Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14909 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 04/06/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Sez. I – RG 21581/2023 camera di consiglio 24.4.2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Banca-
Mutuo
Ud.24/04/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21581 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata
avverso la sentenza n. 468/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova il 28 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal
consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Genova con cui è stato respinto il gravame da lui proposto avverso pronuncia del Tribunale del capoluogo ligure: questo aveva a sua volta disatteso l’opposizione al decreto ingiu ntivo pronunciato nei confronti di esso COGNOME.
La pronuncia di appello si fonda sull’accertata non usurarietà del contratto di finanziamento da cui si originava la somma intimata col provvedimento monitorio: il tema dell’usurarietà è stato affrontato dalla Corte distrettuale avendo specificamente riguardo agli interessi moratori.
2 . ─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La proposta ha il tenore che segue:
«il ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644, comma 4, c.p. 2, comma 4, l. n. 108/1996, 2, comma 1, d.l. n. 394/2000 convertito con l. n. 24/2001 e degli artt. 70 e 101, comma 2, Cost.: deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata «per avere deciso in modo conforme ad un innovativo indirizzo giurisprudenziale» formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020: indirizzo reputato «non condivisibile, in quanto contrastante con le norme di legge sopra indicate ed i principi generali dell’ordinamento in materia »;
«resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE; «il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 360c.p.c.;
bis , n. 1,
Numero registro generale 21581/2023 Numero sezionale 1732/2025 Numero di raccolta generale 14909/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
«non vi sono ragioni per discostarsi dal principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del TEGM (tasso effettivo globale medio) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti; dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597);
«tale enunciato, diffusamente argomentato nella sentenza sopra richiamata, è assolutamente fermo nella successiva giurisprudenza della Corte (tra le pronunce conformi più recenti: Cass. 13 febbraio 2024, n. 3930; Cass. 11 dicembre 2023, n. 34437) e il Giudice distrettuale vi si è rettamente conformato».
-Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono efficacemente contrastate dai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua istanza di decisione e nella successiva memoria.
R icorre l’ inammissibilità di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c. per aver il provvedimento impugnato deciso la questione di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l’esame del motivo offra elementi per mutare l’orientamento della stessa.
-Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della controricorrente; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 24 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME