.158,45 e il tribunale, revocato il monitum , lo condannava al pagamento del residuo debito pari ad euro 8.421,60 ‘ oltre interessi legali e moratori ‘.
2 .-L’appaltatore che in sede di precisazione delle conclusioni aveva preteso euro 74.920,64 -impugnava la decisione davanti
alla Corte d’appello di Napoli, lamentando una erronea imputazione del pagamento parziale ex art. 1194 cod. civ. ed insistendo per la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma richiesta in primo grado.
La Corte d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello ed in riforma della sentenza del primo giudice, condannava la stazione appaltante, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dell’ulteriore somma di euro 360,58 a titolo di interessi legali, da aggiungere all’importo di euro 8.421,60, già riconosciuto in primo grado.
Spese integralmente compensate per i due gradi di giudizio.
3 .-Per quanto qui ancora interessa ed in estrema sintesi, osservava la Corte che nel contratto di appalto (finanziato con fondi regionali e con un mutuo della Cassa DDPP) era previsto che il corrispettivo sarebbe stato liquidato secondo le risultanze del collaudo da parte dei tecnici incaricati dalla Giunta regionale della RAGIONE_SOCIALE da effettuare nei termini e nei modi di legge.
L’art. 28, nono comma, della legge n° 109/1994 prevedeva che il saldo dei lavori dovesse essere pagato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l’art. 30, terzo comma, del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (d.m. n° 145/2000) stabiliva che in caso di mancato pagamento fossero dovuti gli interessi legali dal 91° al 151° giorno e poi quelli moratori.
Pertanto, prima del termine per il collaudo (90 giorni), non potevano maturare interessi, mentre in caso di ritardo nell’effettuazione dello stesso, l’appaltatore poteva chiedere un risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale , ex artt. 28, primo comma, legge n° 109/1994, e 192, d.P.R. n° 554/1999 (consistente nelle maggiori spese amministrative, di custodia e guardiania, per garanzie e per premi assicurativi), ma non gli interessi.
Tale domanda risarcitoria non era mai stata proposta nel primo giudizio, mentre gli interessi ante collaudo, pur richiesti, non erano dovuti.
Inoltre, poiché il verbale di collaudo depositato dall’appellante con nota del 24 settembre 2004 non riportava alcuna data, in via presuntiva -ed in mancanza di diversa indicazione dell’appellante -doveva ritenersi che il termine di 90 giorni fosse cominciato a decorrere da tale data.
Scaduto il termine di 90 giorni al 23 dicembre 2004, erano dovuti gli interessi legali dal 24 dicembre 2004 al 18 gennaio 2005 (data del mandato di pagamento) su euro 210.580,45, pari, per l’appunto, ad euro 360,58.
4 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a tre mezzi.
Resiste la Stazione appaltante, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione e trascrizione dei documenti sui quali esso si fonda, e per omessa indicazione del luogo processuale di loro produzione, nonché per essere la decisione impugnata conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.
Nel merito conclude per la reiezione dell’impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE (onde ottenere manleva in ragione del ritardo nell’erogazione del finanziamento destinato all’appalto), si è costituita solo davanti al tribunale, mentre è rimasta contumace in appello e meramente intimata nella presente sede processuale.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Va premesso che il ricorso è ammissibile, non sussistendo il difetto di autosufficienza segnalato dalla stazione appaltante.
Tanto premesso, col primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116, secondo e quarto comma, del d.P.R. n° 554/99, in combinato disposto con l’art. 26, primo comma, con l’art. 28, primo e nono comma, della Legge n° 109/94, con l’art. 29, secondo comma, con l’art. 30, terzo comma, del d.m. n° 145/00.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l’inutile decorso del termine di sei mesi dal completamento dei lavori per l’emissione del certificato di collaudo ( ex artt. 28, primo comma, legge n° 109/1994 e 192 d.P.R. n° 554/1999) e l’inutile decorso del termine di ulteriori novanta giorni dall’emissione di tale certificato (artt. 28, nono comma, legge n° 109/1994 e 29, secondo comma, d.m. n° 145/2000), determinavano l’obbligo di pagamento degli interessi secondo le modalità previste dall’art. 30, terzo comma, del d.m. n° 145/2000 (interessi corrispettivi sino al tasso legale sino al sessantesimo giorno e moratori in caso di ritardo superiore).
Col secondo mezzo la RAGIONE_SOCIALE deduce, in sostanza, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1194 cod. civ., nonché la mancanza di motivazione e di esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ., avendo la Corte omesso di imputare l’acconto pagato, pari ad euro 202.158,85, dapprima agli interessi e poi al capitale, senza motivare sul punto.
Applicando correttamente tali criteri, il residuo credito della ricorrente alla data del mandato di pagamento (18 gennaio 2005) sarebbe pari ad euro 51.108,14, oltre ad interessi successivi anche anatocistici, donde un avere complessivo almeno pari ad euro 90.435,85.
Con la terza doglianza la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 3 dello stesso codice, nonché contradditoria motivazione in
punto di integrale compensazione delle spese legali (in relazione all’art. 360 n° 5 del codice di rito).
6 .-Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento del secondo e del terzo.
Giova precisare che -tenuto conto del tempo in cui si è svolta la vicenda processuale (in data 16 gennaio 2001 il RAGIONE_SOCIALE affidava l’appalto per cui è lite all’odierna ricorrente in ottemperanza alla sentenza del Tar RAGIONE_SOCIALE -Napoli, che aveva annullato l’affidamento dei lavori ad altra impresa: lavori che venivano ultimati il 23 maggio 2001, come già detto al precedente paragrafo 1) -le norme di riferimento sono contenute nella legge n° 109/1994, nel d.P.R. n° 554/1999 e nel d.m. n° 145/2000.
L’art. 28, primo comma, della legge n° 109/1994 demanda al regolamento di attuazione di stabilire il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, con la specificazione che esso ‘ deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ‘.
Coerentemente il regolamento n° 554/1999 all’art. 192, primo comma, stabilisce che il collaudo ‘ deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ‘.
Infine, l’art. 37 del d.m. n° 145/2000 riconnette una conseguenza al decorso di tale termine, stabilendo che ‘ Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo (…) determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge e dell’articolo 101 del regolamento ‘.
Prima di tali disposizioni era vigente l’art. 5 della legge n° 741/1981, il quale, analogamente a quanto disposto dalle successive norme sopra citate, prevedeva che la ‘ collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ‘.
Questa norma -come ben illustrato da Cass. Su, 18 dicembre 2008, n° 29530 -era stata introdotta onde evitare che, mancando una previsione legislativa del termine per l’esecuzione del collaudo, la Stazione appaltante lo ritardasse ingiustificatamente ovvero lo omettesse del tutto (come si era già verificato nella prassi), così paralizzando sine die i diritti e le ragioni creditorie dell’appaltatore.
Quest’ultimo, infatti, per vederle soddisfatte, era dapprima costretto a diffidare il committente pubblico e poi a rivolgersi all’autorità giudiziaria per la fissazione di un termine di adempimento del collaudo, scaduto il quale, egli avrebbe finalmente potuto agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo.
Sulla scorta di tale premessa la giurisprudenza successiva ha ritenuto che, in caso di inutile decorso del termine per l’esecuzione del collaudo, l’ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice conseguenza che da quel momento insorge il diritto dell’appaltatore al pagamento del saldo (Cass., sez. 1, 16 maggio 2008, n° 12451), che, dunque, egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l’amministrazione e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n° 7194; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477).
Ora, poiché le disposizioni normative contenute negli artt. 28, primo comma, della legge n° 109/1994, 192, primo comma, del d.P.R. n° 554/1999 e 37, primo comma, del d.m. n° 145/2000 dettano, in sostanza, le medesime disposizioni (già) contenute nell’art. 5 della legge n° 741/1981, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza sopra riassunti si rendono applicabili anche al caso di specie.
Ne deriva che -essendo intervenuto il collaudo nel settembre 2004 (come accertato dalla Corte d’appello con statuizione di fatto non censurabile) a fronte di lavori terminati il 23 maggio 2001 (dunque,
ben oltre il termine previsto dagli articoli di legge sopra citati) -il credito dell’appaltatore doveva considerarsi scaduto ed esigibile in giudizio (e, pertanto, produttivo di interessi) dopo novanta giorni (art. 29, secondo comma, d.m. n° 145/2000) decorrenti dalla scadenza del termine semestrale per l’effettuazione del collaudo.
E poiché l’estinzione di tale obbligazione è intervenuta tardivamente, risultano anche dovuti gli interessi previsti dall’art. 30, terzo comma, del d.m. n° 145/2000.
La Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra riassunti, poiché ha ritenuto -come si è sopra visto -che gli interessi non fossero dovuti per tutto il periodo anteriore al collaudo, sul rilievo che il ritardo nel compimento del collaudo farebbe insorgere a favore dell’appaltatore solo un diritto al risarcimento del danno per le spese amministrative d’impresa, per la custodia e guardiania delle opere cui l’appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché per i premi pagati per garanzie fideiussorie e per le coperture assicurative (sentenza pagina 6). In particolare essa non si allinea al comando enunciato segnatamente sul punto da Cass., sez. 1, 16 marzo 2007 n° 6303, dell’avviso che l’art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ha privato di ogni rilevanza il ritardo nell’inizio del collaudo, eliminando la possibilità di distinguere tra la violazione dell’obbligo di effettuare il collaudo nei termini e la violazione dell’obbligo di dar seguito agli adempimenti conseguenti alla sua conclusione nel rispetto delle scadenze previste dall’art. 36 del capitolato generale per le opere pubbliche. La norma, invero, si è ancora osservato, toglie ogni giustificazione al ritardo nel pagamento della rata di saldo, che dev’essere corrisposta, nei limiti del dovuto, con gli interessi previsti dall’art. 36 cit., i quali sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, cod. civ., decorrenti, però, non automaticamente dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto dell’appaltatore sorge solo all’esito positivo del collaudo.
Come ancora si è precisato, l’effettuazione del collaudo non costituisce infatti un ‘ obbligazione contrattuale posta a carico dell’Amministrazione, dal cui inadempimento possa scaturire una responsabilità negoziale ex art. 1218 cod. civ., ma si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore (art. 1206 cod. civ.) nel quadro dell’esecuzione di buona fede del contratto (art.1375 cod. civ.), dal cui inadempimento deriva il diritto dell’appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d’acconto e di garanzia ed alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell’opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo, secondo le previsioni della L. n. 741 del 1981, art. 5.
La sentenza impugnata si è limitata a cogliere di questo orientamento il solo profilo risarcitorio, ma non ha tenuto conto degli effetti che, comunque, la mancanza del collaudo o l’inosservanza del termine per la sua effettuazione producono con riferimento agli obblighi accessori all’obbligazione di pagamento.
Ne discende, per quel che qui rileva, che una volta scaduto detto termine e decorso altresì l’intervallo di cui all’art. 29, secondo comma, d.m. n° 145/2000, il credito doveva reputarsi esigibile e produttivo perciò degli interessi reclamati.
7 .- La sentenza va dunque cassata e la cassazione determina l’assorbimento del secondo e del terzo mezzo.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere a liquidare le spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024, nella camera di consiglio