Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 335 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 335 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13994/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
– ricorrenti –
contro
202,2, FINO 1 RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata con atto per AVV_NOTAIO del 23.11.2017, rep. n. 70976 e racc. n. 24418, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 514/2019, pubblicata in data 13 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. alla esecuzione immobiliare intrapresa da RAGIONE_SOCIALE In forza di contratto di mutuo stipulato in data 4 settembre 1997, deducendo l’indeterminatezza della somma indicata nell’atto di precetto, la violazione del divieto d anatocismo, nonché, limitatamente alle rate scadute in data successiva al 31 dicembre 2000, la violazione dell’art. 1 del d.l. n 394/2000.
Sospesa la procedura esecutiva ed introdotta la fase di merito, il Tribunale di Castrovillari, espletata una consulenza tecnica d’ufficio e una consulenza tecnica integrativa, accolse parzialmente l’opposizione, rideterminando il credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. alla data del 5 agosto 2005 in euro 30.429,99, «oltre interessi convenzionali adeguati al tasso soglia sulla somma di euro 29.933,25 dalla data di notifica del ricorso in opposizione (5 agosto 2005) fino a soddisfo», e ponendo le spese di lite, unitamente a quelle di c.t.u., per metà a carico degli opponenti e compensandole per la restante parte.
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnarono la decisione e la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti e condannando gli appellanti al pagamento delle spese per
l’intero quanto al primo grado ed al secondo grado.
I giudici di appello hanno, preliminarmente, osservato che non potevano trovare applicazione, nella vicenda sottoposta al loro esame, le norme dettate dalla legge n. 154 del 1992 e dal d.lgs. n. 385/1993, per essere il rapporto bancario sorto in data 4 settembre 1997, in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 342/99, con cui era stato modificato l’art. 120 del d.lgs. n. 385/93.
Dando atto che si discuteva di mutuo fondiario, avente ad oggetto la concessione in prestito di una somma pari a euro 30.987,41, da restituirsi mediante il pagamento di mensilità costanti e posticipate a tasso annuo dell’8,75 per cento, assoggettato alla disciplina introdotta dall’art. 161 del d.lgs. n. 385/1993, la Corte ha evidenziato, sull base di quanto previsto, in caso di ritardato pagamento, dall’art. 2, lett. b), del contratto e in esito alla c.t.u. espletata, che aveva escluso la violazione della legge n. 108/96 con riferimento ai primi tr trimestri, che il tasso moratorio previsto in contratto non potesse ritenersi superiore al tasso soglia al momento della sua pattuizione, cosicché non era ravvisabile usura originaria e, quindi, nullità dell pattuizione contrattuale ex art. 1815 cod. civ.
Ha, quindi, confermato la decisione del Tribunale che aveva determinato, alla data del 5 agosto 2005, il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE in dipendenza del mutuo del 4 settembre 1997, escludendo la capitalizzazione e rideterminando gli interessi dei periodi in cui tasso soglia era stato superato, entro i limiti del tasso soglia e senz tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica integrativa.
La Corte ha, infine, aggiunto all’importo così calcolato la somma di euro 496,74 a titolo di diritti ed onorari di precetto, «oltre inte convenzionali adeguati al tasso soglia…, dalla data di notifica d ricorso in opposizione (5.8.2005) fino al soddisfo», dichiarando assorbita ogni altra questione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di sei motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex rt. 380-bis.1. cod. proc. civ..
