Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
sul ricorso 6562/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dle primo, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4758/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un contratto di leasing, per beni strumentali, con RAGIONE_SOCIALE BPN RAGIONE_SOCIALE.
Alla fine del rapporto contrattuale, ha agito per far accertare che gli interessi pattuiti, sia quelli moratori che quelli corrispettivi, superavano il tasso soglia, e per far dichiarare di conseguenza la nullità della intera pattuizione sugli interessi. 2.-Si è costituita la banca chiedendo il rigetto del ricorso.
3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda per carenza di interesse, e questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello milanese.
4.-La società RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi e memoria, mentre la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE, già Banca RAGIONE_SOCIALE ).
si è costituita con controricorso per chiederne il rigetto.
Considerato che
5.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione dell’ articolo 1815 c.c.
La questione attiene al superamento del tasso di usura da parte degli interessi moratori.
La Corte di Appello ha osservato che, conformemente all’indirizzo di questa Corte, anche gli interessi moratori sono soggetti a verifica di antiusura, ed ha accertato che la relativa clausola deve dirsi nulla, per superamento, per l’appunto, del tasso soglia: ma ha concluso che la nullità di quella pattuizione non comporta che il mutuo debba diventare gratuito, ossia che alcun interesse è dovuto, bensì comporta la riconduzione dell’interesse nei limiti del tasso legale. Il ricorrente contesta questa ratio con l’argomento che il tasso di mora deve considerarsi un addendo del TEG e dunque segue la sorte, prevista dall’articolo 185 secondo comma c.c., riservata agli interessi corrispettivi: nullità della clausola e niente interessi.
Con conseguente restituzione degli interessi già corrisposti.
Il motivo è infondato.
Esso postula una applicazione del secondo comma dell’articolo 1815 c.c. agli interessi di mora attraverso il sotterfugio di considerarli come una addenda di quelli corrispettivi, in modo da estendere a quelli la disciplina prevista per questi. Il tentativo urta contro il chiaro ruolo e la chiara funzione degli interessi di mora e l’affermazione che non può per essi predicarsi nullità della clausola con gratuità conseguente del mutuo, ossia che, stante la nullità della clausola, alcun interesse è dovuto: regola che si applica ai soli corrispettivi, ma non ai moratori (Cass. Sez. un. 27442/ 2018).
6.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 644 c.p.
La tesi della ricorrente è che, siccome la norma in questione (644 c.p.) sancisce la nullità degli interessi anche se semplicemente promessi, non ha valore la ratio della decisione impugnata che ha escluso interesse ad agire sul presupposto che gli interessi di mora non sono mai stati corrisposti: basta, secondo la ricorrente, che essi siano promessi semplicemente.
Il motivo è infondato.
Preliminare è la questione del difetto di interesse.
Risulta pacifico che il contratto è scaduto il 21 gennaio 2014 e che il concessionario (ossia la ricorrente) ha pagato l’ultima rata del bene e ne ha riscattato la proprietà, ed è altrettanto pacifico che, nel corso del contratto, non si è verificato alcun ritardo nel pagamento che possa portare ad una richiesta di interessi moratori.
Dunque, se è vero che basta la promessa degli interessi di mora per creare interesse ad agire, e che dunque non è necessario che essi siano stati effettivamente corrisposti, è però necessario che vi sia la possibilità che vengano richiesti: ciò accade quando il contratto è in essere e può verificarsi un ritardo nel pagamento che comporta applicazione di quegli interessi.
Ma, nel caso presente, il contratto si è estinto senza che si sia verificata mora, e dunque il creditore non ha alcun titolo (né ha affermato di averlo) per chiedere in futuro il pagamento di una mora da ritardo.
Con la conseguenza che il debitore (della somma di denaro) non ha alcun interesse a chiedere che venga accertata la nullità di una clausola (quella sugli interessi di mora) che sicuramente non sarà mai applicata.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALEp.a. ( già RAGIONE_SOCIALE, già Banca RAGIONE_SOCIALE ).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Roma 9.11.2023
Il Presidente