Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10267 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26313/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME difeso in proprio (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 63389/2020 depositata il 19/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
l’avvocato NOME COGNOME ricorreva, ai sensi dell’art.702 -bis , cod. proc. civ., ratione temporis applicabile,
convenendo in giudizio la sRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al pagamento di somme a titolo di onorari professionali;
per quanto qui ancora di utilità, il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione;
avverso questa decisione ricorre l’avvocato COGNOME articolando un motivo;
è rimasta intimata la s.p.a. RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1224, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dell’invocato art. 1284, cod. civ., dalla domanda e non dalla pubblicazione del provvedimento.
Considerato che
il ricorso è fondato per quanto di ragione;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n. 8611, Cass., 19/08/2022, n. 24973);
naturalmente dovrà aversi riguardo alla notifica della domanda giudiziale, ovvero del ricorso proposto in prime cure, e non a quella del deposito di quest’ultimo, trattandosi della costituzione in mora, atto recettizio;
nella fattispecie, inoltre, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2020) la previsione di cui al comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., in cui è previsto che, in caso di condanna giudiziale, il tasso d’interesse sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass., n. 8611 del 2022, cit., pag. 23);
l’ordinanza in questa sede impugnata ha quindi errato sia nello statuire la decorrenza degli interessi dalla pubblicazione del provvedimento sia nel mancare di specificare il tasso legale applicabile;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/02/2025.