Fino 1 RAGIONE_SOCIALE e, per essa RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di c:onsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – in riferimento all’art. 2504-bis cod. civ., com novellato dal d.lgs. n. 6/2003, in riferimento all’art. 58 del d.lgs 385/1993, nonché in riferimento all’art. 110 c.p.c. e all’art. 11 c.p.c.». Sostengono che la Corte territoriale, nel rigettare la richies di dichiarazione di contumacia della RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dagli stessi avanzata in appello, a fronte della costituzione m giudizio della RAGIONE_SOCIALE, ha violato le disposizioni normative evocate, posto che dalla stessa comparsa di costituzione depositata da quest’ultima in appello si evinceva che la RAGIONE_SOCIALE (parte processuale originaria) era stata incorporata per fusione nella RAGIONE_SOCIALE in forza di rogito AVV_NOTAIOile del 20 ottob 2008, rep. n. 47912; trattandosi di fusione per incorporazione successiva al d.lgs. n. 6/2003, che aveva novellato l’art. 2504-bis cod. civ., la stessa doveva inquadrarsi come vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che pertanto conservava la propria identità. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarata la contumacia di RAGIONE_SOCIALE (quale RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE), nei cui confronti avrebbe dovuto essere pronunciata la sentenza. Soggiungono che, pur volendo accedere alla parificazione della fusione per incorporazione ad una successione universale mortis causa, dovrebbe comunque considerarsi società RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, da individuarsi quale successore a titolo universale nel processo.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21970 del 2021, la fusione per incorporazione non prospetta una mera vicenda modificativa, ma determina, invece, una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. In particolare, «la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzio della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processu della società RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati».
Di conseguenza, «la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazio passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva».
Le Sezioni Unite hanno pure sottolineato che: «In ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e
passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenu efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l’interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all’art. 110 cod. proc civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell’art. 2504-bis cod. civ. – secondo cui in tut rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell’RAGIONE_SOCIALE – vale ad evitare ex lege l’interruzione stessa, dato che l’incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali»,
1.3. Alla stregua dei superiori principi, essendo incontestato che la RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio, è stata incorporata per fusione, in forza di rogito AVV_NOTAIOile del 20 ottobre 2008, nell RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE, come accertato dal giudice d’appello, ha incorporato con atto AVV_NOTAIOile del 14 dicembre 2008 la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 di RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 1 novembre 2008, è del tutto evidente che la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in appello e nei cui confronti è stata emessa la sentenza qui impugnata, essendo subentrata nella titolarità del rapporto dedotto in giudizio, è stata correttament ritenuta legittimata a resistere.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.» e lamenta l’erroneità di quanto riportato a pag. 7 della sentenza impugnata, là
dove si legge: «Dalla disamina degli atti risulta che la domanda è stata promossa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE per mutamento di denominazione sociale) che con comparsa depositata il 12.10.2005 si è costituita in giudizio in quanto: “…società cessionaria con effetto dal 1 gennaio 2000 anche a norma dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 del ramo d’azienda della cedente RAGIONE_SOCIALE nuova denominazione sociale del RAGIONE_SOCIALE».
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto le parti ricorrenti, p facendo espresso riferimento nella rubrica ad una presunta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omettono del tutto di illustrare le rag per le quali la sentenza gravata incorrerebbe nella violazione di tale disposizione normativa, di talché la doglianza è inesplicata ed incomprensibile.
Con il terzo motivo, denunciando la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in riferimento all’art. 1283 cod. civ. ed in riferimento al combinat disposto di cui all’art. 1815 cod. civ. ed all’art. 2 della legge n. del 1996, per avere disatteso il giudice di primo grado l’eccezione di nullità dei pattuiti interessi moratori», i ricorrenti, dopo avere po in rilievo che avevano lamentato che la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che l’usurarietà degli interessi pattuiti non concernesse i primi tre trimestri, sostengono che i giudici di appello si sono limitati a ritenere corretta in parte qua la sentenza impugnata fondandosi sulle risultanze della c.t.u.. Evidenziano, a tale riguardo, che il c.t.u. ha focalizzato la propria attenzione unicamente sugli interessi moratori, prescindendo dalla circostanza che gli stessi, essendo stati pattuiti in riferimento a rate di per sé comprensive di interessi corrispettivi, dovevano essere considerati anche in riferimento agli interessi corrispettivi al fine di verificare l’eff
superamento o meno del tasso soglia ex art. 2 della legge n. 108/96, superamento che, nel caso in esame, era sussistente, considerato che la pattuizione degli interessi moratori aveva ad oggetto la rata nella sua interezza (sorte capitale ed interessi corrispel:tivi) e pertant poneva un tasso effettivo di gran lunga al di sopra della soglia usuraria, con conseguente nullità della relativa pattuizione ai sensi dell’art. 1815 cod. civ. Il giudice, nel quantificare la somma dovuta, avrebbe dovuto prescindere interamente dai pattuiti interessi moratori e seguire il calcolo adottato dal c.t.0 nella relazion integrativa, nella quale, attraverso una reimputazione dei versamenti effettuati, era stato conteggiato un residuo dare per sorte capitale pari ad euro 21.543,79, oltre ad euro 5.432,39 per interessi convenzionali.
Con il quarto motivo, rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in riferimento all’art. 1283 c.c. ed in riferimento al combinat disposto di cui all’art. 1815 c.c. ed all’art. 2 della legge n. 108/96, quanto concerne l’omessa declaratoria di nullità dei pattuiti interessi corrispettivi», i ricorrenti, richiamando la sentenza di questa Corte n 350 del 2013, secondo cui l’interesse di mora va addizionato all’interesse corrispettivo al fine della verifica del superamento meno del tasso soglia, con travolgimento, in caso positivo, sia dell’interesse corrispettivo che dell’interesse moratorio, sostengono che tali principi rendono ancor più evidente l’usurarietà degli interessi pattuiti che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado e poi quello d’appello a dichiarare che non erano dovuti interessi ed a rideterminare il quantum debeatur.
4.1. Il terzo ed il quarto motivo sono infondati.
4.2. In linea generale, è opportuno osservare che la I. n. 108/1996 non ammette che la comparazione possa attuarsi tra il
tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra lo alternative (riferite l’una al fisiologico andamento del rapporto l’altra alla sua patologia), ed è del tutto evidente, sul piano logico matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi.
Come già osservato da questa Corte, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono l controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26286).
Di conseguenza, il problema relativo all’esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va risolto in mod differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell’art. 2 comma 4, I. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà; per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la I. n. 108/1996 si applica anche agli interess moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, o questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato; laddove, invece, i decreti ministerial
non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass., sez. U, 18/09/2020, n. 19597).
Nel caso di specie, la Corte d’appello, attenendosi ai suddetti principi, non ha operato un cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi, ma ha chiesto al c.t.u., come emerge dal quesito trascritto a pag. 14 del ricorso, di rideterminare il quantum dovuto, tenuto conto «dei versamenti effettuati» e «calcolando gli interessi moratori, nei limiti del tasso-soglia tempo per tempo vigente, sulla sola quota capitale delle rate scadute o a scadere»; riscontrata la «superiorità costante del tasso di mora contrattuale rispetto ai limit soglia periodici vigenti, ad eccezione dei primi tre trimestri», h proceduto al ricalcolo delle somme dovute previa rideterminazione degli interessi moratori, riferiti ai periodi in cui il tasso so risultato superato, entro i limiti del tasso soglia.
Dall’accertamento dell’usurarietà discende, infatti, l’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., di modo che gli interessi moratori sono dovuti non nella pattuita misura usuraria, bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, i applicazione dell’art. 1224, primo comma, cod. civ. (Cass., sez. U, 18/9/2020, n. 19597). Si è al riguardo precisato che tale soluzione trova fondamento nella circostanza che una volta caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell’adempimento in relazione alla disponibilità del denaro. A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli inter
moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall’usurarietà dei soli interessi moratori n dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente (Cass., sez. U, 18/9/2020, n. 19597).
La sentenza impugnata si sottrae, dunque, ai vizi denunciati con i mezzi in esame.
Con il quinto motivo, denunciando la «nullità della sentenza o del procedimento» ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano ch giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello, con il quale avevano dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente riconosciuto, in favore dell’istituto bancario, sulla somma di euro 29.933,25 (comprensiva di capitale, interessi corrispettivi ed interessi moratori), conteggiata alla data d 5 agosto 2005, ulteriori interessi convenzionali «adeguati al tasso soglia…dalla data di notifica del ricorso in opposizione fino soddisfo».
Con il medesimo motivo, deducendo pure la «Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 1815 cod. civ., 1823 cod. civ. ed riferimento all’art. 1282 cod. civ.», i ricorrenti sostengono che nullità dell’art. 2, lett. b), e dell’art. 8 del contratto di mutuo azionato non poteva che comportare l’applicazione del tasso legale sulla sorte capitale e a far data dalla emissione della sentenza di primo grado (21 febbraio 2013) e che, in ogni caso, è erronea l’applicazione di ulteriori interessi in difetto di domanda giudiziale proposta dall RAGIONE_SOCIALE e in assenza di liquidità del credito vantato dall’istitut bancario, come tale improduttivo di qualsiasi interesse.
5.1. Va, in primo luogo, escluso il vizio ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello a pag. 12 della motivazione, nel rigettare l’appello, conferma la sentenza di primo grado anche nella parte in cui essa statuisce la debenza di «interessi convenzionali adeguati al tasso soglia.., dalla data di notifica del ricorso in opposizio (5.8.2005) fino al soddisfo», in tal modo, implicitamente, disattendendo le doglianze fatte valere con il motivo di gravame.
Infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilit pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151).
5.2. Inammissibili sono, invece, gli ulteriori profili di doglian dedotti con il quinto motivo (violazione degli artt. 1815, 1283 e 1282 cod. civ.) per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto i ricorrenti, pur dolendosi che il giudice merito abbia fatto decorrere ulteriori interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia a far data dal 5 agosto 2005, piuttosto che interessi al tasso legale sulla sorte capitale dalla data di emissione della sentenza, pur in difetto di una domanda in tal senso avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, omettono di riportare o di trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto della comparsa di risposta depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado, nonché di quella depositata in grado di appello, al fine di dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE non avesse formulato domanda volta ad ottenere gli interessi nella misura determinata dalla sentenza impugnata, in tal modo non ponendo questa Corte nelle condizioni di poter adeguatamente valutare la censura sulla sola base del ricorso e
senza fare riferimento ad atti ad esso esterni. Neppure indicano, nel rispetto della citata disposizione normativa (Cass., sez. U, 5/07/2013, n. 16887), se tali documenti sono stati allegati al ricorso, in base all previsione del successivo articolo 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 02/12/2008, n. 28547). Come è stato più volte ribadito, l’osservanza del requisito della specifica indicazion degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fond requisito previsto dall’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., richiede «c sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile» (Cass., sez. U, 25/03/2010, n. 7161; Cass., sez. 5, 21/05/2020, n. 9341; Cass., sez. L, 04/02/2020, n. 2520; Cass., sez. L, 15/01/2020, n. 710; Cass., sez. 6-1, 07/11/2019, n. 28712; Cass., sez. 6-1, 27/06/2019, n. 17337).
Con il sesto motivo si denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – in riferimento all’art. 91 cod. proc. civ.».
I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, dopo avere confermato la sentenza di primo grado, opera una reformatio in pejus della pronuncia, ponendo le spese di c.t.u. del primo grado a carico di entrambe le parti, laddove la sentenza di primo grado aveva compensato le stesse limitatamente alla metà e posto l’ulteriore metà a carico della RAGIONE_SOCIALE, e riliquidando le spese di lite d primo grado di giudizio in euro 3.972,00 e ponendole a loro carico, laddove il giudice di primo grado le aveva poste «per 1 /2 a carico della RAGIONE_SOCIALE e compensandole per la restante metà»; il tutto in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché la sentenza primo grado aveva, seppure in parte, accolto il ricorso in opposizione.
6.1. Il motivo è fondato.
6.2. Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., sez. 1, 13/07/2020, n. 14916).
6.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, in assenza di specifica impugnazione riguardante il capo della sentenza sulle spese processuali, ha erroneamente modificato la statuizione delle spese processuali del primo grado di giudizio e, pertanto, sul punto deve essere cassata.
Conclusivamente, vanno rigettati il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo, e va accolto il sesto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione oggetto della censura accolta, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., deve escludersi la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento, per l’intero, delle spese relative al primo grado e delle spese di c.t.u. ripristinando la statuizione prevista nella sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura del 30 per cento, liquidata come da dispositivo, dovendo essere invece compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il terzo, il quarto ed il quinto dichiara inammissibile il secondo motivo ed accoglie il sesto moti cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta decidendo nel merito, ripristina la statuizione in punto di prevista nella sentenza di primo grado.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore d controricorrente delle spese del giudizio di legittimità nella misu 30 per cento, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre sp forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati 200,00, ed agli accessori di legge, compensandole per il resto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 15 novembre 2022
IL PRESTO NTE